18 Settembre 2025

Il requisito della “compagine sociale” nell’assegnazione e cessione agevolata

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Per poter beneficiare delle agevolazioni, è imprescindibile che i soci siano iscritti nel libro soci, qualora questo sia prescritto, entro una data di riferimento specifica. Per le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2025, tale termine è stato fissato al 30 settembre 2024. Una condizione alternativa prevede che l’iscrizione sia avvenuta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio (quindi entro il 30 gennaio 2025), ma solo se in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024 (in assenza del libro soci la dimostrazione della qualifica di socio alla data del 30 settembre 2024 deve essere fornita attraverso un titolo idoneo avente data certa).

L’Agenzia delle Entrate (circolari n. 26/E/2016 e n. 37/E/2016) ha fornito diverse delucidazioni riguardanti situazioni specifiche:

  • modifiche delle quote di partecipazione: variazioni nella percentuale di partecipazione dei soci intervenute tra la data di riferimento (30 settembre 2024) e la data effettiva dell’assegnazione o cessione agevolata non impediscono l’applicazione dell’agevolazione. Ai fini dell’operazione, la percentuale da considerare è quella esistente al momento dell’assegnazione;
  • subentro dell’erede: la circostanza che un erede acquisisca la qualifica di socio, per effetto dell’accettazione dell’eredità, dopo il 30 settembre 2024, non preclude la possibilità di beneficiare dell’agevolazione. Questo perché non si tratta di una cessione volontaria della partecipazione;
  • partecipazioni intestate a società fiduciarie: anche i fiducianti che avevano intestato la propria partecipazione a una società fiduciaria entro il 30 settembre 2024 possono fruire dell’agevolazione, a condizione che il rapporto fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria fosse già in essere prima di tale data;
  • diritto di usufrutto sulla partecipazione: nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualifica di socio, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, è da riferirsi al nudo proprietario;
  • operazioni straordinarie (fusioni e scissioni): se operazioni come fusioni o scissioni sono state perfezionate dopo il 30 settembre 2024, le agevolazioni possono comunque essere applicate a favore dei soci della società risultante dall’operazione (società incorporante o beneficiaria). L’importante è che tali soci fossero già soci della società incorporata o scissa alla data di riferimento, in virtù del principio di continuità fiscale che assiste tali operazioni;
  • nuovi soci dopo la data di riferimento: l’ingresso di nuovi soci nella compagine sociale dopo la data di riferimento non comporta la perdita dei benefici. Tuttavia, le agevolazioni saranno riservate esclusivamente ai soci che già possedevano la qualifica alla data del 30 settembre 2024. Ciò implica che, se l’operazione di assegnazione deve coinvolgere tutti i soci (come spesso richiesto), le attribuzioni ai nuovi soci saranno soggette al regime fiscale ordinario.

È, inoltre, importante distinguere tra assegnazione e cessione agevolata, in quanto queste operazioni presentano requisiti distinti per quanto concerne la compagine sociale e le loro ricadute sul patrimonio netto. L’assegnazione richiede il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci (nota come par condicio). Ogni socio ha diritto a ricevere un bene con un valore proporzionale alla propria partecipazione sociale. Eventuali differenze di valore possono essere compensate tramite un conguaglio in denaro. L’assegnazione comporta una riduzione del patrimonio netto della società, rendendo quindi necessaria la verifica della capienza delle riserve contabili rispetto al valore contabile del bene da assegnare. Va notato che nelle operazioni eseguite in fase di liquidazione della società, non è richiesta la riduzione del capitale sociale né l’annullamento di una riserva disponibile, ma è sufficiente accertare che la società sia priva di debiti o abbia accantonato le somme necessarie per farvi fronte.

A differenza dell’assegnazione, la cessione di beni ai soci non impone necessariamente il coinvolgimento di tutti i soci. Un singolo bene può essere ceduto a un unico socio mantenendo il diritto alle agevolazioni. Questa operazione non comporta una diminuzione del patrimonio netto, bensì una semplice permutazione dell’attivo patrimoniale: gli immobili ceduti vengono rimpiazzati da liquidità o crediti verso i soci. Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, il valore normale corrisponde solitamente al corrispettivo indicato nell’atto di cessione.