30 Ottobre 2025

Per il reato di occultamento delle scritture contabili occorre provare che il documento fiscale è stato istituito

di Marco Bargagli
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Nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, con i poteri previsti dalla normativa sostanziale di riferimento, i funzionari dell’Amministrazione finanziaria normalmente richiedono al contribuente l’esibizione della documentazione obbligatoria conservata nei locali commerciali o professionali ove viene eseguito l’intervento ispettivo.

Successivamente, saranno avviate le operazioni di ricerca, indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia o meno aderito all’invito di esibizione della documentazione. Il potere di ricerca, infatti, al pari di quello di accesso, ha natura autoritativa e può essere esercitato anche contro la volontà del contribuente e nonostante il soggetto ispezionato assicuri l’esibizione di tutta la documentazione richiesta (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, Volume II – Parte III – Capitolo 3 “Avvio, esecuzione e conclusione della verifica”, pag. 64 ss.).

In merito, i poteri del Fisco che consentono l’effettuazione dei controlli tributari, sono contenuti nel D.P.R. n. 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e nel D.P.R. n. 633/1972.

Più nello specifico, le prerogative spettanti agli uffici dell’IVA sono sanciti dagli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633/1972.

Infatti, oltre ai poteri già riconosciuti agli uffici delle imposte sui redditi, che in linea di massima spettano anche ai fini IVA, gli uffici dell’IVA:

  • possono procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, ai sensi dell’art. 52, D.P.R. n. 633/1972;
  • controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
  • vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal Decreto IVA;
  • provvedono all’irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

Fatta questa doverosa premessa, qualora il contribuente ispezionato non esibisca ovvero occulti la documentazione amministrativo-contabile richiesta nel corso della verifica, si rendono applicabili specifiche sanzioni.

In particolare:

  • ai fini fiscali, operano le sanzioni amministrative previste dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (rubricato “violazioni degli obblighi relativi alla contabilità”) nonché la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di procedere alla ricostruzione del reddito su base induttiva a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili (ex art. 39, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973);
  • ai fini penali-tributari, l’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 (rubricato “occultamento o distruzione di documenti contabili”) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto in commento può essere commesso da qualsiasi soggetto, rientrando nel novero dei c.d. reati comuni (ad esempio, l’amministratore delegato che occulta la contabilità, ossia il dipendente che volontariamente distrugge le scritture contabili dell’azienda).

Delineato l’ambito giuridico di riferimento, si riporta la giurisprudenza di legittimità emanata nel tempo in tema dell’occultamento e della distruzione delle scritture contabili.

  • Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 21275/2025, ove gli Ermellini hanno confermato l’ammissibilità della prova indiziaria dell’occultamento (nel caso di documenti fiscale rinvenuti presso soggetti terzi) purché la motivazione confermi, in modo adeguato, il nesso con l’attività economica esercitata dal contribuente;
  • Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 30357/2024, nella quale è stato affermato che rileva ai fini dell’art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, il caso in cui la Guardia di Finanza abbia ricostruito autonomamente la contabilità.

Infatti, la ricostruzione ex post delle scritture contabili non esclude l’offensività della condotta, purché siano provate l’esistenza e l’obbligatorietà delle scritture originarie e, simmetricamente, l’idoneità dell’occultamento, che impedisce l’accertamento tributario.

Più di recente, sempre sullo specifico tema la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 21275/2025, ha confermato che il delitto in rassegna richiede necessariamente la prova relativa alla predisposizione della documentazione di cui viene contestato l’occultamento e la distruzione.

In particolare, la Corte d’Appello di Torino ha evidenziato che, nel corso della verifica fiscale, il contribuente non aveva esibito alcun documento o registro contabile pur essendo, dai controlli incrociati eseguiti dalla Guardia di Finanza presso altri soggetti, emersi elementi dimostrativi della volontaria mancata esibizione di fatture di importo rilevante.

Da tali controlli, in particolare, era emersa la conclusione di un contratto preliminare di compravendita relativo a un immobile a un prezzo rilevante, in relazione al quale il ricorrente aveva percepito una somma senza, tuttavia, emettere la relativa fattura.

Infine, nel corso dei medesimi controlli era stata rinvenuta, presso un soggetto terzo, una fattura emessa da parte di una società amministrata dal ricorrente, non rinvenuta nel corso della verifica compiuta presso l’impresa individuale del ricorrente e, quindi, ritenuta occultata.

Sulla base di questi elementi, la Corte d’Appello ha quindi ritenuto dimostrata la responsabilità del soggetto in ordine alle condotte illecite, affermando che «la volontaria omissione di fatture di rilevante importo dimostra una condotta dolosamente finalizzata all’evasione fiscale, come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000».