2 Ottobre 2025

Le conseguenze fiscali del compimento dei 30 anni di età del figlio

di Laura Mazzola
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha modificato alcune disposizioni relative ai carichi di famiglia.

In particolare, il comma 11 ha variato l’art. 12, TUIR, prevedendo:

  • alla lett. a), n. 1), la modifica della c), primo periodo, del comma 1, con il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia, spettante con riferimento ai figli a carico, nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché per i figli del coniuge deceduto e conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/1992;
  • alla lett. a), n. 2, la modifica della d), primo periodo, del comma 1, limitando così ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a 750 euro, per ciascun soggetto ripartendola pro-quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
  • alla lett. b), con l’inserimento del comma 2-bis, l’esclusione dalle detrazioni per familiari a carico dei contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero.

Il limite anagrafico dei 30 anni di età ha generato più di un dubbio interpretativo, principalmente in relazione alla possibilità o meno di detrarre le spese sostenute per i figli rimasti a carico del contribuente oltre tale limite anagrafico.

La questione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta a interpello n. 243/E/2025, dello scorso 15 settembre, ha preso in esame un caso concreto: cosa accade quando un figlio a carico compie 30 anni?

L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che il compimento dei 30 anni non cancella la possibilità di considerare il figlio come familiare fiscalmente a carico, sempre che rientri nel limite di reddito di 2.840,51 euro.

Nel dettaglio, anche se il genitore non può più fruire della detrazione di 950 euro, resta la possibilità di portare in dichiarazione le spese sostenute nell’interesse del figlio, quali, ad esempio, le spese mediche e sanitarie, le spese di istruzione (università, master, corsi post-laurea), i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e gli interessi passivi per mutui intestati al figlio.

Tutto ciò è reso possibile dall’art. 15, comma 2, TUIR, che estende le detrazioni anche agli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Ne discende che il figlio trentenne senza reddito resta “fiscalmente a carico” dei genitori, e ciò permette a questi ultimi di detrarre/dedurre gli oneri sostenuti per lui.

Un altro punto affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda gli adempimenti dei sostituti; infatti, è specificato che è, comunque, necessario indicare nella Certificazione Unica i dati del figlio a carico.

Tutto ciò premesso, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate mette un punto fermo in una materia che rischiava di generare confusione:

  • il compimento dei 30 anni fa cessare la detrazione per figli a carico; ma
  • non elimina la qualifica di familiare fiscalmente a carico, che resta legata al solo requisito reddituale.

In sintesi, il limite anagrafico dei 30 anni segna la fine di una detrazione, ma non di tutti i benefici collegati allo status di figlio a carico.