5 Settembre 2025

La nuova scissione mediante scorporo: applicazioni pratiche 

di Ennio Vial
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In un precedente intervento abbiamo avuto modo di segnalare come l’art. 2, D.Lgs. n. 88/2025, abbia completamente riscritto l’art. 2506.1, c.c., ridisegnando la disciplina civilistica della scissione mediante scorporo. 

Abbiamo avuto modo di tratteggiare l’impatto della novella raffrontando le nuove previsioni con quelle previgenti.
Nel presente intervento, invece, commenteremo alcuni utilizzi pratici dell’operazione in parola implementabili anche grazie alle nuove previsioni. 

La scissione mediante scorporo per sviluppare nuovi business immobiliari 

L’operazione di scissione mediante scorporo può essere implementata per scorporare dei compendi immobiliari al fine di avviare nuovi progetti di costruzione e ristrutturazione.  

Si pensi, per fare un esempio, a una società proprietaria di 4 immobili che devono essere oggetto di demolizione e ricostruzione o, comunque, di una ristrutturazione pesante. 

Si supponga che i soci siano tutti persone fisiche. 

Si tratta di una attività che comporta sicuramente dei rischi e che normalmente viene implementata attraverso società distinte. 

In passato, la soluzione che si poteva ipotizzare era quella di implementare una scissione parziale della società a favore di 3 nuove beneficiarie, in modo da avviare i 4 business immobiliari. 

Invero, in questo caso, i soci sarebbero risultati ancora le persone fisiche per cui se si voleva gestire il patrimonio attraverso una holding era necessario un’ulteriore operazione di conferimento, magari a realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR. 

La scissione mediante scorporo offre una nuova e interessante opportunità per gestire questa casistica. 

L’operazione in commento permette, infatti, di creare una holding pura attraverso lo scorporo del compendio immobiliare in 4 nuove società interamente partecipate dalla società scissa. 

L’evoluzione del gruppo è rappresentata nella successiva figura numero 1.  

 

 

Figura n. 1 

La situazione ante scissione 

La situazione post scissione 

Quello che si ottiene è la possibilità di implementare l’attività di costruzione attraverso dei singoli veicoli societari che, magari, nel momento in cui verranno rivitalizzati, potranno essere eventualmente ceduti dalla holding beneficiando del regime PEX.

La scissione mediante scorporo avviene in piena neutralità fiscale e sconta l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Il medesimo risultato avrebbe potuto essere conseguito anche con un banale conferimento di immobili ma il regime fiscale sarebbe risultato in questo caso molto più oneroso in quanto, oltre a non essere neutro ai fini della fiscalità diretta, in quanto non sarebbe risultato applicabile l’art. 176, TUIR, si sarebbe dovuto corrispondere l’imposta di registro in misura proporzionale sugli immobili.

Si deve osservare come la novella agevoli questo tipo di operazione, in quanto consente alla società scissa di assegnare l’intero suo patrimonio (nel nostro caso rappresentato dai 4 immobili) e di trasformarsi pertanto in una holding pura. Nella versione originaria della norma era richiesto che la scissa attribuisse solo una parte del proprio patrimonio.

Concretamente il problema veniva risolto assegnando una parte significativa, quasi totale del patrimonio, alle società beneficiarie, lasciando alla scissa una quota minima dello stesso.

La scissione mediante scorporo per creare la holding e la subholding

La scissione mediante scorporo può risultare un’operazione interessante per creare la holding o la subholding.

Le casistiche che si possono presentare e che di seguito esaminiamo sono le seguenti:

  • la creazione della holding immobiliare;
  • la creazione della holding pura;
  • la creazione della subholding con top holding immobiliare;
  • la creazione della subholding con top holding pura.

La creazione della holding immobiliare

Si ipotizzi il caso di una società che ha in pancia un’azienda e un compendio immobiliare. Lo scopo è quello di scorporare il ramo aziendale. Nella tabella che segue è riportata la situazione patrimoniale ante scissione.

Tabella n. 1 – La situazione patrimoniale ante scissione

Stato patrimoniale ante scissione
azienda 1.000 capitale 500
immobili 1.000 riserve utile 1.500
totale 2.000 totale 2.000

Il patrimonio della scindenda è composto da capitale e da riserve di utile. A seguito della scissione il patrimonio della scissa rimane inalterato dal punto di vista quantitativo in quanto il valore contabile dell’azienda assegnata alla beneficiaria controllata viene sostituito con la partecipazione iscritta in capo alla società scissa. Il patrimonio rimane, altresì, inalterato, anche dal punto di vista qualitativo.

Di seguito vengono riportate le situazioni patrimoniali post scissione rispettivamente della società scissa e della società beneficiaria.

Tabella n. 2 – La situazione patrimoniale della scissa e della beneficiaria post scissione

Scissa
azienda 0 capitale 500
immobili 1.000 riserve utile 1.500
partecipazione 1.000
totale 1.000 totale 2.000

La beneficiaria iscriverà l’azienda e il suo patrimonio avrà interamente natura di riserve di capitale.

Beneficiaria
azienda 1.000 capitale 500
immobili 0 riserve capitale 500
totale 1.000 totale 1.000

La creazione della holding pura

La creazione della holding pura interviene allorquando la scissa trasferisca alla beneficiaria tutti i beni iscritti in bilancio. Invero, questo tipo di operazione non era ammessa prima della riscrittura dell’art. 2506.1, c.c., a opera del D.Lgs. n. 88/2025, in quanto la norma prevedeva, in modo invero poco comprensibile, che il patrimonio da assegnare alla beneficiaria fosse solo una parte. Anche in questo caso, per maggior chiarezza, riportiamo di seguito le situazioni patrimoniali ante e post scissione.

Tabella n. 3 – La situazione patrimoniale ante scissione

Stato patrimoniale ante scissione
azienda 1.000 capitale 500
immobili 1.000 riserve utile 1.500
totale 2.000 totale 2.000

Tabella n. 4 – La situazione patrimoniale della scissa e della beneficiaria post scissione

Scissa
azienda 0 capitale 500
immobili 0 riserve utile 1.500
partecipazione 2.000
totale 0 totale 2.000

In sostanza, attribuendo l’intero patrimonio alla beneficiaria, la scissa diviene una holding pura.

Beneficiaria
azienda 1.000 capitale 500
immobili 1.000 riserve capitale 1.500
totale 2.000 totale 2.000

La creazione della subholding con top holding immobiliare

Si consideri la situazione di partenza di una società che detiene partecipazioni e immobili. Si tratta, in sostanza, del caso di una società mista tra holding e immobiliare.

Tabella n. 5 – La situazione patrimoniale ante scissione

Stato patrimoniale ante scissione
partecipazione ALFA 1.000 capitale 500
immobili 1.000 riserve utile 1.500
totale 2.000 totale 2.000

Si ipotizzi che la società scissa conservi il compendio immobiliare, mentre alla beneficiaria viene assegnata la partecipazione in Alfa.

La situazione finale è rappresentata nella successiva Tabella n. 6.

Tabella n. 6 – La situazione patrimoniale post scissione

Scissa
partecipazione in Alfa 0 capitale 500
Immobili 1.000 riserve utile 1.500
partecipazione BETA beneficiaria 1.000
Totale 2.000 totale 2.000

Beneficiaria
partecipazione in Alfa 1.000 capitale 500
immobili 0 riserve capitale 500
totale 1.000 totale 1.000

A ben vedere, la subholding potrebbe essere creata anche attraverso un’operazione di conferimento.

In questo caso troverebbe applicazione il regime di realizzo controllato di cui all’art. 175, comma 1, TUIR.

Occorre, tuttavia, prestare attenzione alla norma antiabuso di cui al successivo comma 2, del citato art. 175, TUIR, secondo cui se si conferisce una società che non consente al socio la fruizione del regime PEX sulle plusvalenze in cambio di una partecipazione che consente l’agevolazione, non si può beneficiare del regime di realizzo controllato.

I vantaggi che si conseguono implementando un’operazione di scissione mediante scorporo, in luogo del conferimento, sono i seguenti:

  • si tratta di una operazione fiscalmente neutra;
  • non trova applicazione la norma antiabuso di cui all’ 175, comma 2, TUIR, in quanto la stessa ha ragion d’essere solo in relazione a operazioni di conferimento di partecipazioni; e
  • non è richiesta la relazione di stima.

La creazione della subholding con top holding pura

Una variante potrebbe essere rappresentata dalla scissione mediante scorporo con cui la scissa attribuisce l’intero patrimonio alla subholding.

Il caso è rappresentato nelle successive tabelle.

Tabella n. 7 – La situazione patrimoniale ante scissione

Stato patrimoniale ante scissione
partecipazione ALFA 1.000 capitale 500
riserve utile 500
totale 1.000 totale 1.000

Tabella n. 8 – La situazione patrimoniale post scissione

Scissa
capitale 500
riserve utile 500
partecipazione BETA beneficiaria 1.000
totale 0 totale 1.000

Beneficiaria
Partecipazione in Alfa 1.000 capitale 500
riserve capitale 500
totale 1.000 totale 1.000

Prima della novella recata dal D.Lgs. n. 88/2025, l’operazione non era possibile in quanto la scissa doveva assegnare solo una parte del patrimonio.

La scissione mediante scorporo per separare i soci

La scissione mediante scorporo può rappresentare anche uno strumento per favorire la separazione di soci litigiosi.

Abbiamo già avuto modo di illustrare come l’operazione più opportuna in questi casi sia costituita dalla scissione asimmetrica. È vero che la scissione asimmetrica viene deliberata all’unanimità e che ciò potrebbe rappresentare un elemento di criticità in quanto qualche socio potrebbe bloccare l’operazione.

Si può ragionevolmente ritenere che, quando insorgono dei dissidi tra soci, quantomeno in relazione a un aspetto, questi saranno in grado di esprimersi all’unanimità: essi saranno, infatti, unanimemente concordi circa l’esigenza di separarsi. Tuttavia, l’esperienza professionale mostra che le casistiche sono le più variabili possibili.

Quali soluzioni possono essere valutate in questi casi?

  1. La scissione asimmetrica totale

La prima soluzione potrebbe essere quella della scissione asimmetrica totale. Generalmente, la scissione viene sempre implementata nella versione parziale in quanto vi è l’esigenza di conservare la partita IVA e il codice fiscale di almeno una società in modo da contenere il più possibile i disagi di carattere amministrativo.

L’art. 2506, comma 2, secondo periodo, c.c., stabilisce che:

«È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa».

Leggendo attentamente la norma, si coglie come la previsione dell’unanimità operi quando rimane in vita la scissa. La norma, in altre parole, postula la scissione parziale.

Al riguardo, il Trib. Milano, Sez. Impresa, 21 settembre 2020, ha statuito che alla scissione totale non pare applicabile la disciplina in materia di consenso unanime dei soci dettata per la scissione parziale asimmetrica dal comma 2, art. 2506, c.c., disciplina quest’ultima il cui carattere derogatorio dal principio generale di maggioranza esclude ogni interpretazione estensiva o analogica.

Questa interpretazione, inoltre, è stata avallata dalla dottrina la quale ritiene asistematica la previsione dell’unanimità in quanto ostacola le riorganizzazioni societarie. La tutela del socio dissenziente non deve essere rappresentata dal potere di veto ma dal suo diritto a recedere.

Nel momento in cui si esclude l’unanimità, tuttavia, bisogna ricordare che la scissione asimmetrica rientra comunque nell’alveo della scissione non proporzionale, di cui all’art. 2506-bis, comma 4, c.c., a mente del quale:

«Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto».

Tale circostanza porterà ragionevolmente a del contenzioso, tuttavia la scissione viene implementata solo con la semplice maggioranza dei soci senza che sia richiesta l’unanimità.

  1. La scissione asimmetrica, ma non per tutti

Una soluzione alternativa che potrebbe essere valutata prende spunto da una massima dei notai del Triveneto che di seguito riportiamo.

L.E.10 – (INDIVIDUAZIONE DEI SOCI CHE DEVONO PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO AD UNA SCISSIONE ASIMMETRICA – 1° pubbl. 9/15 – motivato 9/15).
Nella scissione asimmetrica il “consenso unanime” richiesto dall’art. 2506, comma 2, c.c., deve intendersi come il consenso dei soli soci cui non siano assegnate partecipazioni in una o più società partecipanti alla scissione, siano esse la scissa o le beneficiarie.

Tale disposizione, infatti, non appare volta a derogare all’eventuale regola maggioritaria vigente nella società scissa per le decisioni dei soci, bensì a tutelare il diritto individuale di ciascun di essi a non essere estromesso dalle iniziative imprenditoriali cui partecipa.

A quanto sopra consegue che:

a) il consenso dei soci alla scissione asimmetrica può essere prestato sia al momento dell’approvazione del relativo progetto sia antecedentemente che successivamente a tale momento, purché prima della stipula dell’atto di scissione;

b) non è necessario che una scissione solo parzialmente asimmetrica sia approvata anche con il consenso di quei soci cui verranno assegnate partecipazioni in tutte le società risultanti dall’operazione”.

Come emerge chiaramente, la scissione potrebbe risultare asimmetrica per molti soci, ma non per tutti. In sostanza, se ipotizziamo che vi siano 3 soci, ciascuno titolare di una quota pari a 1/3 della partecipazione totale e che si voglia implementare una scissione asimmetrica, ma che uno di questi 3 non sia disponibile a deliberarla, si potrebbe scegliere la via della creazione di 2 società dove in entrambe il socio “disturbatore” conserva la sua quota al 33%, mentre il 66% di ciascuna beneficiaria verrebbe assegnato a ciascuno degli altri 2 soci.

In sostanza, la scissione asimmetrica verrebbe implementata solamente in relazione a 2 dei 3 soci. Si osserva come il terzo socio, nei cui confronti la scissione assume natura di “scissione proporzionale”, si troverebbe in una situazione sicuramente di svantaggio, nonostante risulti presente in entrambe le società.

Questi, infatti, si troverebbe in minoranza in entrambe le società e ciascuno dei 2 soci che si separano potrebbero portare avanti i rispettivi progetti a prescindere dal suo consenso. Indubbiamente la presenza del socio dissenziente, soprattutto in una S.r.l., potrebbe esporre ciascun socio di maggioranza ad azioni di disturbo di varia natura.

Questa soluzione non viene generalmente gradita nella pratica professionale, in quanto il socio dissenziente rappresenta un sassolino nella scarpa che tutti vogliono togliersi.

  1. La scissione mediante scorporo “liberatoria”

E veniamo alla soluzione della scissione mediante scorporo. La successiva Figura n. 2 rappresenta la situazione di partenza con i 3 soci della società Alfa, che intendono dividersi in quanto vogliono proseguire autonomamente le proprie strade.

Figura n. 2 – La situazione di partenza

A differenza della scissione asimmetrica, la scissione mediante scorporo può essere deliberata dalla maggioranza. Pertanto, i 2 soci a destra e a sinistra della figura delibereranno una scissione mediante scorporo della società Alfa con la nascita di 2 nuove beneficiarie Beta e Gamma. La situazione di approdo è rappresentata nella successiva Figura n. 3.

Figura n. 3 – La situazione di approdo

Nella società Beta e nella società Gamma confluiranno le aziende o i beni di pertinenza di ciascuno dei 2 soci che si vogliono separare. Ognuno di essi, inoltre, sarà nominato amministratore unico rispettivamente di Beta e di Gamma. Il socio fastidioso (quello raffigurato in centro) continuerà a rimanere nel CdA di Alfa e dovrà continuare a gestire insieme agli altri 2 il proprio compendio aziendale o immobiliare che non è stato scorporato.

Lo step successivo, che potrebbe essere approcciato in una casistica come questa, potrebbe essere quello del recesso. Se i 2 soci amministratori di Beta e di Gamma fossero in grado di provocare il loro recesso nella società Alfa, gli stessi si vedrebbero attribuire il proprio patrimonio “raccolto” nella rispettiva società e il socio dissenziente rimarrebbe con i propri beni solo soletto nella società Alfa.

Questa ultima fase, tuttavia, presenta 2 grossi profili di criticità. Innanzitutto, il recesso tipico rappresenta una soluzione fiscalmente molto onerosa e talora impossibile da sostenere per la società.

In secondo luogo, si deve rilevare come in linea generale, non spetti a un socio un diritto soggettivo al recesso, a meno che non vi siano apposite clausole statutarie in tal senso.

La questione, a ogni buon conto, è offerta come spunto di riflessione che il lettore avrà modo di approfondire.

Conclusioni

Abbiamo avuto modo di illustrare come possano essere molteplici gli utilizzi che la scissione mediante scorporo può offrire. È, infatti, possibile implementare detta operazione per scorporare dei compendi immobiliari in neutralità fiscale, per creare una holding o una subholding o, infine, per favorire una separazione tra i soci. Il recente intervento del Legislatore ha sicuramente contribuito, con una integrale riscrittura della norma civilistica, a favorire operazioni che in precedenza non erano ammesse o, quantomeno, presentavano delle grosse criticità.

I 2 casi emblematici permessi dalla riforma sono costituiti dalla possibilità di creare una holding pura assegnando alla beneficiaria o alle beneficiarie l’intero patrimonio e dalla possibilità di implementare l’operazione con società beneficiarie preesistenti.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.