Conferimento d’azienda e impatto sul riporto delle perdite fiscali pregresse
di Fabio LanduzziCon l’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 84/2025, è stato inserito nell’art. 176, Tuir, il nuovo comma 5-bis che dispone testualmente quanto segue: «Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all’ammontare del patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento». Quanto alla decorrenza della novità normativa, è previsto che il nuovo regime si applichi «alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192» e quindi dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
La Relazione illustrativa del D.L. n. 84/2025 afferma che «in tal modo, il conferimento d’azienda, limitatamente alla società conferitaria, è equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie (in neutralità fiscale) che possono essere utilizzate per il commercio di “bare fiscali” e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia stato preceduto da un cambio del controllo sulla società conferitaria o se lo stesso cambio del controllo sia avvenuto contestualmente proprio con il conferimento d’azienda». La ratio del provvedimento è quindi quella di dare coerenza e sistematicità alla disciplina del riporto delle perdite fiscali – come pure delle eccedenze di interessi passivi ex art. 96, TUIR, e delle eccedenze ACE riportate – nell’ambito delle operazioni straordinarie che sono caratterizzate dalla neutralità fiscale. La norma viene poi completata con il regime speciale previsto dall’art. 177-ter, TUIR, in relazione al riporto delle perdite infragruppo.
È infatti vero che, sinora, il conferimento d’azienda era l’unica operazione in regime di neutralità fiscale a non essere soggetta a una disciplina specifica in materia di riporto delle perdite fiscali. Anche la Relazione illustrativa del D.M. 27 giugno 2025 – Decreto di attuazione dell’art. 177-ter, TUIR, in materia di perdite infragruppo – ribadisce la portata di chiusura sistematica che si prefigge questo intervento normativo.
Nel concreto, il comma 5-bis dell’art. 176 intende impedire che il conferimento di azienda effettuato a favore di una società dotata di perdite fiscali possa essere utilizzato per compensare queste perdite con i redditi derivanti da un’attività della conferente, eludendo i limiti e le condizioni che sarebbero stati altrimenti applicabili nel caso in cui allo stesso risultato si fosse pervenuti mediante una scissione o una fusione. Come anzidetto, questa disciplina si applica già alle operazioni compiute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e ha un perimetro di riferimento che possiamo delineare come segue:
- dal punto di vista oggettivo, deve trattarsi di conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda); è escluso il conferimento di singoli asset o di denaro;
- dal punto di vista soggettivo, le perdite fiscali il cui riporto viene sottoposto ai test di cui all’ 173, comma 10, TUIR, sono solo quelle della società conferitaria; è escluso qualsivoglia impatto sulle perdite fiscali presenti nella società conferente;
- la società conferitaria viene qui equiparata alla posizione della società beneficiaria della scissione (vedi il rinvio al comma 10 dell’art. 173, TUIR);
- le condizioni e i limiti per il riporto delle perdite fiscali della conferitaria sono quelle regolate dai commi 7, 7-bis e 7-ter, dell’art. 172, TUIR, ovvero in ultima analisi quelle che riguardano la società incorporante nella fusione;
- la disciplina si applica a tutti i casi di conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda), indipendentemente dal fatto che intervenga, o sia intervenuto, un cambiamento del controllo della conferitaria, o della sua attività; non rilevano, quindi, i presupposti di applicazione dell’ 84, comma 3, TUIR.
Ciò detto, la società conferitaria, per poter fruire del riporto delle perdite fiscali accumulate, dovrà superare:
- il test di vitalità; dal Conto economico relativo:
- all’esercizio precedente a quello nel corso del quale il conferimento ha efficacia: deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425, c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori; e
- all‘intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale il conferimento ha efficacia e la data antecedente a quella di efficacia del conferimento (Conto economico redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio d’esercizio): deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’art. 2425, c.c., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi 2 esercizi anteriori;
- il test del patrimonio netto: le perdite della conferitaria sono riportabili per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società stessa; tale valore, che va riferito al patrimonio netto che risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento, può:
i) risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all’ 2409-bis, comma 1, c.c.; oppure
ii) essere pari al valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento. Il valore del patrimonio netto deve essere poi ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia del conferimento, dovendo escludere i contributi erogati a norma di Legge dallo Stato o da altri enti pubblici.


