Costo delle ricariche elettriche non sempre ricomprese nel benefit
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon la risposta a interpello n. 237/E/2025, pubblicata ieri, 10.9.2025, l’Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale delle ricariche delle autovetture, concesse in uso promiscuo ai dipendenti, presso colonnine pubbliche, in relazione alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. La politica aziendale attuale prevede che le spese di rifornimento di carburante per i dirigenti assegnatari di veicoli in uso promiscuo siano a carico della società, entro un limite annuo, tramite l’utilizzo di una card dedicata. Tali spese sono considerate esenti da tassazione, in quanto incluse nel valore convenzionale ACI già assoggettato a tassazione. In caso di superamento del limite, la società addebita ai dirigenti il costo del carburante in eccesso, emettendo fattura.
Al fine di mantenere parità di trattamento e incentivare l’adozione di veicoli meno inquinanti, l’istante intende estendere le medesime condizioni ai dipendenti che opteranno per auto elettriche o ibride plug-in. A questi dipendenti sarà fornita una card per le ricariche presso colonnine pubbliche, con il costo addebitato alla società. I dipendenti dovranno comunicare i chilometri percorsi per uso aziendale, permettendo di determinare, per differenza, quelli per uso privato. Superato un limite massimo di chilometri privati annui, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’elettricità eccedente il limite. Il costo chilometrico verrà calcolato dividendo il costo totale del rifornimento per il totale dei chilometri percorsi nel periodo di riferimento.
In tale contesto, la società, in qualità di sostituto d’imposta, ha posto 2 quesiti; in primo luogo, se la card per la ricarica elettrica dell’autovettura, anche per uso privato, non generi reddito tassabile in capo ai lavoratori, considerando l’elettricità come “carburante” e il suo valore già incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI. In secondo luogo, nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla società, se l’importo trattenuto possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI ai fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile, come costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, innanzitutto, la natura del tutto forfetaria della determinazione del benefit, che prescinde dai costi effettivi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale del dipendente. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico alcuni degli elementi che compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza ACI. Ciò nonostante, le somme eventualmente trattenute al dipendente per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo devono essere sottratte dal valore presuntivo del veicolo stabilito dal Legislatore. Altri beni o servizi eventualmente forniti dal datore di lavoro oltre al veicolo (ad esempio, un immobile per custodire il veicolo, ovvero gli optional come precisato nella recente risposta n. 233/E/2025) devono essere valutati separatamente.
In merito al primo dei 2 quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le tabelle ACI per i veicoli elettrici e ibridi plug-in includono effettivamente il costo dell’energia elettrica nella determinazione del costo chilometrico. Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto condivisibile la soluzione prospettata dall’istante: la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo, tramite una card per colonnine pubbliche, non genera reddito imponibile in capo al dipendente. Questo perché il costo dell’elettricità è già considerato ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo, entro il limite annuo stabilito.
Riguardo al secondo quesito (addebito per superamento limite di chilometri privati), l’Agenzia delle Entrate ha, invece, disatteso la soluzione prospettata dall’istante, precisando che la determinazione del valore da assoggettare a tassazione è forfetaria e che è irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico elementi che compongono la base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Di conseguenza, le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo, quando eccedono il limite convenzionale, non possono essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI per abbattere il fringe benefit tassabile. Tali importi, se dovuti dal dipendente, dovranno essere trattenuti dall’importo netto della busta paga.


