Deroga alla derivazione rafforzata per gli investimenti che fruiscono dell’IRES premiale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariPer la verifica del momento di effettuazione degli investimenti rilevanti per la fruizione dell’IRES premiale, si applicano le regole ordinarie previste dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR, anche per i soggetti IRES che applicano la derivazione rafforzata. È quanto precisato nella Relazione al Decreto del 7 agosto scorso, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025). I requisiti per l’applicazione dell’IRES nella misura del 20% per il periodo d’imposta 2025 sono sostanzialmente tre:
- accantonamento (o meglio mancata distribuzione ai soci) di almeno 80% dell’utile relativo all’esercizio 2024 (requisito da verificare in relazione ai verbali di assemblea depositati nei mesi scorsi);
- incremento della base occupazionale (con un calcolo a onor del vero complesso);
- effettuazione di investimenti in misura almeno pari al maggiore dei 3 seguenti parametri: 30% della quota di utile “accantonato” a riserva relativo al 2024, 24% dell’utile dell’esercizio 2023 e 000 euro.
L’art. 5 del Decreto attuativo disciplina quest’ultima condizione di accesso, precisando in primo luogo che gli investimenti devono avere ad oggetto beni nuovi “4.0” (compresi negli Allegati A e B, Legge n. 232/2016) o “5.0” (di cui all’art. 38, D.L. n. 19/2024). In relazione a questi ultimi, la Relazione precisa che non rientrano tra gli investimenti rilevanti le spese di formazione del personale in quanto non rappresentano “beni”.
Qualora l’investimento abbia a oggetto esclusivamente beni “4.0”, deve essere effettuata anche l’interconnessione al sistema aziendale, che dovrà permanere per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza (quinto periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento). Per i beni “5.0”, oltre all’interconnessione, è necessario conseguire nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, rispetto al periodo d’imposta 2024, una riduzione dei consumi energetici (non inferiore a 3% o 5% a seconda dei casi).
L’intervallo temporale di effettuazione degli investimenti va dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 ottobre 2026 (termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta 2025). È bene osservare che, anche laddove l’investimento sia effettuato nel periodo d’imposta 2026 (entro il 31 ottobre), l’applicazione dell’IRES nella misura del 20% riguarda comunque il periodo d’imposta 2025. Sarà necessario prestare attenzione soprattutto per quegli investimenti effettuati negli ultimi mesi a disposizione, in particolare successivamente al termine per il pagamento del saldo IRES 2025.
Allo scopo di verificare se l’investimento sia effettuato nel predetto arco temporale, il Decreto stabilisce che si devono applicare le regole ordinarie di cui all’art. 109, commi 1 e 2, TUIR, anche per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata di cui all’art. 83, TUIR (in sostanza tutti i soggetti IRES, ad eccezione delle micro-imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio ordinario). Pertanto, per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo al momento della consegna del bene, così come per quelli acquisiti in locazione finanziaria, per i quali la Relazione conferma che rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Per quelli acquisiti tramite contratto di appalto, dovrebbero valere le regole già applicate in passato (per iper e super ammortamento, nonché per il credito d’imposta), ossia la data di ultimazione della prestazione, oppure, nel caso siano previsti del SAL, la data di liquidazione ed accettazione degli stessi. Infine, per la determinazione dell’ammontare dell’investimento, il costo deve essere determinato secondo i criteri ordinari stabiliti dall’art. 110, TUIR, includendo, quindi, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.


