La sospensione feriale dei termini e i suoi dintorni
di Gianfranco AnticoL’art. 1, comma 1, Legge n. 742/1969, come modificato dall’art. 16, D.L. n. 132/2014, conv. con modif., in Legge n. 162/2014, prevede la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ciascun anno. Inoltre, l’art. 7-quater, commi 16 e 17, D.L. n. 193/2016, inserito in sede di conversione in Legge n. 225/2016, ha introdotto la c.d. moratoria estiva, prevedendo la sospensione per la trasmissione della documentazione (1° agosto – 4 settembre) e la sospensione dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali, dal 1° agosto al 4 settembre. Da ultimo, l’art. 10, D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, sospende l’invio di una serie di atti, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto dal 1° al 31 dicembre.
La sospensione dei termini feriali
L’art. 16, D.L. n. 132/2014, conv. con modif. in Legge n. 162/2014, intervenendo sull’art. 1, Legge n. 742/1969, che, per ius receptum, si applica anche al rito tributario, ha ridotto la pausa estiva, che continua ad avere inizio il 1° agosto ma cessa il 31 dello stesso mese (e non più il 15 settembre).
Durante questi 31 giorni tutte le scadenze processuali si interrompono e, nel caso in cui la decorrenza del termine abbia avuto inizio prima del 1° agosto, il tempo assegnato dal Legislatore per il compimento dell’adempimento (presentazione del ricorso, deposito di atti, ecc.) riprenderà a decorrere alla fine del periodo di sospensione, con ciò determinandosi una parentesi temporale.
Il periodo di sospensione è computato tenendo conto del calendario comune, “secondo l’unità di misura del giorno”. In particolare, secondo l’art. 155, c.p.c., nel computo dei termini a giorni, si esclude il giorno iniziale mentre va considerato il giorno finale.
Il periodo di sospensione feriale dei termini vale per tutte le liti tributarie e quindi sono soggetti alla sospensione tutti gli atti indicati all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, che identifica gli atti impugnabili nonché l’oggetto del ricorso. In particolare (cfr. circolare n. 98/E/1996) la sospensione opera per i seguenti atti.
| Atti sospendibili | |||||
| Avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo. | Provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione. | Ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora | Provvedimento di diniego di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata. | Rifiuto, espresso o tacito, di restituzione di tributi. | Ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici tributari. |
La sospensione feriale, inoltre, comporta lo slittamento dei termini di pagamento degli atti impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, generalmente legati al termine per proporre ricorso[1].
La sospensione trova applicazione per tutti gli adempimenti processuali cui sono tenuti sia il ricorrente (contribuente) che la parte resistente (uffici finanziari, ente locale, concessionario per la riscossione) e precisamente:
- proposizione del ricorso introduttivo;
- costituzione in giudizio del ricorrente;
- deposito di documenti e di memorie illustrative;
- proposizione dell’atto di appello;
- proposizione del ricorso per cassazione;
- riassunzione della causa rinviata dalla Corte di Cassazione alla Commissione tributaria di merito;
- eventuali adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l’interruzione o sospensione del processo, secondo quanto previsto dagli 39 e 40, D.Lgs. n. 546/1992[2].
Per effetto di quanto previsto dall’art. 3, Legge n. 742/1996, la sospensione non si applica – fra l’altro – ai procedimenti cautelari. Infatti, almeno una sezione, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, assicura lo svolgimento delle udienze sulle domande relative alla concessione di ipoteca o all’autorizzazione al sequestro conservativo, a garanzia del credito fiscale emergente in base al p.v.c., all’atto di accertamento, all’atto di contestazione delle violazioni o al provvedimento di irrogazione della sanzione.
L’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997
Il D.Lgs. n. 218/1997 – art. 6, comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 13/2024 – per consentire all’ufficio e al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell’atto di accertamento cui l’istanza di adesione si riferisce, ha previsto una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere (salvo quanto previsto nei casi in cui il contribuente abbia presentato istanza di adesione nei 15 giorni successivi alla notifica dell’atto di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dallo schema di atto, dove la sospensione è di 30 giorni), decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (nel caso di spedizione via posta, il termine di sospensione decorre dalla data certa di spedizione).
| 90 giorni ovvero 30 giorni
Già la prima circolare esplicativa dell’istituto dell’accertamento con adesione – la n. 235/E/1997 – aveva precisato che «per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742» (allora vigente). Tale posizione è stata ribadita con la risoluzione n. 159/E/1999, che ha affermato che il periodo di sospensione, di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, rientra – per logica connessione con i termini processuali – nell’ambito applicativo dell’art. 1, secondo periodo, Legge n. 742/1969, dal momento che i 2 periodi di sospensione in argomento assolvono a diverse finalità: quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali, mentre quello dei 90 giorni è connesso, invece, a un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato. Principio confermato ancora successivamente dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 65/E/2001[3], che ha precisato che il periodo di sospensione non costituisce termine di riferimento per la conclusione del procedimento di accertamento con adesione, atteso che la sottoscrizione dell’atto può «[…] validamente intervenire entro il termine ultimo d’impugnazione», comprensivo sia dei giorni concessi dal D.Lgs. n. 218/1997, sia oggi dei 31 giorni per la sospensione feriale. La questione, che ha sollevato un ampio dibattito giurisprudenziale[4] e che sembrava chiusa con le indicazioni offerte dalla circolare n. 65/E/2001, ha ricevuto ulteriori scossoni da parte della Corte di Cassazione[5], che hanno indotto il Legislatore a intervenire in via definitiva. |
| La norma | |
| Art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016, introdotto in sede di conversione in Legge n. 225/2016 | «i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale». |
Naturalmente, la sospensione investe l’istanza post accertamento. Diversamente, nell’ipotesi di cui all’art. 5, ovvero di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, tenuto conto che nel primo caso si è in presenza di un mero invito mentre nel secondo caso l’istanza è rivolta avverso il p.v.c. – atto meramente istruttorio e non autonomamente impugnabile – è logico che non discenda alcuna sospensione dei termini per l’impugnazione, né si colleghino ulteriori effetti o benefici[6].
| Giurisprudenza | |
| Cass., ord. n. 21148/2018 | Se la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo: «non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure con formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione (Cass. 17439/2012, 3762/2012, 2857/2013)»[7]. |
| Cass., sent. n. 29183/2019 | Richiama una serie di precedenti pronunciamenti, fra cui l’ordinanza n. 32118/2018, dove gli Ermellini hanno ritenuto che: «la presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione comporta solo la sospensione per giorni novanta del termine per l’impugnazione dell’accertamento dalla data di presentazione dell’istanza, senza che tale sospensione sia collegata alla effettiva conclusione della procedura nel termine, (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997); […] decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest’ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo (cfr. Cass. n. 28051/2009); inoltre, a norma degli artt. 6 e 9 del D.Lgs. n. 218/1997, soltanto all’atto del perfezionamento della definizione, quindi con il pagamento delle somme dovute come rideterminate a seguito del contraddittorio in sede di procedura di accertamento con adesione, o della prima rata se è stato concordato un pagamento rateale, l’avviso perde efficacia (cfr. Cass. n. 3368/2012; n. 23776/2015 v. anche Cass. n. 13143/2018)». |
| Cass., ord. n. 8504/2023 | «il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicché alla stessa non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di 90 giorni, previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12 connesso alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione» in conformità a quanto rilevato dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 140/2011. Nel caso di specie, osservano i massimi giudici, anche a voler ritenere che il verbale contenesse il rigetto dell’istanza di accertamento con adesione, non prevista dalla normativa citata, trattandosi di una procedura che o si conclude con il raggiungimento o meno dell’accordo, il verbale in cui si dà atto del mancato raggiungimento dell’accordo – equivalente al rigetto dell’istanza – non può essere qualificato come rinuncia all’istanza, «che richiede una manifestazione univoca di volontà in tal senso, affinché possa operare sin dalla chiusura del verbale di mancato accordo la ripresa del termine D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale». |
In questo contesto va ricordato che l’art. 25, D.Lgs. n. 158/2015, è intervenuto sull’art. 42, D.P.R. n. 600/1973, l’art. 7, D.Lgs. n. 218/1997, e l’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, per regolare, a partire dal 1° gennaio 2016, il procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento, per i periodi d’imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973. La novella normativa comporta che l’ufficio, già in sede di accertamento o di adesione provvederà – in automatico – a computare in diminuzione le perdite “di periodo”, mentre l’utilizzo delle perdite “pregresse” potrà avvenire solo su richiesta del contribuente.
Al fine di poter computare le perdite pregresse, il contribuente, ricevuto l’avviso di accertamento, deve – nel caso in cui intenda utilizzare le perdite pregresse – presentare un’apposita istanza (Modello IPEA) – all’ufficio che ha emanato l’avviso di accertamento, entro il termine di proposizione del ricorso, di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.
| Circolare n. 12/E/2016 | La sospensione del termine di impugnazione, prevista dal comma 4, dell’art. 42, D.P.R. n. 600/1973, vale per ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l’impugnazione sia soggetta o meno al procedimento di mediazione. |
La presentazione del Modello IPEA sospende il termine per l’impugnazione per un periodo di 60 giorni ulteriore rispetto al periodo di sospensione ex lege.
| Cass., ord. n. 8680/2025 | La sospensione dei termini per l’impugnazione degli avvisi di accertamento, per un periodo di 60 giorni, prevista dall’art. 42, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, nel caso di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati, è cumulabile con quella derivante dalla richiesta di accertamento con adesione, oltre che della sospensione feriale, se il contribuente fornisce prova dell’avvenuta consegna all’ufficio competente. In astratto sono cumulabili i tre diversi periodi di sospensione che assolvono a funzioni diverse. Quello dei 90 giorni è connesso ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di concordato; quello feriale è collegato al periodo in cui ricadono i termini processuali; quello da Ipea per il ricalcolo delle imposte e sanzioni, a seguito dell’utilizzo delle perdite pregresse. |
Definizione agevolata delle sanzioni e acquiescenza
Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all’impugnazione, rispettivamente disciplinati dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, e dall’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga «entro i termini di proposizione del ricorso».
Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “slittamento” dell’eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia[8].
Sempre in tema di definizione agevolata delle sanzioni, la sospensione dei termini feriali si applica anche al procedimento di irrogazione delle sanzioni, disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997 (come modificato dall’art. 2, D.Lgs. n. 99/2000), che consente al trasgressore e agli obbligati in solido di definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata, qualora tale pagamento intervenga «entro il termine di proposizione del ricorso».
Nel caso di presentazione di deduzioni difensive, l’ufficio, nel termine di decadenza di 1 anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. A detto termine non sembra applicabile la sospensione feriale, trattandosi di un momento amministrativo e non processuale.
La chiusura degli esercizi
Come è noto, l’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, prevede che, qualora siano state contestate ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni in giorni diversi dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472/1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni a 1 mese.
In deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è comminata per un periodo da 1 mese a 6 mesi.
La sospensione è disposta dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 6 mesi da quando è stata contestata l’ultima violazione.
L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dall’Agenzia delle Entrate, ovvero dalla Guardia di Finanza.
La chiusura degli esercizi potrà comunque avvenire anche d’estate, in quanto non trattasi di termini processuali.
Azioni esecutive
Non trattandosi di un termine non processuale[9], non è soggetto alla sospensione feriale il termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. n. 602/1973[10], concesso all’agente della riscossione per procedere a espropriazione forzata, non incidendo sul diritto ad agire, in considerazione dell’alternatività dell’iscrizione ipotecaria rispetto all’espropriazione ordinaria e del fatto che l’iscrizione si colloca tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento. Così si esprime la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11604/2021. La Corte, pur prendendo atto che la nozione di “termine processuale” non è limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo ma si estende anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso[11], ha affermato che la cartella di pagamento è un vero e proprio titolo esecutivo, in forza del quale è possibile procedere all’iscrizione ipotecaria e quindi al pignoramento.
Iscrizione ipotecaria che – secondo le Sezioni Unite[12] – non costituisce atto dell’esecuzione forzata, ma è alternativa all’esecuzione vera e propria, come confermato anche dal fatto che il procedimento non impone la preventiva notifica dell’intimazione di pagamento, prevista nel caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro 1 anno dalla notificazione della cartella di pagamento.
La sospensione dei termini in rapporto al diritto di interpello
Come è noto, il D.Lgs. n. 156/2015 ha operato una revisione integrale della disciplina degli interpelli, di cui all’art. 11, Legge n. 212/2000. Il corposo intervento legislativo è stato oggetto di esame da parte dell’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 9/E/2016, che dopo aver individuato le diverse tipologie di interpello, si è soffermata sulle fasi del procedimento di lavorazione delle istanze, analizzando i termini e gli effetti delle risposte, e i riflessi sul procedimento di accertamento e contenzioso, non mancando di verificare gli obblighi di segnalazione in sede di dichiarazione e il quadro sanzionatorio connesso.
Tuttavia, l’art. 11, Legge n. 212/2000, è stato oggi riscritto dal D.Lgs. n. 219/2023. Pertanto, in forza di quanto disposto dal novellato art. 5, dell’art. 11, Legge n. 212/2000, l’Amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 156/2015[13], risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra Amministrazione. Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione finanziaria risponde comunque all’istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz’altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La sospensione dei termini per l’invio di atti
L’art. 10, D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, impone all’Amministrazione finanziaria una rimodulazione delle attività, atteso che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, è sospeso l’invio di una serie di atti, puntualmente delineati dalla norma.
| Ambito temporale | |
| Periodo di sospensione | Dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. |
Gli atti sospesi, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:
| Atti sospesi, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate | |
| a) | Comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972; |
| b) | Comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; |
| c) | Comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, Legge n. 311/2004; |
| d) | Inviti all’adempimento di cui all’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014 (c.d. compliance). |
Circolare n. 9/E/2024
Durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.
| Esempi circolare n. 9/E/2024 – Ipotesi di indifferibilità ed urgenza |
|
| Le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute. | L’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331, c.p.p. |
| L’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. | Si tratta, sostanzialmente, delle ipotesi già menzionate nel par. 3.10.3 della circolare n. 25/E/2020, con cui sono stati individuati, a titolo esemplificativo, alcuni casi di indifferibilità e urgenza in presenza dei quali era legittimo procedere all’invio di atti, comunicazioni e inviti, in deroga alla sospensione prevista dall’art. 157, comma 2, D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in Legge n. 77/2020. |
La sospensione dei termini di pagamento
L’art. 10, D.Lgs. n. 1/2024, al comma 2, mantiene ferme le disposizioni di cui all’art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, conv. con modif. dalla Legge n. 225/2016[14] e dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. n. 223/2006, conv. con modif. dalla Legge n. 248/2006[15].
In considerazione di quanto previsto dal predetto art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016, conv. con modif. dalla Legge n. 225/2016, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento relativi a vari atti.
| Sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini del pagamento delle somme dovute | ||
| A seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. | A seguito del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973. | Dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art. 1, comma 412, Legge n. 311/2004. |
Ciò comporta – osserva la circolare n. 9/E/2024 – che: «qualora l’Ufficio, ravvisando la sussistenza di ragioni di indifferibilità, nel periodo 1° agosto – 31 agosto, invii comunque una comunicazione di irregolarità derivante dal controllo automatizzato effettuato sul modello dichiarativo – ricevuta dal contribuente, ad esempio, il 26 agosto – il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997 per il pagamento delle somme dovute a seguito dell’anzidetta comunicazione, inizierà a decorrere, per effetto della sospensione di cui al comma 17 dell’art. 7-quater del D.L. n. 193 del 2016, a partire dal 5 settembre e non dalla data di ricezione della stessa».
Resta ferma, a nostro avviso, la possibilità di utilizzare, una volta terminato il periodo di sospensione, il c.d. lieve inadempimento, previsto dall’art. 15-ter, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, che oltre a escludere la decadenza in caso di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, fa salvo il tardivo versamento della prima rata, se non sfora i 7 giorni.
La sospensione dei termini per rispondere al Fisco
Come anticipato, la previsione normativa di cui al comma 2 dell’art. 10, D.Lgs. n. 1/2024 conferma che la sospensione dell’invio degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel periodo 1° agosto – 31 agosto non incide sulla sospensione, prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D.L. n. 223/2006, conv. con modif. in Legge n. 248/2006, relativa al periodo 1° agosto – 4 settembre, dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle Entrate oppure da altri enti impositori[16].
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono, pertanto, sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA.
| Sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni |
La generica e ampia formulazione normativa induce a ritenere che tutte le richieste di documenti e informazioni ai contribuenti godono della sospensione, fatte salve le esclusioni debitamente previste (attività di controllo esterna e procedure di rimborso IVA).
| Esemplificazione di atti sospesi | ||||
| Richieste relative alle indagini finanziarie. | Inviti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento. | Questionari relativi a dati e notizie nei confronti di altri contribuenti. | Dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta. | Inviti a esibire o trasmettere, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi. |
[1] Ove il Legislatore afferma che gli importi vanno pagati «entro il termine per il ricorso». Invece se c’è scritto «entro sessanta giorni» non opera alcuna sospensione.
[2] Quando in un medesimo arco temporale sussistono 2 sospensioni, una straordinaria (per esempio ex art. 6, D.L. n. 119/2018, conv. con modif., dalla Legge n. 136/2018) e una ordinaria (quella feriale) la sospensione straordinaria assorbe quella ordinaria. Cfr. da ultimo Cass., sent. n. 10252/2020.
[3] L’Agenzia delle Entrate ha, fra l’altro, puntualizzato che «la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal co. 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell’istanza di adesione l’effetto automatico e predeterminato di sospensione, per 90 giorni, dei termini per impugnare l’atto di accertamento notificato dall’ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa«. L’intervento di prassi precisa che «sia sul piano testuale che di ricostruzione logico-sistematica non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in novanta giorni».
[4] Sul punto, va registrato l’intervento della Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 140/2011, ha ritenuto sempre sussistente la sospensione dei 90 giorni, una volta presentata l’istanza di accertamento con adesione, anche se anteriormente è stato formalizzato il mancato accordo, rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, Cost., e dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997. Cfr. ancora Cass., ord. n. 24274/2019 e Cass., ord. n. 8882/2021, dove gli Ermellini, preso atto del disposto normativo sopra citato, hanno ritenuto che tale disposizione abbia natura processuale ed è, dunque, applicabile ai procedimenti in corso, sicché deve ritenersi pienamente ammissibile la sospensione per il periodo feriale del termine per l’adesione.
[5] L’indirizzo assunto è stato sostanzialmente rivisto con l’ordinanza n. 11632/2015, (ud. 7 maggio 2015), con cui la Corte di Cassazione, richiamando precedenti pronunce, intervenendo in materia di tributi locali (ICI), ha ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali quale quello dell’accertamento con adesione, escludendo, altresì, la cumulabilità con le sospensioni previste da condoni. Principi sostanzialmente confermati dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7995/2016 (ud. 16 marzo 2016).
[6] Cfr. Cass., ord. n. 13172/2019, secondo cui la sospensione dei termini per l’impugnazione, prevista dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, opera solo dalla data di presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 218/1997, senza che dall’eventuale istanza di adesione, presentata al termine delle operazioni di controllo, prevista dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, possa ritenersi consumata la facoltà di avvalersi di tale sospensione. Cfr. G. Antico, Procedimento di adesione: la sospensione dei termini opera solo dopo la notifica dell’accertamento, in il fisco, n. 26/2019, pag. 1-2572.
[7] Cfr. anche Cass., sent. 24 ottobre 2019, n. 27274, secondo cui una volta presentata l’istanza di accertamento con adesione, ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata dall’ufficio per la definizione in via amministrativa della controversia, sia essa giustificata o meno, non ha alcuna rilevanza: la stessa non è idonea a interrompere il periodo di sospensione perché non equiparabile a una vera e propria rinuncia all’istanza per adesione, né fa venire meno ab origine gli effetti dell’istanza medesima e, quindi, la sospensione dei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
[8] Vale la pena di rammentare che la definizione agevolata (art. 17, D.Lgs. n. 472/1997) è riferita esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo mentre la rinuncia all’impugnazione (art. 15, D.Lgs. n. 218/1997) comporta – oltre la riduzione a 1/3 delle sanzioni – la definitività del provvedimento di accertamento e gli ulteriori effetti previsti dall’art. 2, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 218/1997.
[9] Cfr. G. Antico, I tempi di inizio dell’azione esecutiva non godono della sospensione feriale, in il fisco, n. 23/2021, pag. 2269.
[10] Norma che stabilisce i tempi circa l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti del contribuente, destinatario della cartella esattoriale. Il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
[11] Cass., Sez. VI, n. 442/2016; Cass., Sez. I, n. 23638/2011; Cass., Sez. I, n. 22366/2007.
[12] Sentenza n. 19667/2014. L’insegnamento delle Sezioni Unite è stato in seguito ulteriormente confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass., SS.UU., n. 15354/2015; cfr. anche Cass. n. 5624/2017; Cass. n. 2017/8428; Cass. n. 25258/2018).
[13] Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l’Amministrazione finanziaria chiede, una sola volta, all’istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla Legge.
[14] Attraverso, l’art. 7-quater, comma 17, inserito in sede di conversione in Legge n. 225/2016, opera la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
[15] Il comma 11-bis dell’art. 37, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006, stabilisce, al secondo periodo, che i «termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».
[16] Infatti, il comma 16, dell’art. 7-quater, D.L. n. 193/2016, conv. con modif. in Legge n. 225/2016 è intervenuto sull’art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006, conv. con modif. in Legge n. 248/2006, aggiungendo un nuovo periodo di sospensione per la trasmissione di documenti e informazioni.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Accertamento e contenzioso”.


