27 Novembre 2025

Il computo dei mesi di possesso ai fini IMU

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

L’imposta municipale unica (IMU) è dovuta, ai sensi dell’art. 1, comma 761, Legge n. 160/2019, per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso del singolo terreno o del singolo fabbricato.

Nel dettaglio, la disposizione afferma che «il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente».

Ne discende che se, ad esempio, l’immobile risulta acquistato prima del 15 o del 16 del mese, da verificare in base al numero di giorni in cui è composto il mese stesso, l’imposta deve essere pagata dall’acquirente o cessionario secondo possessore.

Se, diversamente, l’immobile risulta acquistato oltre il 15 o il 16 del mese, sempre da verificare in base al numero di giorni in cui è composto il mese stesso, l’imposta deve essere versata dal cedente primo possessore.

Inoltre, come indicato dalla disposizione, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Pertanto, occorre conteggiare in capo all’acquirente, secondo possessore:

  • il giorno di trasferimento del possesso dell’immobile;
  • l’intero mese del trasferimento del possesso dell’immobile, se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Si ipotizzi, quindi, il caso di un fabbricato ceduto dal primo possessore il 15 novembre 2025; il mese di novembre è composto da 30 giorni e il giorno di trasferimento deve essere conteggiato in capo all’acquirente secondo possessore. Di conseguenza, agli effetti del pagamento dell’IMU, il soggetto passivo per il mese di novembre è l’acquirente, che risulta possessore per 16 giorni su un totale di 30 giorni del mese.

Si ipotizzi, ora, il diverso caso di un fabbricato ceduto dal primo possessore il 17 ottobre 2025; il mese di ottobre è composto da 31 giorni e il giorno di trasferimento deve essere conteggiato in capo all’acquirente secondo possessore. Di conseguenza, agli effetti del pagamento dell’IMU, il soggetto passivo del mese di ottobre è il cedente, che risulta possessore per 16 giorni su un totale di 31 giorni del mese.

La normativa tratta unicamente il caso del “trasferimento del possesso” e non, per ipotesi, la variazione di destinazione del singolo immobile o la variazione della quota di possesso.

Si ritiene, però, che detti criteri debbano essere applicati anche per le altre variazioni avvenute nell’anno.

Consideriamo un fabbricato abitativo, non di lusso, acquistato il 1° agosto 2025 e adibito ad abitazione principale dal 16 novembre, giorno di variazione della residenza anagrafica da parte del nuovo possessore, nonostante dimorasse abitualmente già all’interno dell’immobile da inizio del mese di agosto.

In questa ipotesi il fabbricato può considerarsi abitazione principale del contribuente solo per i mesi di novembre e dicembre.

Vale a dire che il contribuente, per i mesi di agosto, settembre e ottobre, deve versare l’IMU, calcolata con l’aliquota degli altri fabbricati.

Così la variazione della quota di possesso di un immobile, prima posseduto al 50% e poi al 100%, avvenuta il 15 settembre, prevede il versamento dell’IMU calcolata sul 50% di possesso fino al mese di agosto e poi sul 100% di possesso dal mese di settembre in poi.