24 Novembre 2025

La Riforma si è scordata dell’impollinazione

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Ormai è noto come la Riforma fiscale, prevista dalla Legge delega n. 111/2023, in tema di reddito dei terreni, ha trovato attuazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per effetto dell’emanazione del D.Lgs. n. 194/2024, portando, tuttavia, con sé alcune novità.

Infatti, in aggiunta alle linee guida previste dalla delega, il Legislatore ha esteso la tassazione forfettizzata di cui all’art. 56-bis, TUIR, anche alle società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all’art. 32, TUIR, sebbene il loro reddito rimanga a pieno titolo un reddito di impresa.

Infatti, originariamente, l’art. 2, comma 6, Legge n. 350/2003, nell’introdurre un regime di tassazione forfettizzato per determinate attività che, pur rispettando il dato civilistico, non trovano capienza nel reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR, ne aveva limitato il perimetro di applicazione ai soli soggetti che per natura dichiarano il reddito agrario.

La scelta del Legislatore della riforma è sicuramente da apprezzare in quanto, come più volte evidenziato, si è cercato di “accorciare la distanza” che si era andata a creare tra il mondo agricolo visto da una visuale civilistica e quello prettamente fiscale.

Tale discrepanza si era verificata per effetto del lungimirante intervento del Legislatore nel 2001 con cui si era proceduto alla riscrittura integrale della figura dell’imprenditore agricolo prevista dall’art. 2135, c.c..

Tuttavia, non si può sottacere come, la complessità, o per meglio dire l’eccessiva polverizzazione, della normativa tributaria prevista per il settore agricolo, abbia comportato, proprio in riferimento all’estensione della tassazione forfettizzata ex art. 56-bis, TUIR, alcune storture, sicuramente recuperabili.

Ne è un esempio l’attività agrituristica che, pur consistendo in una prestazione di servizi, da un punto di vista fiscale viene regolamentata dall’art. 5, Legge n. 413/1991, che, per quanto concerne l’imposizione diretta, pur prevedendo una tassazione sulla falsariga di quella prevista per le “ordinarie” prestazioni di servizi (applicazione all’ammontare dei ricavi conseguiti di un coefficiente di redditività pari al 25%), stabilisce l’inibizione per le S.r.l. e le cooperative che dichiarano un reddito di impresa determinato in via ordinaria. E l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E/2025, a commento proprio delle novità introdotte dalla Riforma fiscale, si è soffermata proprio su tale regime precisando che «Sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis, del TUIR faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, tra cui rientrano le attività di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge, si ritiene che le società che hanno optato per il regime catastale … non  possano avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del TUIR, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, attesa la natura speciale di settore del citato articolo 5 della legge n. 413 del 1991».

Ma tale discrasia per cui, ad esempio, la S.r.l. società agricola che ha optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all’art. 32, TUIR, per un’ordinaria prestazione di servizi può scegliere la tassazione forfettizzata, mentre se svolge attività agrituristica deve continuare a determinare il reddito secondo la generale contrapposizione costi-ricavi, si manifesta anche in altri settori.

Ne è un esempio il settore apistico, disciplinato dalla Legge n. 313/2004 al cui art. 9, viene stabilito che l’attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell’art. 2135, c.c..

Ne deriva che, di fatto, viene assimilata a tutti gli effetti a una prestazione di servizi resa dall’apicoltore.

Tuttavia, anche in questo caso, viene previsto che, salvo facoltà di optare per le regole ordinarie, i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, nonché in questo caso anche dalle S.n.c. e S.a.s., che esercitano la suddetta attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25%.

Anche in questo caso, prendendo a riferimento le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la richiamata circolare n. 12/E/2025, essendo l’art. 9, Legge n. 313/2004, una norma speciale non può essere derogata applicando le regole ordinarie previste per le prestazioni di servizi.

Ma siamo fiduciosi che il Legislatore interverrà eliminando queste storture e ingiustificati trattamenti differenziati.