Le società interessate all’IRES Premiale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’introduzione della c.d. IRES Premiale, disciplinata dall’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), rappresenta una misura di fiscalità agevolata e transitoria. L’agevolazione, che prevede una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti, si applica per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). L’ambito soggettivo dell’IRES Premiale è delineato dall’art. 3, D.M. 8 agosto 2025, in coerenza con la fonte primaria. Possono beneficiare della riduzione d’aliquota IRES tutti i soggetti IRES che rispettano le condizioni di accesso, a esclusione di alcune categorie specificamente individuate. L’agevolazione spetta principalmente ai seguenti soggetti:
- società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato). Sono inclusi anche gli enti pubblici e privati, e i trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), TUIR. Questa inclusione rispetta i principi di non discriminazione tra imprese residenti e non residenti.
I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR (enti non commerciali e altri soggetti) possono beneficiare della riduzione d’aliquota IRES limitatamente al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta. Per tali soggetti, è necessario fare riferimento all’utile accantonato relativo all’attività commerciale, derivante dalla contabilità separata obbligatoria ai sensi dell’art. 144, TUIR.
La normativa prevede che alcune categorie di società ed enti siano escluse dalla riduzione dell’aliquota IRES. Tali esclusioni sono motivate dal fatto che il beneficio richiede nuovi investimenti e, pertanto, presuppone la piena operatività delle imprese. Le esclusioni riguardano i soggetti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (il 2025 per i soggetti solari), sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria. Tra le procedure liquidatorie menzionate nella Relazione illustrativa rientrano la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il concordato preventivo, il concordato minore e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019). Viceversa, i soggetti che si trovano in una procedura concorsuale che abbia finalità di risanamento (come il concordato con continuità aziendale) possono comunque fruire del beneficio. Se il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024 termina con l’apertura della liquidazione, la riduzione dell’aliquota IRES spetta comunque per tale ultimo periodo, purché ricorrano le altre condizioni.
L’esclusione si applica anche a chi, nel periodo d’imposta agevolato (il 2025), determina il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari. Tra questi rientrano, ad esempio, le società che hanno optato per la “Tonnage tax”, le società agricole che determinano il reddito su base catastale, le società definite “non operative” (ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/1994), e gli enti non commerciali che applicano la contabilità semplificata (che usufruiscono di un regime forfetario).
La Relazione illustrativa ha fornito, infine, un chiarimento essenziale riguardo la compatibilità con il Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ai soggetti che aderiscono al CPB (D.Lgs. n. 13/2024), la riduzione dell’aliquota IRES spetta e va applicata sul reddito concordato. Questo perché la modalità di determinazione del reddito tramite concordato non è considerata assimilabile a un regime forfetario ai fini dell’esclusione. Qualora il contribuente, aderendo al CPB, opti per l’imposta sostitutiva, di cui all’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, la riduzione IRES si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota IRES ordinaria (art. 77, TUIR).


