12 Settembre 2025

Affitto di terreni e decadenza dalla ppc

di Alberto TealdiLuigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 20000/2025 del 17 luglio 2025, è tornata a occuparsi della possibile decadenza dall’agevolazione, di cui all’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, meglio nota come piccola proprietà contadina (ppc), nell’ipotesi di concessione in affitto dei terreni acquistati nel periodo quinquennale di monitoraggio.

Il caso trattato nell’ordinanza della Cassazione riguardava, in particolare, la contestata decadenza, dall’agevolazione prevista per l’acquisto di terreni agricoli, dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, in quanto la società acquirente aveva provveduto, nel quinquennio di monitoraggio, a concedere in affitto i suddetti terreni, ad altra società.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate contestava l’errata applicazione della normativa in quanto la CGT avrebbe erroneamente esteso le agevolazioni a un caso di affitto tra 2 società.

Come noto, la norma agevolativa relativa alla piccola proprietà contadina obbliga, con l’evidente fine antielusivo, l’acquirente, per un quinquennio, a mantenere la proprietà e la conduzione del fondo acquistato.

In deroga a tale vincolo, l’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001, prevede che: «non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo … alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile».

In passato, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di tale fattispecie in varie occasioni.

Con la risoluzione n. 279/E/2008 del 4 luglio 2008 è stato chiarito che non comporta la decadenza dall’agevolazione l’affitto, nel quinquennio di monitoraggio, da parte di un coltivatore diretto a una società di persone che risulta composta dallo stesso, nonché dal coniuge e da altri parenti entro il III grado e/o affini entro il II grado.

Tale soluzione deriva dalla corretta interpretazione di quanto previsto dall’art. 9, D.Lgs. n. 228/2001; norma con cui il Legislatore riconosce ai soci delle società di persone che esercitano attività agricole, che hanno la qualifica di coltivatori diretti e/o Iap, il mantenimento dei diritti e delle agevolazioni tributarie e creditizie che vengono riconosciute alle persone fisiche.

Ne deriva che il coltivatore diretto e/o lo IAP che procede all’affitto del terreno acquistato fruendo dell’agevolazione in oggetto a una società di persone di cui lui stesso risulta socio, non decade dalla stessa a condizione, ovviamente ,che provveda alla coltivazione diretta del fondo.

In senso conforme, anche la successiva risoluzione n. 455/E/2008 con cui l’Agenzia delle Entrate afferma che «nel caso di conferimento di un fondo, acquistato con le agevolazioni per la PPC, in una società agricola in accomandita semplice – della quale il coltivatore diretto sia socio accomandatario e gli altri soci siano il coniuge e un figlio – effettuato nel quinquennio successivo all’acquisto non comporta la decadenza dalle predette agevolazioni, in quanto, con il conferimento in parola, viene data attuazione ad una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell’attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società».

Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 20000/2025, nella realtà la casistica si discosta da quella affrontata nei documenti di prassi richiamati, in quanto il soggetto che ha fruito dell’agevolazione è, in forza di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004, una società che procede ad affittare il fondo ad altra società che, dall’accertamento fattuale eseguito dai giudici di secondo grado, per come partecipata, comportava la perfetta sovrapponibilità tra le due compagini societarie.

I giudici, dopo aver richiamato anche il principio espresso con la precedente sentenza n. 15905/2022 per cui «In tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l’esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitale, il cui oggetto sociale sia riconducibile all’art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione», rigettano il ricorso, in quanto il rilievo attinente la sovrapponibilità dei soci solamente post registrazione del contratto di affitto è una circostanza di natura fattuale la cui verifica è preclusa in Cassazione.

Il tema che, a parere di chi scrive, doveva essere indagato dai Supremi giudici, attiene la possibilità da parte di una società di procedere all’affitto dei terreni acquistati fruendo dell’agevolazione di cui all’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, senza decadere dalla stessa azionando la deroga di cui all’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001; il caso della richiamata sentenza n. 15905/2022 faceva sempre riferimento a una persona fisica che concedeva in godimento, entro il quinquennio, il terreno ad una società i cui soci erano legati da un grado di parentela. Questo perché sia quanto contenuto nell’art. 11, D.Lgs. n. 228/2001, che quanto riportato nei citati documenti di prassi, fanno sempre costantemente riferimento a un rapporto di coniugio e di parentela tra chi ha usufruito dell’agevolazione e i soggetti (anche costituiti sottoforma di società) che continuano la conduzione; situazione che non può essere verificata se chi ha usufruito dell’agevolazione è un soggetto giuridico che, per sua natura, non può avere rapporti di parentela.

Infine, nemmeno ci si può aggrappare alla risposta n. 491/E/2019, in quanto in quel caso non viene affrontato tale aspetto, poiché la decadenza è conclamata per effetto dell’affitto da parte della società dell’unico fondo posseduto e, quindi, per il conseguente venir meno della natura di società agricola.