10 Ottobre 2025

Cessione azienda in composizione negoziata: esclusa la responsabilità civilistica e fiscale del cessionario

di Fabio Giommoni
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La scheda di FISCOPRATICO

Una delle soluzioni maggiormente perseguite per il superamento della crisi di impresa nell’ambito della procedura di composizione negoziata (“CNC”) è quella della vendita dell’azienda ad un soggetto terzo (c.d. continuità “indiretta”), perché questa consente di superare le consuete problematiche di reperimento della “nuova finanzia” (soprattutto per le PMI) necessaria al mantenimento della continuità aziendale. Le risorse finanziarie necessarie per il rilancio dell’impresa potranno essere, infatti, apportate dal cessionario, soggetto “in bonis” e tendenzialmente caratterizzato da un “merito creditizio” superiore rispetto all’azienda che ha fatto ricorso alla CNC.

Nel contesto della vendita dell’azienda in sede di composizione negoziata occorre, però, assicurare al cessionario l’esclusione da responsabilità per i debiti pregressi riferibili all’azienda.

Ciò in quanto, in ambito civilistico, l’art. 2560, c.c., stabilisce che il cedente non è liberato dai debiti inerenti all’azienda venduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (comma 1) e che anche il cessionario risponde dei debiti afferenti all’azienda “se essi risultano dai libri contabili obbligatori” (comma 2).

In ambito fiscale ,è prevista una ulteriore specifica responsabilità ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 472/1997, il cui comma 1 prevede che «il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore».

Si tratta, in estrema sintesi, di una responsabilità avente le seguenti caratteristiche:

  • è sussidiaria, in quanto è previsto il beneficio della preventiva escussione del cedente e solo successivamente il Fisco può agire contro il cessionario;
  • è limitata temporalmente alle violazioni commesse e/o contestate nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei 2 anni precedenti;
  • è operante nei limiti del valore dell’azienda (valore dichiarato dalle parti in atto o valore accertato dall’ufficio).

È, inoltre, limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici (comma 2), per cui il cessionario può richiedere all’Agenzia delle Entrate un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (comma 3), il quale, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario (come vi è effetto liberatorio se il certificato non è rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta).

Detta responsabilità fiscale risulta, invece, illimitata, nell’ipotesi di cessione d’azienda attuata in frode dei crediti tributari (comma 4).

Nell’ambito della cessione dell’azienda in sede di composizione negoziata, la possibilità di escludere la responsabilità civilistica del cessionario per i debiti pregressi (e risultanti dai libri contabili obbligatori) era già prevista dal D.L. n. 118/2021. Attualmente tale facoltà è contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, il quale prevede che, su richiesta dell’imprenditore, il Tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, possa autorizzare il trasferimento dell’azienda in qualunque forma (e quindi anche mediante conferimento in società), o di suoi rami, senza gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., previa verifica del rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente e dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

Pertanto, in sede di vendita competitiva dell’azienda durante la CNC è possibile chiedere al Tribunale competente di escludere la responsabilità del cessionario per i debiti pregressi riferibili all’azienda e risultanti dalle scritture contabili (comma 2 dell’art. 2560, c.c.). Nel concedere detta autorizzazione il Tribunale deve verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • che il trasferimento sia funzionale alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori;
  • che siano tutelati gli interessi coinvolti nel trasferimento, tenuto conto delle istanze delle parti interessate;
  • che sia stato rispettato il principio di competitività nella selezione del destinatario del trasferimento.

Da notare che, invece, non è prevista la possibilità di derogare alla responsabilità solidale del cedente (ex comma 1 dell’art. 2560, c.c.) per i debiti che eventualmente il cessionario di accolla a parziale o totale pagamento del prezzo. Pertanto, ricorrendo tale situazione l’impresa in composizione negoziata che cede l’azienda dovrebbe acquisire dal cessionario garanzie, affinché i debiti che questi si accolla siano poi soddisfatti (altrimenti potrebbero ricadere sul cedente stesso e comprometterne il risanamento).

A livello fiscale, invece, non era prevista una specifica deroga nell’ambito della Composizione Negoziata, dato che la previgente versione del comma 5-bis dell’art. 14, D.Lgs. n. 472/1997, escludeva la responsabilità fiscale del cessionario (salvo il caso di operazione in frode dei crediti tributari) soltanto nelle ipotesi di cessione di azienda realizzata in sede di: “procedura concorsuale” (fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento, procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

Ciò comportava un significativo disincentivo alla cessione dell’azienda nella Composizione Negoziata (penalizzando dunque la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro), in quanto l’acquirente sarebbe rimasto responsabile dei debiti tributari dell’azienda ceduta nei termini previsti dell’art. 14, D.Lgs. n. 472/1997.

Stante le suddette problematiche con l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), della Legge delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) è stata prevista la possibilità di estendere “a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ivi compresa la CNC, l’esclusione dalle responsabilità previste dall’art. 14, D.Lgs. n. 472/1997, e dall’art. 2560, c.c..

Le previsioni della delega sono state attuate con l’art. 3, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 87/2024 (“revisione del sistema sanzionatorio tributario”) che ha riformulato il citato comma 5-bis, il quale ora prevede che (sempre salvo il caso della cessione in frode dei crediti tributari) la responsabilità dell’acquirente per i debiti fiscali non trova applicazione quando la cessione dell’azienda avviene nell’ambito della composizione negoziata o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale di cui al CCII.

L’esonero dalla responsabilità opera a partire dalle cessioni di aziende effettuate dal 29 giugno 2024 (data di entrata in vigore del citato Decreto) ed è generalizzata, ovvero prescinde dall’ammontare dei debiti tributari maturati dalla società debitrice riportati nel “certificato dei carichi pendenti”, che quindi il cessionario non è più tenuto a farsi rilasciare.

Va, tuttavia, considerato che il successivo art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, ha previsto che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024» e ciò ha indotto l’Agenzia delle Entrate a sostenere (in occasione di Telefisco del 19 settembre 2024) che, anche l’esclusione della responsabilità fiscale solidale, sancita dal comma 5-bis dell’art. 14, D.Lgs. n. 472/1997, in quanto introdotta dal comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 87/2024, opera solamente con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate è stata aspramente critica dalla dottrina e, soprattutto, dal documento n. 3/2025 dell’AIDC-LAB di Milano, secondo il quale, in estrema sintesi, questa deriverebbe da un mero errore di coordinamento delle norme del D.Lgs. n. 87/2024 le quali, in generale, si riferiscono alla riforma delle sanzioni tributarie, mentre quella in esame in realtà non riguarda una “violazione tributaria” e dunque non dovrebbe soggiacere alla predetta specifica decorrenza temporale.

In ogni modo, applicando l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, risulta che l’esonero da responsabilità fiscale sarà pienamente operativo solo relativamente ai trasferimenti di azienda in sede di composizione negoziata effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2027, dato che, come detto in precedenza, la responsabilità fiscale opera limitatamente ai 3 periodi di imposta precedenti (ovvero “quello in corso e i due esercizi precedenti”).

Per le vendite realizzate prima di detta data (ovvero dal 29.06.2024 al 31.12.2026) sarà, dunque, opportuno continuare a richiedere il rilascio del “certificato fiscale” di cui all’art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, in modo da limitare la responsabilità dell’acquirente ai debiti fiscali ivi presenti.

Da ultimo, è opportuno rammentare l’ulteriore specifica disciplina di responsabilità solidale dell’alienante e dell’acquirente dell’azienda per i debiti verso il personale dipendente esistenti al tempo del trasferimento (compreso il TFR), prevista dall’art. 2112, comma 2, c.c., la quale, per espressa previsione dell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII, non può in ogni caso essere derogata a fronte dell’autorizzazione del Tribunale prevista dalla norma.

In linea generale, la responsabilità del cessionario per i debiti pregressi relativi ai dipendenti è disattivabile soltanto mediante specifici accordi sottoscritti nelle ipotesi previste dall’art. 47, Legge n. 428/1990, ovvero quando il trasferimento riguarda imprese a carico delle quali sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, oppure siano state ammesse ad un concordato preventivo di tipo liquidatorio o sia stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Non viene richiamata la composizione negoziata, anche se l’attuale versione dell’art. 191, CCII, come novellato dal Correttivo-ter, estende l’applicazione dell’art. 47, Legge n. 428/1990, a tutti gli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”. Tuttavia, si ritiene che la composizione negoziata non possa essere considerata uno “strumento di regolazione della crisi”, almeno in senso stretto, per cui si dubita sulla possibilità di poter derogare, in sede di cessione dell’azienda durante la composizione negoziata, al principio di solidarietà illimitata tra cedente e cessionario, per tutti i crediti dei lavoratori sussistenti al tempo del trasferimento, mediante il ricorso alla procedura dell’art. 47, Legge n. 428/1990.