16 Ottobre 2025

La certificazione del prospetto ZES

di Luigi Scappini
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A partire dal 18 novembre 2025 ed entro il 2 dicembre 2025, le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella ZES unica, ammissibili al credito d’imposta disciplinato dall’art. 16, D.L. n. 124/2023, esteso al 2025 dall’art. 1, commi 485491 Legge n. 207/2024, sono tenuti a inviare, all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione per la fruizione”, trasmessa dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025.

La comunicazione integrativa può essere inviata previo completamento, entro il 15 novembre 2025, di tutti gli investimenti agevolabili e previa acquisizione della certificazione contabile del revisore legale.

Infatti, il comma 14, dell’art. 7, D.M. 17 maggio 2024 (decreto attuativo del credito d’imposta ZES) prevede che: «Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione é rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39…omissis».

A supporto dell’attività di certificazione del prospetto ZES, il CNDCEC, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha sviluppato uno strumento operativo, pubblicato l’11 novembre 2024 e disponibile al seguente link https://commercialisti.it/documenti-studio/certificazione-del-prospetto-zes/.

Il documento contiene:

  • un fac simile di lettera di incarico;
  • un fac simile di certificazione del prospetto ZES;
  • una check list sui controlli che il revisore deve effettuare nello svolgimento dell’incarico;
  • un esempio di lettera di attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, sulla veridicità, correttezza e completezza del prospetto ZES e sulla sua conformità alle scritture contabili e alla documentazione societaria.

Lo strumento operativo del CNDCEC prevede che, ai fini della certificazione, unitamente al prospetto ZES possa essere richiesta, a seconda dell’investimento effettuato, la seguente documentazione:

  • copia dei contratti relativi all’acquisto dei beni, all’appalto di opere, alla locazione finanziaria;
  • copia dei documenti di trasporto dei beni;
  • copia delle fatture elettroniche;
  • l’evidenza contabile della rilevazione;
  • estratto/brogliaccio del libro cespiti, del libro giornale e del registro IVA, con evidenza dei beni acquistati e delle fatture registrate;
  • timesheet nominativi giornalieri, sottoscritti dal legale rappresentante e dal consulente del lavoro o responsabile risorse umane;
  • evidenza contabile della rilevazione dei costi del personale.

La check list dei controlli prevede verifiche di natura contabile, documentale e di conformità alla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e assistenziale:

  • controllare che gli investimenti siano correttamente registrati nei registri IVA acquisti, libro giornale e libro cespiti;
  • verificare il numero identificativo del sistema di interscambio attribuito alle fatture d’acquisto;
  • accertare che non vi siano note di credito emesse a storno delle fatture oggetto di certificazione;
  • esaminare la presenza di documenti giustificativi degli acquisti, come fatture, contratti di acquisto o leasing, e ordini di fornitura;
  • controllare che i contratti siano firmati, dettagliati e coerenti con le fatture e i documenti di trasporto (DDT);
  • verificare l’effettivo pagamento o le modalità di pagamento pattuite;
  • per i beni immobili, controllare atti notarili, contratti di appalto e documenti tecnici come rapporti di collaudo e stato avanzamento lavori;
  • in caso di spese del personale, verificare lettere di incarico, timesheet, e calcoli analitici del costo orario e accertare che le ore imputate al progetto siano coerenti con le ore lavorabili e che non includano giorni festivi, ferie o malattia;
  • verificare la conformità dei documenti di costo alla normativa civilistica, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Il modello di comunicazione integrativa prevede l’indicazione, nel quadro E, sezione II, degli estremi della certificazione contabile.

Attenzione a 2 situazioni particolari, che impongono l’obbligo di trasmettere la certificazione contabile e le fatture di acconto emesse prima del 2025, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento recante la percentuale di riparto, alla PEC creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it:

  • investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria;
  • investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 con acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Il dato provvisorio, comunicato dal MEF alla Camera in risposta a un question time, riporta prenotazioni per crediti d’imposta ZES di circa 11,4 miliardi di euro, rispetto a uno stanziamento annuo di 2,2 miliardi.

Le risorse sarebbero, dunque, teoricamente insufficienti, anche se le comunicazioni trasmesse si riferiscono, per 10 miliardi e 844 milioni di euro, a investimenti non realizzati né fatturati.

Sarà il provvedimento del Direttore delle Entrate che annuncerà, entro il 12 dicembre 2025, la percentuale di riparto e l’ammontare di credito ZES effettivamente spettante.