Requisiti per lo scambio di partecipazioni mediante permuta
di Angelo GinexIl comma 1 dell’art. 177, D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR) stabilisce, a determinate condizioni, la neutralità fiscale dello scambio di partecipazioni mediante permuta. Più precisamente, è previsto che l’operazione non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile qualora:
- il soggetto acquirente rientri tra quelli indicati nell’ 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR (vale a dire, società di capitali ed enti commerciali);
- l’operazione consenta di acquisire o integrare una partecipazione di controllo ai sensi dell’ 2359, comma 1, n. 1), c.c.;
- lo scambio avvenga mediante l’attribuzione ai soci della società oggetto del controllo di azioni proprie della società acquirente;
- il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle azioni ricevute in cambio.
In assenza anche di uno solo di tali requisiti, il regime agevolato non può trovare applicazione e l’operazione genera componenti reddituali secondo le regole ordinarie.
Con la risposta a interpello n. 180/E/2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della fiscalità applicabile alle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta, soffermandosi in particolare sui presupposti di applicazione del regime di neutralità fiscale di cui al citato art. 177, comma 1, TUIR, nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024.
Nel caso di specie, la vicenda trae origine da un’operazione mediante la quale una società ha trasferito a titolo di permuta il 100% delle azioni detenute in un’altra società, ricevendo in cambio partecipazioni sia nella società acquirente che in una terza società.
Il contribuente chiedeva se fosse possibile attribuire alle partecipazioni ricevute lo stesso valore contabile e fiscale della partecipazione ceduta, anche se le azioni ricevute non erano esclusivamente proprie della società acquirente, ma comprendevano anche azioni di un terzo soggetto.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha precisato tout court che il regime di neutralità fiscale può trovare applicazione soltanto in caso di scambio tra le partecipazioni date e le azioni proprie della società acquirente. Le azioni di terzi, invece, sono escluse dal perimetro oggettivo del regime di favore, non integrando l’ipotesi prevista dalla norma.
Un secondo profilo critico evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, è relativo alla mancata iscrizione in bilancio delle partecipazioni ricevute al medesimo valore fiscale di quelle date in permuta. Riprendendo quanto già chiarito nella circolare n. 320/1997 nonché previsto nel D.Lgs. n. 358/1997, essa ha ribadito che la condizione di attribuzione del “costo” deve intendersi riferita al valore fiscalmente riconosciuto, con necessità di continuità tra il valore fiscale delle partecipazioni cedute e quello delle partecipazioni ricevute. Laddove tale continuità non sia rispettata, la permuta assume rilevanza fiscale e si applica il regime ordinario del realizzo. Nella specie, l’istante non aveva rispettato questa condizione, iscrivendo in bilancio le nuove partecipazioni a un valore diverso da quello fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni date in permuta.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicazione del regime di neutralità, precisando che l’operazione deve essere trattata come realizzo ordinario, con potenziale emersione di minusvalenze (peraltro indeducibili, se riferite a partecipazioni in regime di participation exemption).
In via subordinata, l’istante aveva avanzato la possibilità di qualificare l’operazione come conferimento di partecipazioni, ritenendo applicabile il regime del “realizzo controllato” previsto dall’art. 177, comma 2, TUIR, in alternativa alla disciplina della permuta.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha escluso questa ricostruzione rilevando che l’operazione presenta, sotto il profilo civilistico, gli elementi di una permuta e non di un conferimento. Ai fini della qualificazione giuridica dell’operazione, è stato ritenuto dirimente il titolo negoziale sottostante (art. 1552, c.c., per la permuta, artt. 2342 ss., c.c., per i conferimenti).
In ogni caso, anche ipotizzando un conferimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 175, TUIR, la quale prevale rispetto all’art. 177, comma 2, TUIR, in presenza del trasferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento. Sul punto, essa ha richiamato la risposta a interpello n. 552/E/2021, nella quale è stato chiarito che il regime dell’art. 175, TUIR, opera in via prioritaria nei casi di conferimenti di partecipazioni idonee a determinare il controllo o collegamento ex art. 2359, c.c..
La risposta a interpello n. 180/E/2025 fornisce un’importante conferma interpretativa circa i limiti applicativi del regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 177, comma 1, TUIR.
In particolare, emerge la necessità di prestare particolare attenzione, quando si pianificano operazioni straordinarie fondate sullo scambio di partecipazioni, alla forma giuridica dell’atto, alla natura delle partecipazioni cedute e ricevute, nonché alla coerenza tra valori contabili e fiscali delle partecipazioni oggetto dell’operazione.
Il documento in esame conferma, ancora una volta, l’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate e l’importanza di un corretto inquadramento giuridico, contabile e fiscale sin dalla fase di progettazione dell’operazione. Il rispetto formale e sostanziale delle condizioni previste dalla norma, infatti, rappresenta un elemento imprescindibile per l’accesso al regime di neutralità.


