Attività di spettacolo: non devono associare il POS i contribuenti minori in regime agevolato
di Luca CaramaschiI contribuenti che hanno realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro nell’esercizio delle attività elencate nella Tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972 (attività di spettacolo) sono soggetti a IVA, ai sensi dell’art. 74-quater, del medesimo D.P.R. 633/1972, con un particolare regime agevolativo previsto dal comma 5, in base al quale la base imponibile è determinata nella misura del 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti. A tale proposito, la circolare n. 50/E/2002 ha chiarito che per “volume d’affari” s’intende quello afferente solo alle attività di spettacolo elencate nella richiamata Tabella C, in quanto la disciplina agevolativa mira a favorire le attività spettacolistiche economicamente limitate. Va, pertanto, ignorato il volume d’affari realizzato per effetto dell’esercizio di altre attività. Da tale disciplina sono esclusi i soggetti che applicano il particolare regime forfettario ex Legge n. 398/1991 (dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 le sole Associazioni sportive dilettantistiche).
Per quanto attiene gli obblighi di certificazione di tali soggetti definiti “Contribuenti minori”, la lontana Legge finanziaria per l’anno 2004 aveva innalzato il volume d’affari dei contribuenti minori che svolgono attività di spettacolo, ai fini della certificazione, da 25.822,84 a 50.000,00 euro. Per effetto di tale modifica apportata all’art. 8, D.P.R. n. 544/1999, si è quindi creata una discrasia tra la definizione di contribuenti minori che accedono al regime speciale forfetario ai fini Iva fornita dall’art. 74-quater, comma 5, che li identifica in coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25.522,84 euro, e i contribuenti minori che possono non installare i misuratori fiscali (oggi registratori telematici secondo la disciplina recata dal D.Lgs. n. 127/2015), che ai sensi dell’attuale testo dell’art. 8 sono coloro che hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. Attualmente, quindi, i contribuenti che hanno effettuato operazioni spettacolistiche non superiori, nell’anno precedente, a 50.000 euro possono documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, di cui al D.M. 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni riguardanti la natura dell’attività spettacolistica, la data e l’ora dell’evento, la tipologia, il prezzo e ogni altro elemento identificativo dello spettacolo e delle attività accessorie.
La mancanza di coincidenza appena evidenziata è stata confermata dalla risoluzione n. 86/E/2004, la quale, nello specificare la casistica che può verificarsi, ha evidenziato che i soggetti che esercitano attività di spettacolo di cui alla Tabella C, se hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 25.822,84 euro, ma non a 50.000 euro, non possono usufruire del regime recato dall’art. 74-quater, comma 5, del Decreto IVA e determinano, quindi, la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari, ma possono certificare i corrispettivi e assolvere agli adempimenti contabili ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 544/1999. Come chiarito nella risoluzione n. 7/E/2009, in risposta a un quesito formulato dalla SIAE, gli organizzatori di spettacoli con volume di affari inferiore a 50.000 euro, che usufruiscono delle predette modalità semplificata di certificazione, possono anche certificare con modalità mista i corrispettivi, utilizzando per la medesima manifestazione:
- sia il sistema semplificato (costituito dalle ricevute fiscali o dagli scontrini fiscali prestampati o a tagli fissi);
- sia le modalità ordinarie, relativamente ai titoli di accesso emessi in prevendita da terzi titolari di sistemi di emissione di cui all’ 2, D.M. 13 luglio 2000, ossia mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Con riferimento agli adempimenti contabili, tali soggetti sono esonerati dall’annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni e dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell’imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell’art. 39 del Decreto IVA, di versamento annuale dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale. I soggetti che iniziano l’attività e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite di 50.000 euro comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell’art. 35, comma 5, Decreto IVA. Le disposizioni contenute nel citato art. 8, D.P.R. n. 544/1999, con riferimento ai contribuenti minori, cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di 50.000 euro. In caso di avvenuta rettifica della dichiarazione annuale, l’eventuale superamento, fino al 50%, del suddetto limite di 50.000 euro non comporta decadenza dal regime agevolato, ma soltanto l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro prevista dall’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (disposizione che dal 1° gennaio 2026 verrà inglobata nell’art. 34, D.Lgs. n. 173/2024, ovvero il “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”). I contribuenti minori in commento hanno comunque la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del D.P.R. n. 442/1997 (barrando la corrispondente casella presente nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA); l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio. È necessario qui ricordare che il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolato a partire dall’anno solare successivo.
L’art. 36, comma 4, Decreto IVA, prevede poi l’obbligo, per le attività di cui all’art. 74-quater, comma 5, di applicare separatamente l’imposta e di tenere, quindi, la contabilità separata. Ne deriva che, in caso di esercizio di tali attività e di altra attività rilevante ai fini IVA, vi è l’obbligo di applicare separatamente l’imposta, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d’affari di ciascuna di esse. Non sussiste l’obbligo di separazione qualora l’impresa eserciti solo l’attività di spettacolo, di cui all’art. 74-quater, comma 5, o qualora abbia optato per il regime ordinario. L’applicazione separata dell’imposta comporta particolari conseguenze a livello contabile: separazione della contabilità relativa all’attività di spettacolo soggetta al regime IVA agevolato da quella relativa all’attività soggetta al regime ordinario, fatturazione al valore normale dei passaggi interni dei beni e servizi, imputazione alle 2 attività dei beni e servizi utilizzati promiscuamente. In merito a tale ultimo aspetto, la circolare n. 224/E/2000 (relativa ai compiti e poteri della SIAE, che collabora con l’Amministrazione finanziaria per l’attività di verifica e accertamento) al par. 5.4 afferma che, a parte i casi in cui l’imputazione specifica può essere oggettivamente provata, la SIAE deve controllare che l’imputazione a ciascuna attività di beni e servizi utilizzati promiscuamente sia stata eseguita con riferimento ai rispettivi volumi di affari.
Si conclude, infine, richiamando il recente Provvedimento direttoriale prot. n.424470 del 31 ottobre 2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche riguardanti l’obbligo – con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2026 – di associare ai registratori telematici i dispositivi di pagamento elettronico (tipicamente i POS). Con la recente risposta a interpello n. 298/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto obbligo non riguarderà chi esercita le attività di spettacolo e assimilate di cui alla Tabella C allegata al Decreto IVA e che certificano le operazioni mediante misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate come previsto dal comma 2 dell’art. 74-quater dello stesso decreto.


