15 Ottobre 2025

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo (e/o del revisore) nelle S.r.l. e l’intervento del Tribunale

di Fabio Landuzzi
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La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato nel giugno scorso un documento di ricerca in cui affronta in modo sistematico il tema dell’intervento del Tribunale nel procedimento di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore di S.r.l., ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c., quando, pur ricorrendo il superamento dei limiti di cui al comma 2, dello stesso art. 2477, c.c., i soci non vi adempiono. La norma prevede infatti l’intervento rimediale del Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto, che sia portatore di un interesse, o su segnalazione del conservatore del Registro Imprese. Il documento edito dalla FNC ripercorre numerosi aspetti del procedimento di innesco della nomina giudiziale dell’organo di controllo di S.r.l., come pure tratta dello svolgimento delle attività a cui è chiamato il professionista di nomina giudiziale, attività che non si discostano affatto da quelle ordinariamente prescritte dall’ordinamento per gli organi di controllo e per i revisori di nomina assembleare, fino a concludere con alcuni richiami ai contenuti delle relazioni al bilancio. Rimangono tuttavia irrisolti i problemi strutturali insiti nella disciplina stessa della nomina giudiziale dell’organo di controllo, che il documento pone in evidenza tra le righe, ma che non possono essere risolti alla radice se non mediante un intervento di fonte amministrativa, o forse anche normativa.

 

L’innesco della nomina giudiziale dell’organo di controllo e/o del revisore contabile

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato nel giugno scorso un documento di ricerca in cui ha affrontato l’annosa questione della nomina dei sindaci nelle S.r.l. mediante l’intervento del Tribunale stante l’assenza, sebbene in presenza dell’obbligo per via del superamento dei limiti di cui al comma 2, art. 2477, c.c., della prescritta decisione dei soci.

Si tratta, per esemplificare, della circostanza tutt’altro che infrequente in cui una S.r.l. per la quale si sono verificate le condizioni di cui all’art. 2477, comma 2, c.c., abbia dapprima ricevuto la comunicazione del conservatore del Registro Imprese competente con cui si evidenzia la irregolarità e si domanda l’attivazione della prescritta azione di rimedio, a cui tuttavia non venga dato seguito con la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore contabile da parte dei soci.

Il comma 5, art. 2477, c.c., prevede che l’intervento del Tribunale avvenga su richiesta di «qualsiasi soggetto» che sia quindi portatore di un interesse, come ad esempio potrebbero esserlo i soci di minoranza, gli amministratori o anche i terzi creditori della società, oppure del conservatore del Registro Imprese. È quindi sottolineato come, nel procedimento di innesco della nomina giudiziale dell’organo di controllo/revisore, la posizione del conservatoria non sia posta sullo stesso piano di quella di un «qualsiasi soggetto interessato», poiché il conservatore è tenuto a “segnalare” l’irregolarità, in una prospettiva di potere-dovere di controllo, e non solamente – come per un comune altro soggetto interessato – a domandare l’intervento giudiziale qualora ritenga che il suo interesse possa essere leso dal mancato adempimento a tale obbligo da parte dei soci della società.

Dal punto di vista pratico, Unioncamere[1] aveva dato istruzioni alle rispettive Camere di commercio sul fatto di non attivarsi con segnalazioni generalizzate, ad esempio, escludendo così dalle segnalazioni le società in concordato preventivo e quelle per le quali erano in corso accordi di ristrutturazione del debito, suggerendo poi di inviare alle rispettive società una comunicazione di sollecito a rimediare alla irregolarità, prima di provvedere in ultima analisi alla segnalazione al Tribunale.

Le comunicazioni trasmesse dai conservatori alle società di norma contengono un termine, usualmente riferito a quello normativo tipico dei 30 giorni, o talora più esteso a un lasso di tempo maggiore, con la specifica che, in assenza di rimedio, si provvede poi alla segnalazione al Tribunale. La società ha naturalmente facoltà di presentare al conservatore delle memorie a chiarimento della situazione ma, nel caso si reiterasse l’inadempimento senza un giustificato motivo, la conseguenza sarebbe appunto quella della segnalazione al Tribunale. Infine, secondo alcune conservatorie, si avrebbe anche l’innesco delle disposizioni sanzionatorie a carico degli amministratori di cui agli artt. 2630 e 2631, c.c.

Giunti quindi all’atto della segnalazione al Tribunale da parte della conservatoria, di essa è destinatario il Tribunale competente per materia e per territorio; la segnalazione è riferita specificamente alla società che è oggetto dell’inadempimento, deve essere circostanziata circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l’istanza di intervento giudiziale e contenere la richiesta di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale; a quest’ultimo riguardo, nel documento della FNC viene correttamente messo in luce il fatto che, nella segnalazione, sarebbe auspicabile che la conservatoria si esprimesse anche riguardo al modello – sindaco unico o collegio sindacale, con o senza attribuzione della revisione legale – ritenuto più adeguato al caso di specie, alla luce delle informazioni assunte.

Una questione dibattuta è poi quella della delimitazione dell’esatto perimetro di innesco del procedimento di nomina giudiziale; ovvero, ci si chiede se questo debba essere riferito solo ed esclusivamente al caso del superamento dei parametri quantitativi di cui al comma 2, dell’art. 2477, c.c. oppure se si estenda a ogni altra circostanza in cui si inneschi per la S.r.l. l’obbligo di nomina dell’organo di controllo; quindi, anche al caso della società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, quanto la stessa controlla un’altra società soggetta all’obbligo di revisione legale, o quando la società non deliberi la nomina dell’organo di controllo in caso di cessazione di quello in carica oppure, infime, anche in ragione del nuovo recente obbligo disposto dal comma 857, art. 1, Legge n. 207/2024, per le società che ricevono contributi di “entità significativa” a carico dello Stato. Sul punto, come riporta il documento della FNC, la posizione della giurisprudenza non è univoca.

Da una parte, si cita la posizione del Tribunale di Milano[2] che ebbe modo di negare l’intervento giudiziale in un caso di dimissioni del sindaco-revisore non sostituito dalla società, sposando la tesi che limiterebbe l’intervento giudiziale al solo caso in cui la nomina dell’organo di controllo sia divenuta obbligatoria ai sensi del comma 2, art. 2477, c.c., aderendo così a una interpretazione restrittiva e letterale della norma.

Dall’altra parte viene portato il precedente del Tribunale di Torino[3] il quale, nell’interpretare la norma, le dà una lettura più informata alla ratio legis facendo prevalere l’esigenza che si eviti che la società operi «in assenza di controllo per trascuratezza o per consapevole determinazione dell’assemblea dei soci», in modo da estendere l’intervento c.d. vicario del Tribunale anche di fuori del solo caso della mancata prima nomina per via del superamento dei parametri quantitativi (comma 2, art. 2477, c.c.).

 

La nomina da parte del Tribunale

Per quanto concerne il procedimento di nomina da parte del Tribunale, un utile riferimento si trova nelle Linee guida pubblicate dal Tribunale di Milano nel gennaio 2020[4] il quale lo classifica fra i procedimenti di volontaria giurisdizione nei confronti di una sola parte, che si concludono con la nomina a mezzo decreto motivato emesso in Camera di consiglio[5].

Nella maggior parte dei casi sinora osservati e di cui dà conto il documento della FNC, i Tribunali si sono orientati per la nomina di un sindaco unico; laddove poi il provvedimento di nomina e la successiva comunicazione alla società non sia esplicito circa l’attribuzione al nominando organo di controllo anche della funzione di revisione legale, si apre l’annosa questione che dovrebbe in verità essere risolta alla luce delle disposizioni statutarie che regolano la società ma che, molto spesso, sono a loro volta desuete o comunque non aggiornate rispetto all’evoluzione normativa. Per cui, nella prassi, si dà di solito prevalenza al testo normativo che, in mancanza di diversa decisione, viene interpretato nel senso di associare alla figura dell’organo di controllo anche l’incarico di revisione legale dei conti della società.

In altri termini, la conclusione a cui giunge anche la FNC è che, in assenza di diversa indicazione nel provvedimento di nomina del Tribunale, allo scopo di assicurare la piena copertura del controllo a cui deve essere sottoposta la società, il sindaco unico di nomina giudiziale sarà anche il revisore legale della società. Rimane senza dubbio l’auspicio che, al riguardo, già la segnalazione della conservatoria si esprimesse in modo esplicito circa il modello ritenuto più adeguato al caso di specie, e che poi il provvedimento di nomina emesso dal Tribunale disponga in modo chiaro circa l’attribuzione della revisione legale.

Infine, potrebbe accadere che, nelle more della nomina giudiziale, la società si sia attivata per la nomina dell’organo di controllo e/o del revisore, e quindi che i 2 procedimenti vengano a intersecarsi con il rischio di creare confusione; a tale riguardo, il documento della FNC parrebbe dare rilevanza al momento di avvenuta iscrizione al Registro Imprese della decisione di nomina societaria che, se anteriore alla data del provvedimento giudiziale, dovrebbe precludere l’efficacia di quest’ultimo, A tale riguardo, trova consenso anche la tesi più estensiva che darebbe rilievo alla semplice data di nomina, e non solo a quella di iscrizione della stessa, sempre se anteriore alla data del decreto del Tribunale.

 

L’individuazione dei professionisti “nominabili”, le verifiche preliminari e la determinazione del compenso

Per quanto concerne l’individuazione dei professionisti nominabili dal Tribunale, alcuni Ordini professionali hanno raccolto e messo a disposizione dei Tribunali una lista di nominativi che hanno preventivamente dato la propria disponibilità.

Per quanto concerne il compenso dell’incarico, nel documento della FNC si osserva come al riguardo i provvedimenti giudiziali di nomina non si esprimano, lasciando quindi al sindaco-revisore designato l’onere di prendere contatto con la società, sottoporre una proposta e, per la parte di revisione, anche una formale lettera di incarico. Di norma, dovrebbe essere quindi l’assemblea dei soci della società a prendere atto dell’intervenuta nomina giudiziale e a definire in questo verbale i temini economici dell’incarico.

E qui si incontra un primo significativo ostacolo. Se la società e il designato sindaco-revisore non trovano accordo circa il compenso, il professionista potrà prenderne atto di tale fatto, e quindi non accettare l’incarico dando comunicazione della sua decisione motivata al Tribunale stesso. Come giustamente sottolineato nel documento della FNC, per ovviare a questa probabile situazione di stallo, sarebbe auspicabile che il provvedimento di nomina giudiziale già disponesse anche in merito al compenso, o quantomeno alla indicazione dei parametri sulla cui base determinare il compenso spettante al professionista di nomina giudiziale.

Per quanto concerne la comunicazione di nomina, questa avviene a mezzo PEC indirizzata al professionista, e alla società. Il professionista dovrà naturalmente espletare le verifiche circa la sussistenza dei requisiti e l’assenza di fatti ostativi all’assunzione dell’incarico, ai sensi delle disposizioni vigenti, svolgendo tutte le attività di verifica preliminare, ivi incluse quelle prescritte dai Principi di revisione per quanto concerne nello specifico l’incarico di revisione legale, le quali sono specificamente richiamate anche nel documento della FNC.

In questo senso, va quindi sottolineato come la nomina giudiziale non sottragga il professionista dai doveri prescritti dalla disciplina ordinaria circa le attività di verifica preventiva rispetto all’accettazione dell’incarico; solo una volta completate queste verifiche e fatte le opportune valutazioni, il professionista designato dal Tribunale potrà ritenersi nelle condizioni di accettare l’incarico.

 

L’attività del sindaco-revisore di nomina giudiziale

Le prerogative, i doveri e poteri del sindaco di nomina giudiziale corrispondo a quelli prescritti dall’ordinamento per gli organi di controllo e, allo stesso modo, per quanto concerne l’incarico di revisione legale. Il fatto di provenire da una nomina disposta con provvedimento del Tribunale non produce impatti sui contenuti delle attività a cui il sindaco-revisore è tenuto ai sensi di legge.

Allo stesso modo per quanto concerne le vicende dell’incarico – ovvero: durata, dimissioni, revoca, ecc. – valgono le disposizioni comunemente applicabili.

A questo riguardo, corre l’obbligo di sottolineare la posizione ribadita nel documento della FNC in tema di prorogatio del sindaco-revisore in caso di cessazione per raggiungimento della naturale scadenza dell’incarico, in assenza della nomina da parte dell’assemblea dei soci del nuovo organo di controllo e/o revisore. Si afferma che, trovando applicazione la regola di cui all’ultimo periodo, comma 1, art. 2400, c.c., il sindaco-revisore prosegue le proprie funzioni in regime di prorogatio, il che può determinare situazioni tutt’altro che piacevoli dal punto di vista dell’esperienza professionale e dei profili di potenziale responsabilità.

Diversa è invece la posizione che il documento della FNC ribadisce nel caso di rinuncia all’incarico di sindaco-revisore che si ritiene espletare effetto immediato senza applicazione del regime di prorogatio, neppure per il periodo di 6 mesi disposto per il solo incarico di revisione dall’art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 39/2010.

In caso di inerzia degli amministratori e dei soci della società nel decidere della nomina dell’organo di controllo e/o del revisore in sostituzione del dimissionario organo di controllo/revisore, il documento della FNC richiama quanto già indicato dal CNDCEC, ovvero la facoltà del sindaco-revisore, trascorsi 30 giorni senza che consti un’azione da parte degli amministratori, di comunicare al conservatore i fatti affinché si provveda alla iscrizione d’ufficio della cessazione della carica[6].

 

Le relazioni del sindaco-revisore di nomina giudiziale

Il documento della FNC si conclude con un paragrafo dedicato a fornire una chiosa sui possibili contenuti della relazione del sindaco di nomina giudiziale, anche quando incaricato della revisione legale.

Si tratta per la verità di un richiamo alla disciplina comune, in modo particolare per quanto concerne l’espressione del giudizio sul bilancio, senza perciò particolari aggiunte o specificazioni in quanto non previste per il caso della nomina giudiziale che, come si è già avuto modo di sottolineare, si connota per la sua parte originaria mentre, per quanto concerne lo svolgimento delle attività del nominato sindaco, con o senza la revisione legale, in nulla di rilevante si differenzia rispetto al caso comune dell’organo di controllo, e revisore, di nomina assembleare.

Viene data particolare enfasi al fatto che, sovente, si potrà trattare del primo bilancio sottoposto a revisione legale, con la conseguenza che talune oggettive limitazioni all’espletamento dell’incarico potranno verificarsi e dover essere opportunamente riferite in sede di relazione di revisione ed espressione del giudizio sul bilancio[7].

 

[1] Nota n. 0028255/U/2019.

[2] Trib. Milano, 14 gennaio 2021.

[3] Trib. Torino, 9 dicembre 2019.

[4]Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria”, Trib. Milano, Sezione Spec. Impr.

[5] Il documento della FNC riporta un diverso orientamento del Tribunale di Ancona che prevede una udienza collegiale per sentire anche la società.

[6] Si veda in proposito la circolare MISE n. 3687/C/2016.

[7] Si veda al riguardo: M. Soldini, “La revisione contabile dei saldi di apertura e il primo bilancio oggetto di revisione”, in La Circolare Tributaria, n. 14/2024.