Con il collegamento RT-POS la forma di pagamento diventa sostanziale
di Alessandro BonuzziIl provvedimento n. 424470 dell’Agenzia delle entrate del 31.10.2025 contiene le istruzioni operative per l’integrazione dei registratori telematici (RT) con i POS, rivolto agli esercenti al minuto nonché ai soggetti assimilati di cui all’art. 22, D.P.R n. 633/1972.
Si ricorda che l’obbligo è stato previsto ancora con la Legge di bilancio 2024 che ha integrato l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, ma è stato congelato per il biennio 2024-2025. L’obiettivo dichiarato è quello di combattere l’evasione scovando eventuali incongruenze tra il dato degli incassi POS (più in generale degli incassi a mezzo di strumenti di accettazione degli incassi elettronici) e il dato dei corrispettivi certificati con documento commerciale. Con ciò, secondo il Fisco, dovrebbero emergere in automatico eventuali corrispettivi incassati mediante POS ma non certificati dall’esercente.
Con questo ulteriore step, il RT dovrà garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati dei corrispettivi, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
Perciò lo strumento (hardware o software) di accettazione dei pagamenti elettronici (POS) dovrà essere sempre collegato al RT con il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e inviati, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché dei pagamenti giornalieri.
Le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per “collegare” i terminali POS al RT non prevedono un collegamento fisico, bensì l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il collegamento tra il POS e il RT andrà effettuato tramite specifiche funzionalità web che saranno rese disponibili nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”.
Gli esercenti dovranno registrare il dato identificativo univoco di ogni POS utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni RT, preventivamente censito e attivato, nell’area riservata. Peraltro, al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, gli esercenti dovranno registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
L’accesso al servizio web potrà essere effettuato direttamente dal contribuente o tramite un soggetto delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”; dunque, con tutta probabilità, quantomeno per le realtà di piccole dimensioni, sarà un ulteriore adempimento di cui si dovrà occupare il commercialista.
Il nuovo obbligo decorre dall’1.01.2026, tuttavia, è prevista un’entrate in vigore progressiva:
- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti entro il mese di gennaio 2026 dovranno essere collegati entro 45 giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area riservata delle funzionalità web dedicate;
- gli strumenti di pagamento elettronico attivi a disposizione degli esercenti successivamente al mese di gennaio 2026 dovranno essere collegati a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese, considerando il sabato come giorno non lavorativo.
Le nuove funzionalità web dedicate saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo 2026, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si applicano le sanzioni, comprese quelle accessorie, previste per le violazioni in materia di corrispettivi telematici e quindi:
- la sanzione di 100 euro per ciascun invio (nel limite di 1.000 euro per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, nonché la sanzione da 000 a 4.000 euro in caso di mancato collegamento del RT al POS (ex art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/1997);
- le sanzioni accessorie comportanti la sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività nei casi di casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri o di mancato collegamento del POS con il RT (ex 12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997).
La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici andrà effettuata al momento della registrazione della vendita o della prestazione tramite il RT. Assumerà rilevanza l’indicazione della forma di pagamento indicata nel documento commerciale (pagamento in contanti o pagamento telematico).
Ciò significa che, se fino a oggi l’errore nell’indicazione della forma di pagamento nel documento commerciale non aveva conseguenze sostanziali, domani, invece, potrà innescare un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate laddove dovesse generare incongruenze, si spera significative, tra il dato degli incassi POS e il dato dei corrispettivi che risulterebbero incassati con POS sulla base dei documenti commerciali.


