Nessuna deroga sulle rivalutazioni per le colture con sistemi evoluti
di Luigi ScappiniLo scorso 8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una corposa circolare, la n. 12/E/2025, con cui ha commentato e chiarito alcuni aspetti legati alle novità apportate in materia di reddito agrario dalla Riforma fiscale.
Come noto, l’art. 5, comma 1, lett. b), Legge n. 111/2023, recante la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha definito, in riferimento ai redditi agrari, 4 direttrici su cui il Legislatore doveva operare, il tutto a costo zero, tra le quali l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura specifiche per ricomprendere nel regime di imposizione su base catastale tecniche evolute di coltivazione, nonché un limite oltre il quale l’attività non produce più un reddito fondiario, bensì d’impresa.
Scopo della Riforma era, tra gli altri, quello di procedere a un allineamento del dato fiscale a quello civilistico che, nel lontano 2001, aveva provveduto a “sganciare” il concetto di attività agricola da quella necessariamente svolta sul fondo; l’art. 2135, c.c., infatti, considera agricole le «attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine».
La delega è stata prontamente recepita a mezzo del D.Lgs. n. 194/2024 che, per la parte di nostro interesse è intervenuta sull’art. 32, TUIR, rispettivamente:
- al comma 1, eliminando il riferimento ai “limiti della potenzialità del terreno” sostituendolo con il riferimento all’esercizio “delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile”; e
- al comma 2, introducendo la nuova b-bis), che prevede una nuova tipologia di attività agricola civilistica che produce un reddito fondiario rappresentata dalle “attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita” con un Decreto previsto dal successivo comma 3-bis.
Per effetto della nuova lett. b-bis), quindi, si vengono a definire 2 differenti attività di produzione di vegetali in via intensiva: quelle in serre c.d. leggere che non sono accatastabili e quelle nei fabbricati. In entrambi i casi, il Legislatore fiscale ha individuato un parametro massimo di produzione di un reddito fondiario dato dal doppio della superficie, su cui insiste la produzione nel primo caso e di quella agraria di riferimento nel secondo.
Dal momento che il decreto previsto dall’art. 32, comma 3-bis, TUIR, non è stato ancora emanato, attualmente si è venuto a creare un doppio binario: una disciplina a regime e una, quella attualmente applicabile, transitoria.
Proprio in riferimento a quest’ultima, si pone comunque il problema di dovere definire la superfice da prendere a riferimento e la circolare n. 12/E/2025, stabilisce che, per motivi di coerenza logico-sistematica, la superficie da prendere a riferimento è quella data dalla particella catastale su cui insiste l’immobile, differenziando la scelta rispetto a quanto previsto per le coltivazioni in serra per le quali la risoluzione n. 148/E/2000 ha previsto che il calcolo deve essere fatto prendendo a riferimento la sola superficie su cui insiste la produzione. La strada percorsa dall’Agenzia delle Entrate è da apprezzare, in quanto evita complicazioni date dalla necessità di procedere a frazionamenti e introducendo, di fatto, complicazioni.
Il relativo reddito agrario viene determinato applicando, alla superficie della suddetta particella catastale su cui insiste l’immobile, la tariffa d’estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, incrementandola del 400%.
Medesima procedura deve essere seguita per la quantificazione del reddito dominicale da dichiarare che, anche in questo caso, sarà determinato in via transitoria in attesa del decreto.
Entrambi i redditi, precisa la circolare n. 12/E/2025, devono essere assoggettati alle rivalutazioni che nel tempo sono state previste dall’art. 3, comma 50, Legge n. 662/1996, e dall’art. 1, comma 512, primo e terzo periodo, Legge n. 228/2012.
In particolare, nel caso del reddito dominicale si dovrà procedere alla verifica richiesta ai fini del rispetto del dettato dell’art. 28, comma 4-quater, TUIR, ai sensi del quale tale reddito non può mai essere inferiore a quello dell’immobile.
In sede di rivalutazione, inoltre, sempre la circolare n. 12/E/2025, precisa che non si applicano le deroghe previste dall’art. 14, comma 3, Legge n. 441/1998, prevista per i terreni concessi in affitto a coltivatori diretti e IAP under 40, e dall’art. 1, comma 512, secondo periodo, Legge n. 228/2012, per quelli coltivati e condotti da coltivatori diretti e IAP, in quanto tali norme fanno espresso riferimento ai “terreni” e non ai fabbricati.


