22 Settembre 2025

L’atto notificato al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis

di Paola Barisone
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La Cassazione, con l’ordinanza n. 21379/2025 del 25.07.2025, ha confermato un principio già sancito da precedenti pronunce a tutela del contribuente nella fase successiva alla chiusura della procedura fallimentare, per il quale la cartella di pagamento notificata esclusivamente al curatore fallimentare non è opponibile al soggetto che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, ha riacquisito la piena disponibilità del proprio patrimonio

La posizione della giurisprudenza di legittimità

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, P.A., titolare dell’omonima impresa individuale, impugnava nove cartelle di pagamento, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di una verifica dell’estratto di ruolo ed eccependo, di conseguenza, l’intervenuta prescrizione delle pretese erariali.

In I grado, la CTP rigettava il ricorso, ritenendo tardiva l’impugnazione, attesa la rituale notificazione delle cartelle impugnate, effettuata alla stessa destinataria, al padre e, successivamente al fallimento dell’impresa individuale della contribuente, al relativo curatore fallimentare.

Tale pronuncia veniva parzialmente riformata dalla CTR, la quale riteneva che, a eccezione delle prime 2 cartelle (una notificata alla destinataria medesima e una al portiere), le restanti 7 erano state notificate al solo curatore fallimentare, che tuttavia era rimasto inerte, non proponendo impugnazione. Riteneva, pertanto, illegittime le suindicate cartelle, in quanto non notificate anche al fallito.

Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un motivo. La contribuente resisteva con controricorso.

Gli Ermellini rilevano nella motivazione dell’ordinanza che la «Suprema Corte aveva già affermato che, sebbene l’ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale (Cass. n. 2857/2022, Rv. 66376401)».

La Cassazione si era già sostanzialmente espressa in tema di contenzioso tributario, statuendo che «l’ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell’atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Cass. n. 10760/2024, Rv. 67107601)».

Pertanto, la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare, è inopponibile al fallito in caso di notifica di un atto impositivo a essa consequenziale.

Tuttavia, come precisato dagli Ermellini, è necessario che il contribuente, richieda all’ADR una copia della cartella, a suo tempo notificata al e, in caso di mancata trasmissione, direttamente al curatore fallimentare, e impugni tempestivamente l’atto consequenziale, con termine decorrente dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza (cfr. Cass., n. 10899/2015).

Si ricorda che, anche Cass. n. 21333/2024, Rv. 67165101, in tema di fallimento, ha statuito che la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore – e non anche nei riguardi del contribuente – non comporta la nullità o l’inesistenza dell’atto impositivo, né tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito e ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali rimangono legittimati a impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.

Difatti, la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l’atto impositivo sia stato notificato al solo curatore e non anche alla società fallita, il termine per proporre impugnazione non può decorrere, per il fallito, dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una insinuazione tardiva di un credito erariale, né dalle risultanze della verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato, ma decorrerà dalla trasmissione dell’intera documentazione relativa alla pretesa erariale (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 7874/2015, Rv. 63530101)

Di conseguenza, la notifica della cartella intervenuta solo nei confronti della procedura, non può essere considerata definitiva nei confronti del contribuente che ha riacquistato la capacità giuridica.

Pertanto, il contribuente, tornato in bonis, che riceve la notifica di una intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo, può procedere all’impugnazione dell’atto notificato e della relativa cartella, ovverosia dell’atto presupposto in quanto inefficace nei suoi confronti, nei termini di Legge, con conseguente possibilità di richiedere il riconoscimento della prescrizione per tardiva notifica.