Novità sulla tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti nella risoluzione della crisi d’impresa
di Fabio GiommoniIn un precedente intervento (“Fiscalità diretta della crisi di impresa: gli ultimi chiarimenti di prassi e le novità della Riforma” del 12 Settembre 2025) si erano illustrate le attuali problematiche che interessano la disciplina della fiscalità diretta della crisi d’impresa (deducibilità delle perdite su crediti verso imprese in crisi, detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione per stralcio dei debiti dell’impresa, detassazione delle plusvalenze da cessione di beni da parte di imprese in concordato preventivo) e delle prospettive di modifica della normativa vigente in conseguenza di quanto previsto dalla Legge delega per la Riforma fiscale.
Le principali questioni nascono dal fatto che gli articoli del TUIR che regolano la materia fanno ancora riferimento agli istituti della abrogata Legge fallimentare (L.F.), la quale è stata sostituita, ormai da qualche anno, dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), il quale ha sia profondamente modificato alcuni istituti di risoluzione della crisi già previsti della L.F. (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento), sia introdotto nuovi strumenti (composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione).
Ci riferiamo, in particolare, alle seguenti disposizioni del TUIR:
- art. 101, comma 5, il quale consente l’“automatica” deducibilità delle perdite su crediti (senza quindi obbligo di fornire la dimostrazione degli “elementi certi e precisi”) quando il debitore è stato assoggettato a una procedura concorsuale oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano di risanamento attestato, purché iscritto al Registro Imprese;
- art. 88, comma 4-ter, che consente la detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, nonché la detassazione di quelle realizzate in sede di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di piano di risanamento attestato pubblicato al Registro Imprese, per la sola parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell’80%), le eccedenze ACE pregresse e le eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art. 96, TUIR;
- art. 86, comma 5, che consente di detassare le plusvalenze realizzate in sede di cessione dei beni nell’ambito di una procedura di concordato preventivo.
A parte i riferimenti di dette norme ai vecchi istituti previsti dall’abrogata L.F., i principali problemi sono sorti per i nuovi istituti introdotti dal CCII, che non sono richiamati dalle norme del TUIR, come avviene, in particolare, per il concordato semplificato.
Invece, per la composizione negoziata, pur senza modifiche al TUIR, l’art. 25-bis, comma 5, CCII, rende applicabili l’art. 88, comma 4-ter, TUIR, e l’art. 101, comma 5, TUIR, anche al “contratto con i creditori” e all’“accordo con i creditori”, previsti rispettivamente dall’art. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII; detta applicazione scatta a partire dalla pubblicazione di tali accordi nel Registro Imprese.
Stante l’assenza di ogni riferimento espresso al concordato semplificato da parte anche di detta norma, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 179/E/2025, ha sostenuto che la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non risulta applicabile al concordato semplificato ex art. 25-sexies, CCII, per cui lo stralcio dei debiti effettuato nell’ambito di tale strumento concorrerebbe interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito d’impresa della società debitrice. Ciò sta rappresentando nella pratica una significativa limitazione all’utilizzo del concordato semplificato che, come è noto, può essere presentato alla conclusione di una procedura di composizione negoziata che ha avuto un esito negativo.
Per le medesime ragioni di mancato inserimento nelle norme del TUIR (o di mancato richiamo in altre disposizioni normative), vi sono dubbi sull’applicazione delle regole di detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione e di perdita automatica su crediti in presenza di altri nuovi istituti del CCII, rappresentati dal piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis, CCII) e dagli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 65 e ss., CCII) tra i quali, in particolare, il “concordato minore”.
Anche al fine di superare dette criticità, l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3, della Legge delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), ha previsto di estendere a “tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” l’applicazione:
- dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, in tema di sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti per il debitore sottoposto ai suddetti istituti;
- dell’art. 101, comma 5, TUIR, in merito alla deducibilità delle perdite su crediti in caso di debitore sottoposto a uno dei citati istituti.
In attesa dell’emanazione dei Decreti Legislativi di completamento della Riforma e vista l’urgenza delle modifiche da apportare alla disciplina di tassazione della crisi d’impresa, è stato deciso di intervenire con il decreto in materia di Terzo settore, la cui bozza preliminare approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 Luglio 2025 prevedeva, all’art. 5, l’integrale sostituzione del comma 4-ter dell’art. 88, TUIR, con una nuova formulazione nella quale venivano espressamente ricompresi:
- il “concordato minore” di tipo liquidatorio e il “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, tra le procedure nell’ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono interamente detassate;
- il “concordato minore” in continuità e il “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis, CCII, tra le procedure nell’ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono parzialmente detassate, ovvero solo per la parte che eccede: le perdite fiscali, pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione di periodo e l’eccedenza ACE pregressa, nonché gli interessi passivi indeducibili riportabili di cui all’art. 96, comma 5, TUIR.
Invece, la nuova versione circolata dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, il quale è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, prevede, all’art. 8, una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, in base alla quale, ai sensi di detta disposizione, non costituiscono sopravvenienze attive:
- le riduzioni dei debiti dell’impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale (che ha sostituito il concordato fallimentare), di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: per questi istituti si applica la fattispecie di non imponibilità totale;
- le riduzioni dei debiti dell’impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61, CCII, di piano attestato ai sensi dell’art. 56, CCII, pubblicato nel Registro Imprese, ovvero di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: per tali istituti si applica la fattispecie di detassazione limitata all’importo che supera la sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo, degli interessi passivi indeducibili riportabili e delle eccedenze ACE.
La modalità di intervento prevista dall’ultima versione del decreto è diversa (norma interpretativa contro modifica diretta dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR), ma i risultati a cui si perviene sono sostanzialmente gli stessi, in quanto si assicura comunque la detassazione delle sopravvenienze attive (totale o parziale) per tutti i nuovi istituti previsti dal Codice della Crisi.
Quanto agli effetti sul passato, la norma precisa che non sono ammessi i rimborsi delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quelle introdotte.
Anche la nuova versione del decreto non contempla gli ulteriori interventi previsti dalla Legge delega in tema di estensione della disciplina delle perdite “automatiche” su crediti e di detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni nell’ambito delle procedure di risoluzione della crisi d’impresa, per le quali, quindi, occorrerà attendere uno specifico decreto in attuazione della Riforma.
Il rischio è che, in attesa di tali ulteriori interventi normativi, prevalga l’impostazione “formalistica” assunta dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che le perdite su crediti non siano ritenute deducibili in via “automatica” nell’ipotesi di creditore sottoposto a concordato semplificato, non essendo sufficiente il generico riferimento dell’attuale versione dell’art. 101, comma 5, TUIR, alle “procedure concorsuali”, in quanto in dottrina si è evidenziato che al concordato semplificato non potrebbe essere attribuita detta natura.


