26 Settembre 2025

Perché mi devo porre il problema del passaggio generazionale

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

A volte capita di chiedersi quale sia la ragione per cui mi devo porre il tema del passaggio generazionale. In effetti, si potrebbe eludere la questione lasciando che lo stesso avvenga naturalmente al momento del decesso. Anche il non far nulla rappresenta una forma di pianificazione del proprio passaggio!

Le ragioni principali per cui sarebbe comunque sempre opportuno affrontare la questione sono principalmente 2. La più importante attiene alla tutela delle persone a noi care. Pensare a cosa accade dopo la nostra morte e cercare di indirizzare il nostro patrimonio è un gesto di responsabilità e amore verso le persone che ci sono vicine e che ci sopravviveranno (principalmente i figli e il coniuge, ma anche eventualmente i genitori).

Ma non solo. Talora la pianificazione del passaggio appare un obbligo nei confronti dei propri soci. Si pensi al caso classico dei 2 soci di una società di capitali titolari di una partecipazione paritetica (50% ciascuno). Cosa succede alla morte di uno di questi? Bisognerà valutare se le quote debbano essere liquidate agli eredi o se questi abbiano invece titolo per diventare soci. A ogni buon conto, in entrambi i casi, l’evento sarà comunque “pesante” da gestire, per cui si potrà valutare di gestire la questione non a livello di società operativa ma di holding. Una variante più articolata potrebbe essere costituita dalla disposizione delle quote in un trust con comparti.

L’esempio ci mostra come talora ci stia più a cuore il passaggio generazionale di un socio che il nostro: l’eventualità che i figli del nostro socio diventino soci e blocchino la società potrebbe essere un evento per noi increscioso. Chiameremo il socio e gli diremo che dobbiamo entrambi gestire il passaggio nell’interesse reciproco.

Una ulteriore variabile che non deve essere trascurata è sicuramente anche quella fiscale.

Ad oggi, se il genitore dona o lascia in eredità a un figlio 2 milioni di euro, l’imposta di successione e donazione del 4% sarà dovuta su un milione, ossia sulla quota eccedente la franchigia.

Alla luce della Riforma dell’imposta di successione e donazione, il superamento del coacervo successorio (art. 1, lett. i), p.to 3, D.Lgs. n. 139/2024) offre una interessante forma di pianificazione fiscale.

Dal 2025, data di efficacia della modifica, se il genitore dona 1 milione mentre è in vita e lascia l’ulteriore milione in eredità, il figlio beneficerà di 2 franchigie: la prima in sede di donazione, la seconda in sede di successione. Invero, il principio era già stato accolto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E/2023.

Talora il regime fiscale discende anche dal tipo di beni. Ad esempio, in caso di collezioni di opere d’arte, l’imposta di donazione risulta particolarmente onerosa, in quanto la base imponibile è rappresentata dal valore di mercato dell’opera che, oltre a essere potenzialmente elevato, potrebbe risultare di incerta determinazione.

Ebbene, l’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 346/1990, prevede un regime particolare secondo cui, aggiungendo un 10% alla base imponibile dell’imposta di successione, si ricomprendono forfettariamente tutte le opere d’arte che ornano l’abitazione.

Questa previsione di favore, tuttavia, trova applicazione esclusivamente in relazione alla successione, ma non anche in caso di donazione.

L’opera d’arte rappresenta, pertanto, un bene che, dal punto di vista fiscale, può essere trasferita in maniera efficiente con la successione.

Si potrebbe anche valutare di utilizzare altri strumenti quali, ad esempio, il trust. La disposizione di opere d’arte in trust, alla luce della Riforma, non sconta più imposta di successione donazione nella fase dispositiva. La stessa sarà dovuta in un momento futuro e ragionevolmente lontano nel tempo, quando i beni passeranno dal trustee al beneficiario.

Un’altra soluzione potrebbe essere rappresentata dalla gestione delle opere attraverso una società semplice. Il conferimento delle opere d’arte sconta l’imposta di registro fissa di 200 euro e il passaggio delle quote potrebbe ragionevolmente beneficiare della esenzione, di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990.

Questo esempio mostra come lo strumento opportuno possa variare a seconda della tipologia di bene, a seconda della composizione della propria famiglia e a seconda delle esigenze da perseguire.

Questi temi verranno approfonditi nella sesta giornata del Master Breve in programma per dicembre.