Conferimento d’azienda infragruppo e riporto delle perdite fiscali
di Fabio LanduzziSara GeslaoIn un precedente contributo, è stato affrontato il tema della nuova disciplina generale del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di conferimento d’azienda a seguito dell’introduzione nell’art. 176, TUIR, del nuovo comma 5-bis, con effetti decorrenti dalle operazioni perfezionate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. La norma, di carattere generale, deve essere poi coordinata con la disciplina speciale di cui all’art. 177-ter, TUIR, intitolato “Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo”, il cui comma 1 prescrive che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali – di cui all’art. 176, comma 5-bis – non si applicano qualora le operazioni si verifichino all’interno dello stesso gruppo, essendo tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo, ai sensi dell’art. 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c., e in cui una società controlla l’altra o le altre società partecipanti alle operazioni, o tutte le società partecipanti alle operazioni sono controllate dallo stesso soggetto.
Tuttavia, la disapplicazione dei limiti e delle condizioni per il riporto delle perdite fiscali (come pure delle eccedenze di interessi passivi ex art. 96, TUIR, e delle eccedenze ACE) opera solo per quelle conseguite in periodi d’imposta nei quali le società erano già appartenenti allo stesso gruppo, e per le perdite fiscali conseguite anteriormente, ma per le quali hanno trovato applicazione, all’atto dell’ingresso nel gruppo della società a cui le perdite si riferiscono, o successivamente, i limiti e le condizioni di legge (le c.d. perdite omologate). Il D.M. 27 giugno 2025 ha dato attuazione alla previsione normativa.
Esiste una disciplina transitoria (comma 2 dell’art. 15, D.Lgs. n. 192/2024): alle perdite conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 non si applicano le disposizioni, di cui all’art. 177-ter, TUIR. Di conseguenza, le perdite maturate da una società fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2024 non potranno essere qualificate come “perdite infragruppo” e saranno soggette alle condizioni e ai limiti ordinari per il loro riporto, anche qualora la società che ha in pancia le perdite fosse destinataria di un conferimento d’azienda da un’altra società del gruppo. Solo in caso di superamento dei test, dette perdite potranno essere eleggibili alla qualifica di “perdite omologate”.
Quindi, i limiti e le condizioni ordinarie per il riporto delle perdite fiscali non si applicano:
- alle perdite conseguite dalla società destinataria di un conferimento d’azienda in un periodo d’imposta in cui detta società era già appartenente allo stesso gruppo della conferente, e detta appartenenza permane anche al momento di efficacia del conferimento (c.d. perdite infragruppo liberamente compensabili);
- alle perdite che non si qualificano come “perdite infragruppo” ma che sono state assoggettate, all’atto dell’ingresso della conferitaria nel gruppo della conferente, o successivamente, ai limiti e alle condizioni di cui all’ 176, comma 5-bis (le c.d. perdite omologate).
Il Decreto Ministeriale chiarisce poi che:
- la libera compensabilità delle “perdite infragruppo” può essere esclusivamente riferita alle perdite fiscali della conferitaria che sono state da questa conseguite in periodi d’imposta in cui essa e la conferente erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta di realizzazione delle perdite fiscali;
- le perdite fiscali realizzate dalla conferitaria in un periodo d’imposta in cui essa e la conferente non erano parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta non si qualificano come “infragruppo” ma possono accedere alla libera compensabilità se, al momento dell’ingresso della conferitaria – che riporta le perdite – nel gruppo della conferente, o successivamente, esse vengono sottoposte ai testi di vitalità e del patrimonio netto, superandoli positivamente, essendo così qualificate come “perdite omologate”; oppure, a seguito del positivo esperimento della procedura di interpello.
Quindi, la “omologazione” delle perdite non infragruppo può avvenire in occasione:
- del conferimento di azienda da una società esterna al gruppo a una società conferitaria appartenente al gruppo la quale riporta le perdite; oppure
- del conferimento di azienda da una società del gruppo a una società conferitaria che riporta le perdite, ma non appartenente al gruppo.
In questi casi, l’“omologazione” delle perdite, e quindi la loro libera compensabilità nel gruppo, si dà per realizzata alla data di efficacia del conferimento.
Il nuovo regime impone, quindi, che sia tenuta memoria per ciascuna società sia dell’anzianità di gruppo della società e sia dell’anzianità delle proprie perdite fiscali; infatti, in caso di un’operazione straordinaria occorrerà verificare:
- l’importo delle “perdite infragruppo” e delle “perdite omologate” che sono in regime di libera compensabilità;
- l’importo delle “perdite non omologate”.
Per quanto concerne l’anzianità di gruppo, in caso di conferimento di azienda, può aversi ad esempio il caso del:
- conferimento in cui conferente e conferitaria, al momento di efficacia, appartengono allo stesso gruppo: la conferitaria assume l’anzianità di gruppo minore tra quella della conferente e della conferitaria;
- conferimento a favore di una conferitaria di nuova costituzione: la conferitaria assume l’anzianità di gruppo della conferente.
Si assuma il caso di una società conferente che ha 2 anni di anzianità di gruppo, e di una società conferitaria che ha 5 anni di anzianità di gruppo. La conferitaria ha inoltre realizzato perdite fiscali negli ultimi 5 anni. Ai fini dell’applicazione della disciplina del riporto delle perdite fiscali della conferitaria, si avrà che:
- sono sottoposte alle condizioni e ai limiti di cui al comma 5-bis dell’art. 176, TUIR, le perdite dei 3 periodi d’imposta meno recenti, in quanto queste non si qualificano come “perdite infragruppo” (dato che vale l’anzianità di gruppo della conferente di 2 anni, poiché è la minore) e né queste sono al momento qualificabili come “perdite omologate”;
- a seguito del conferimento, la conferitaria assume quindi l’anzianità di gruppo di 2 anni
- le sue perdite assumono la seguente anzianità:
- le perdite dei 3 periodi d’imposta meno recenti, se superano le condizioni e i limiti del comma 5-bis dell’art. 176, TUIR, avranno l’anzianità del periodo d’imposta nel corso del quale è divenuto efficace il conferimento (in quanto è questo il momento in cui si assume completato il processo di “omologazione” );
- le “perdite infragruppo” dei 2 periodi d’imposta più recenti conserveranno invece intatta la loro originaria anzianità.
La società che riporta le perdite fiscali può, poi, essere conferitaria di un’azienda da parte di una società conferente appartenente allo stesso gruppo, e avere in pancia perdite di tutte e 3 le tipologie: “perdite infragruppo”, “perdite omologate” e perdite diverse dalle precedenti. Se l’equity test non fosse superato per intero, e quindi l’ammontare complessivo delle perdite fosse superiore al patrimonio netto (contabile o risultante dalla relazione di stima), l’art. 6, D.M. 27 giugno 2025, fissa un ordine disponendo che l’eccedenza delle perdite riportate dalla conferitaria rispetto al valore del patrimonio netto della società stessa si considera prioritariamente composto dalle perdite fiscali diverse sia da quelle “infragruppo” che da quelle “omologate”. Si tratta di una soluzione favorevole al contribuente, in quanto vengono preventivamente consumate proprio le perdite il cui riporto, per via del limite del patrimonio netto, sarebbe precluso.


