11 Novembre 2025

Partecipazioni societarie fra disciplina fiscale e abuso del diritto

di Andrea Bongi
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La scheda di FISCOPRATICO

Partecipazioni societarie sotto la lente del Fisco. Sono diversi gli aspetti relativi alle quote di partecipazione in società che suscitano gli interessi dell’Erario. Si parte dal valore, contabile e fiscale, delle partecipazioni stesse, che può determinare l’insorgenza di materia imponibile al momento della cessione o del realizzo della quota posseduta, fino agli aspetti più insidiosi nel caso di operazioni che vengono “bollate” dal Fisco come abusive.

Tutti questi aspetti saranno oggetto di approfondimento durante il 7° incontro del Master Breve di Euroconference dedicato proprio alla “Fiscalità partecipazioni societarie: disciplina e abuso del diritto”.

In primo luogo, gli aspetti che dovranno essere messi a fuoco riguardano la qualificazione delle partecipazioni dal punto di vista prettamente giuridico. In questo senso, le stesse dovranno essere distinte fra partecipazioni di controllo, di collegamento o di minoranza in considerazione anche delle implicazioni, anche di carattere fiscale, che derivano da tali distinzioni.

Altro aspetto fondamentale da mettere in evidenza è quello relativo al costo fiscale delle partecipazioni in società. Il costo fiscale di una partecipazione in società è un elemento fondamentale per determinare la plusvalenza o minusvalenza in caso di cessione, recesso, esclusione, riduzione del capitale sociale o liquidazione.

L’art. 68, comma 6, TUIR, individua i criteri per la determinazione del costo fiscale di una partecipazione, dettando una serie di linee guida in base alle quali: in caso di partecipazioni acquistate da terzi coincide con il costo o valore di acquisto più gli oneri accessori e inerenti. In caso di acquisto per successione al valore definito ai fini dell’imposta di successione e in caso di acquisto per donazione in base al costo fiscale del donante.

In questa delicata materia è necessario ricordare che la Legge di bilancio 2025 ha reso permanente la possibilità di rivalutare le partecipazioni societarie al fine di riallineare il costo fiscale delle stesse. Tale facoltà consente, infatti, di rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni qualificate e non qualificate (sia negoziate che non negoziate in mercati regolamentati) a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%.

Altro aspetto che verrà analizzato, anche alla luce delle diverse implicazioni che comporta, riguarda la divisione tra nuda proprietà e usufrutto di una partecipazione societaria. In linea generale, per quanto riguarda ad esempio gli utili, questi spettano all’usufruttuario, il cui diritto matura con la delibera di distribuzione.

Per quanto riguarda la circolazione delle partecipazioni societarie occorre precisare che esistono diversi limiti che possono derivare da: disposizioni normative (ad esempio, divieto di trasferimento prima dell’iscrizione della società nel Registro Imprese); accordi tra soci (ad esempio, sindacati di blocco, patti parasociali); previsioni statutarie (clausole di prelazione e/o di gradimento).

Le quote di partecipazione in società possono essere trasferite per atto tra vivi o mortis causa. In caso di trasferimento per atto tra vivi quest’ultimo può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Gli atti di donazione o di successione di quote societarie possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali fra le quali, tra le più importanti, l’esenzione dall’imposta di successione e donazione disciplinata nell’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990. Sula base di tale disposizione, infatti, sono esenti dalle suddette imposte i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore dei discendenti e del coniuge. In caso di quote sociali e azioni, il beneficio spetta solo se viene acquisito o integrato il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria), mentre per gli aventi causa (eredi o donatari) scatta l’obbligo di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

Durante il corso verranno approfonditi gli aspetti relativi all’applicazione del particolare regime PEX alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni societarie.

In particolare, il regime PEX, disciplinato dall’art. 87, TUIR, consente di beneficiare dell’esenzione del 95% della plusvalenza da realizzo (con totale indeducibilità della eventuale minusvalenza), a condizione che le partecipazioni possiedano una serie di requisiti sia di carattere soggettivo che oggettivo.

I requisiti soggettivi (da verificare in capo al soggetto partecipante) riguardano: il possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione della quota; la classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

I requisiti oggettivi, che devono essere invece verificati in capo alla società partecipata, consistono invece: nella residenza fiscale in uno Stato non a regime fiscale privilegiato e nell’esercizio di un’attività commerciale secondo l’art. 55, TUIR.

Focus anche sulle operazioni sulle partecipazioni con le quali si realizza il c.d. conferimento a realizzo controllato, disciplinato dall’art. 177, TUIR.

Le operazioni aventi a oggetto le partecipazioni societarie, soprattutto nei contesti di conferimenti a realizzo controllato con successiva cessione di quote, possono emergere profili di abuso del diritto.

Nel corso verranno pertanto esaminati i casi già oggetto di contestazione da parte del Fisco e le più importanti prese di posizioni della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, in materia di operazioni sulle partecipazioni societarie.