1 Dicembre 2025

La scissione mediante scorporo per la riorganizzazione patrimoniale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La scissione mediante scorporo, introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 2506.1, c.c., rappresenta uno strumento di riorganizzazione societaria di grande interesse, specialmente a seguito delle recenti modifiche legislative. L’operazione consente di trasferire attività e passività (il patrimonio operativo) a una o più società beneficiarie, assegnando le relative azioni o quote alla società scissa stessa, e non ai suoi soci. Questa operazione è strategicamente alternativa al conferimento d’azienda.

L’ipotesi in esame in questo contributo riguarda la possibilità di utilizzare questo strumento per scorporare il patrimonio operativo, mantenendo gli immobili in capo alla società scissa, la quale si trasforma così in una immobiliare pura.

Il testo originario dell’art. 2506.1, c.c., limitava l’applicazione della scissione mediante scorporo all’assegnazione di “parte del suo patrimonio” a società “di nuova costituzione”, con l’obbligo per la società scissa di “continuare la propria attività”. Questa formulazione avrebbe limitato le operazioni di scorporo “totale” con mantenimento della sola partecipazione nella beneficiaria (nel caso di specie, invece, si manterrebbero anche gli immobili).

Tuttavia, il D.Lgs. n. 88/2025 (efficace dall’8 luglio 2025) ha modificato l’art. 2506.1, c.c., risolvendo i dubbi interpretativi sorti in precedenza e ampliando notevolmente l’ambito di applicazione civilistico dell’istituto. Le novità fondamentali sono 2:

  • la scissione può avvenire anche verso una o più società preesistenti, e non solo di nuova costituzione. Questo accoglie la posizione interpretativa già sostenuta dalla prassi notarile (come la massima n. 209/2023 del Consiglio notarile di Milano);
  • viene espressamente previsto che la società può assegnare «l’intero suo patrimonio o parte di esso». Conseguentemente, è stato espunto il riferimento alla “continuazione della propria attività”.

L’aspetto più rilevante della scissione mediante scorporo è l’applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 173, comma 15-ter, TUIR (introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024). In regime di neutralità, la scissione non costituisce realizzo o distribuzione di plusvalenze e minusvalenze sui beni trasferiti. La società scissa assume un costo fiscalmente riconosciuto per le partecipazioni ricevute pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e delle passività scorporate. Le attività e passività trasferite alla beneficiaria mantengono lo stesso valore fiscale che avevano in capo alla scissa. Inoltre, la scissa mantiene immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto.

Dal punto di vista della fiscalità indiretta, la scissione mediante scorporo (come le scissioni tradizionali) è operazione esclusa dal campo di applicazione IVA e soggetta a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro ciascuna). Questo regime fiscale favorevole, tipico delle riorganizzazioni, è fondamentale per l’efficacia economica dell’operazione, evitando i costi di realizzo propri del conferimento, soprattutto in presenza di immobili (sebbene in questo schema gli immobili rimangano nella scissa).

Un aspetto di particolare interesse è la qualificazione come non abusiva della condotta che prevede la scissione di un’azienda seguita dalla cessione della partecipazione ricevuta (art. 173, comma 15-quater, TUIR). Sebbene la scissa nel nostro scenario mantenga gli immobili (e l’azienda sia scorporata), l’operazione di scorporo di un complesso aziendale è equiparata a un conferimento di azienda seguito da cessione della partecipazione, schema esplicitamente non abusivo.

Nonostante la pacifica ammissibilità civilistica della scissione mediante scorporo (anche totale) a favore di società preesistenti a seguito del D.Lgs. n. 88/2025, sussiste una forte incertezza in ambito fiscale dovuta alla mancanza di un espresso coordinamento normativo nel TUIR. Questa incertezza è stata amplificata dalla risposta a interpello n. 225/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate. In tale pronuncia, l’Agenzia ha negato l’applicazione del regime di neutralità fiscale (art. 173, comma 15-ter, TUIR) per una scissione mediante scorporo di un patrimonio immobiliare a favore di una società beneficiaria preesistente. L’Amministrazione finanziaria ha motivato tale esclusione basandosi sul dato letterale del previgente art. 2506.1, c.c., che faceva riferimento solo alle beneficiarie “di nuova costituzione”, nonostante la prassi notarile si fosse espressa a favore dell’ammissibilità anche con beneficiarie preesistenti. La questione dovrebbe essere risolta dalla recente approvazione del Decreto “Correttivo-ter” alla Riforma fiscale, per effetto del quale la neutralità fiscale è garantita anche qualora la scissione mediante scorporo avvenga a favore di beneficiaria già esistente.