Stop alla rateizzazione delle plusvalenze e riflessi sul bilancio
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto una modifica strutturale al regime di tassazione delle plusvalenze realizzate dalle imprese, riscrivendo il comma 4 dell’art. 86, TUIR. La novità, che elimina la facoltà di rateizzare il carico fiscale in 5 esercizi per la cessione di beni strumentali, pur essendo di natura prettamente tributaria, genera significativi effetti a cascata sugli assetti di bilancio, sulla pianificazione finanziaria e sulla qualificazione civilistica delle operazioni straordinarie. Fino al periodo d’imposta 2025, l’art. 86, comma 4, TUIR, consentiva alle imprese che avessero posseduto beni strumentali per almeno 3 anni di optare per la tassazione della plusvalenza in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei 4 successivi.
Dal 1° gennaio 2026 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), questa opzione viene soppressa per la generalità dei beni strumentali materiali e immateriali e per le immobilizzazioni finanziarie non aventi i requisiti per la Participation Exemption (PEX).
L’impatto civilistico più immediato si registra nella redazione del bilancio d’esercizio, specificamente nella voce delle imposte sul reddito e nella gestione della fiscalità differita. Nel regime previgente, la scelta di rateizzare la plusvalenza generava un disallineamento temporaneo tra l’utile civilistico (in cui la plusvalenza è iscritta interamente per competenza nell’anno di realizzo) e il reddito imponibile fiscale. Questo obbligava l’impresa a stanziare in bilancio le imposte differite passive sulle quote di plusvalenza rinviate ai futuri esercizi, in ossequio al principio di competenza e al Principio contabile OIC 25.
Con la nuova normativa, venendo meno la possibilità di differimento, la tassazione IRES (e IRPEF per le società di persone) graverà interamente sul bilancio dell’esercizio in cui avviene il realizzo. Ne consegue che viene meno, per queste operazioni, la necessità di iscrivere fondi per imposte differite nel passivo patrimoniale, e il carico fiscale corrente aumenterà sensibilmente nell’anno di cessione, peggiorando il risultato netto d’esercizio rispetto alla previgente disciplina, pur a parità di plusvalenza lorda realizzata.
L’unica eccezione rilevante mantenuta dalla Legge n. 199/2025 riguarda le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o di rami d’azienda, per le quali sopravvive la facoltà di rateizzazione in 5 anni, a condizione che il complesso aziendale sia stato posseduto per almeno 3 anni. Questa asimmetria di trattamento (cessione del bene singolo vs cessione del ramo d’azienda) rischia di generare contenziosi sulla corretta qualificazione civilistica e fiscale dei contratti di trasferimento. Per accedere al beneficio della rateizzazione, le imprese potrebbero essere tentate di qualificare come “ramo d’azienda” quella che, nella sostanza, è una cessione di una pluralità di beni.
Se l’Amministrazione finanziaria dovesse riqualificare un’operazione di cessione di ramo d’azienda in cessione di singoli beni (per disconoscere la rateizzazione), gli effetti civilistici sarebbero dirompenti. La giurisprudenza (es. Cass. n. 1499/2018) richiede, per il ramo d’azienda, il trasferimento di un complesso organizzato dotato di potenzialità produttiva autonoma, spesso evidenziata dal trasferimento di dipendenti e contratti. Una riqualificazione avrebbe impatti importanti sul fronte civilistico (successione nei contratti, responsabilità per i debiti aziendali e tutela dei lavoratori). Pertanto, la redazione dei contratti di cessione richiederà, dal 2026, una rigorosa verifica della sussistenza degli elementi costitutivi dell’azienda ex art. 2555, c.c., per evitare che l’intento di risparmio fiscale (o meglio, finanziario) esponga a rischi di nullità o inefficacia delle clausole contrattuali civilistiche.
La norma non prevede un regime transitorio graduale, ma stabilisce che le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ciò attribuisce un ruolo cruciale all’individuazione del momento di realizzo ai sensi dell’art. 109, comma 2, TUIR: per i beni mobili, rileva la data della consegna o spedizione, per gli immobili e le aziende rileva la data di stipulazione dell’atto (rogito notarile) o la data successiva in cui si verifica l’effetto traslativo. Dal punto di vista operativo, per i beni ceduti a cavallo d’anno (fine 2025 – inizio 2026), la data certa dell’effetto traslativo determinerà non solo il regime fiscale (rateizzabile o non rateizzabile), ma anche la corretta imputazione in bilancio. Per le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025, sarà ancora possibile optare per la rateizzazione compilando gli appositi righi del modello Redditi e iscrivendo le relative imposte differite nel bilancio chiuso alla stessa data, le quali verranno poi rilasciate a conto economico nei successivi quattro esercizi.


