Il revisore e le questioni di sostenibilità
di Andrea OnoriCome è oramai chiaro, la sostenibilità coinvolge plurimi aspetti aziendali e plurimi soggetti all’interno dell’organizzazione e del controllo della gestione aziendale.
In un precedente articolo (“Il Collegio sindacale e le questioni di sostenibilità”) si è approfondito il ruolo del Collegio sindacale in merito alle questioni di sostenibilità. Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla figura di controllo del revisore.
Dal canto suo, il revisore, o meglio “Revisore della Sostenibilità”, così come previsto nel Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità (adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato, Prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 e denominato: «Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)»), per lo svolgimento della sua attività, deve prendere in considerazione le attività dell’organo di:
- amministrazione;
- controllo;
- revisione legale.
Con riferimento al punto 1), il Revisore della Sostenibilità deve riportare nella propria “Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità” una apposita sezione rubricata «Responsabilità per la rendicontazione di sostenibilità», che indica come gli amministratori sono responsabili per:
- lo sviluppo e l’implementazione del processo volto a individuare le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità in conformità a quanto richiesto dagli ESRS e per la descrizione di tale processo nella rendicontazione;
- la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità agli articoli del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, inclusa la conformità agli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) e all’art. 8 del Regolamento Tassonomia;
- la configurazione, la messa in atto e il mantenimento, nei termini previsti dalla Legge, di quella parte del controllo interno ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione della rendicontazione di sostenibilità che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- la selezione e l’applicazione di metodi appropriati per elaborare le informazioni incluse nella rendicontazione di sostenibilità e l’elaborazione di ipotesi e stime in merito a specifiche informazioni di sostenibilità che siano ragionevoli nelle circostanze.
Con riferimento al punto 2), la medesima sezione deve, inoltre, identificare i responsabili della supervisione del processo di predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità, pertanto, la Relazione di attestazione farà riferimento alla responsabilità del Collegio sindacale di vigilare, nei termini previsti dalla Legge, sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel D.Lgs. n. 125/2024.
Da ultimo, in merito al punto 3), il Principio di Attestazione SSAE Italia, relativamente alla responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità e del revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio, prevede che il Revisore della rendicontazione di Sostenibilità non deve svolgere verifiche:
- sulle informazioni contenute nel bilancio, ai sensi del quadro sull’informativa finanziaria applicabile;
- sui dati contabili utilizzati per la redazione del bilancio stesso;
- sui dati gestionali di natura contabile,
che siano anche riportati nella rendicontazione di sostenibilità.
Analogamente, il revisore legale del bilancio non deve svolgere alcuna verifica sull’informativa della rendicontazione di sostenibilità contenuta nella Relazione sulla gestione, fermo restando quanto previsto in merito a:
- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- una dichiarazione rilasciata sulla base della conoscenza e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività del revisore legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione.
Il Revisore della Sostenibilità e il revisore legale si scambiano, anche in deroga dell’obbligo di riservatezza, ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi attinente a elementi di collegamento/connettività tra il bilancio e la rendicontazione di sostenibilità.
Sulla base di tale scambio di informazioni, il Revisore della rendicontazione di Sostenibilità deve valutare l’esecuzione di ulteriori procedure e l’attivazione delle comunicazioni con la Direzione e con i soggetti responsabili della attività di governance.
In ogni caso, né il Revisore della rendicontazione di Sostenibilità né il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio possono fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal revisore che fornisce le informazioni.


