17 Settembre 2025

Scorporo non neutro a vantaggio di beneficiarie preesistenti in vigenza della vecchia disciplina

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La risposta a interpello n. 225/E/2025 ha affrontato un interessante caso di scissione mediante scorporo relativo alla disciplina normativa ante modifiche operate dal D.Lgs. n. 88/2025. La disciplina civilistica della scissione mediante scorporo è stata introdotta con l’art. 2506.1, c.c., ad opera dell’art. 2, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 19/2023, a decorrere dal 22 marzo 2023.

È un dato assodato che la norma era scritta in modo un po’ confuso e lasciava spazio a diversi dubbi interpretativi. Una cosa però era certa: la beneficiaria doveva essere di nuova costituzione. La norma, infatti, prevedeva letteralmente che «Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività».

Conseguentemente, è intervenuto il Legislatore fiscale, il quale ha integrato l’art. 173, TUIR, declinandolo anche alla scissione mediante scorporo. L’integrazione è stata operata dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 192/2024.

Ovviamente, il legislatore fiscale ha tenuto conto delle caratteristiche civilistiche dell’operazione per cui, ad esempio, ha espressamente previsto che alle perdite fiscali non trova applicazione, il comma 10, dell’art. 173, che prevede le classiche limitazioni nel caso della beneficiaria preesistente.

Ciò, nell’evidente considerazione che la norma contempla solo la beneficiaria neocostituita.

Coerentemente, l’Agenzia delle Entrate, nell’interpello in commento, nega, in ipotesi di scissione mediante scorporo a vantaggio di beneficiaria preesistente, che possa trovare applicazione la neutralità fiscale, di cui all’art. 173, TUIR. Si legge, infatti, che: «Allo stato delle norme, quindi, il comma 15ter dell’articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione».

Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile a società preesistente non potrebbe beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.

Chi scrive condivide le argomentazioni esposte dall’ufficio, in quanto aderisce alla tesi per cui la scissione mediante scorporo non era contemplata nel nostro ordinamento prima dell’introduzione dell’art. 2506.1, c.c., e non poteva essere considerata una casistica particolare di scissione tradizionalmente intesa e disciplinata dall’art. 2506, c.c..

La scissione classicamente intesa, infatti, si focalizza sui soci. La stessa, infatti, può essere proporzionale, non proporzionale, asimmetrica, ma il focus è sempre su come vengono attribuite le quote ai soci.

Nella scissione mediante scorporo, invece, le quote vengono attribuite di default alla scissa. Il risultato che si otteneva prima della recente Riforma era, quindi, il seguente: se una società si scindeva a favore di una società partecipata (per semplicità integralmente), l’effetto ineluttabile è che i soci della scissa diventavano soci della beneficiaria. Questo, infatti, è l’effetto della scissione classica. Diversamente, se le quote venivano integralmente attribuite alla scissa si trattava di un conferimento,  atteso che la casistica non era contemplata dall’art. 2506.1, comma 1, c.c..

Nella sua risposta, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come nelle bozze circolate, relative alla Riforma dell’art. 173, TUIR, fosse stata inizialmente contemplata la casistica della scissione mediante scorporo a vantaggio di beneficiaria preesistente, ma che tale aspetto sia stato espunto in sede di norma definitiva proprio per aderire alla previsione del Codice civile. Ovviamente, il problema è stato risolto a opera dell’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 88/2025, che ha riscritto completamente il comma 1 dell’art. 2506.1, c.c., contemplando, nella scissione mediante scorporo, anche la casistica della scissione a vantaggio di beneficiaria preesistente.