23 Luglio 2025

Passaggio generazionale guidato nelle zone montane

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

L’art. 44, Costituzione, si pone quale baluardo per la conservazione del patrimonio terriero, prevedendo, con l’obiettivo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la possibilità di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissare limiti alla sua estensione in funzione della loro ubicazione, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; nonché, aiutare la piccola e la media proprietà.

Il successivo comma 2, inoltre, in ragione delle particolarità di determinate zone geografiche che comportano complicazioni maggiori per lo sfruttamento del suolo, prevede che siano disposti provvedimenti a favore delle zone montane.

In tal senso, deve essere letto il DDL n. 2126 relativo alle “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, futura legge con la quale il Legislatore intende introdurre, non solo una classificazione dei Comuni montani che compongono le zone montane in ragione di parametri altimetrici e della pendenza, ma altresì un riordino dell’intricato groviglio di norme agevolative che nel tempo si sono stratificate, a volte senza quel necessario coordinamento che le renderebbe più funzionali allo scopo per il quale sono emanate.

In tal senso l’art. 1, comma 3, prevede che la classificazione che verrà fornita di Comune montano, non si renderà applicabile ai fini PAC nonché IMU, mentre il successivo comma 4 stabilisce che, fermo restando le norme agevolative che verranno introdotte con la legge, il Governo è delegato ad adottare un Decreto Legislativo con cui riordinare le ulteriori agevolazioni previste nei confronti dei Comuni montani. L’obiettivo è quello di armonizzare le agevolazioni esistenti con i nuovi parametri che verranno introdotti, il tutto a saldo zero per lo Stato.

Tra le norme che sicuramente saranno oggetto di tale razionalizzazione anche le agevolazioni previste nella Legge n. 97/1994, quale, ad esempio, la previsione contenuta nell’art. 4 in materia di conservazione dell’integrità dell’azienda agricola operante in zone montane.

Tale norma, originariamente applicabile nei soli Comuni montani, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per effetto di quanto previsto dall’art. 8, D.Lgs. n. 228/2001, è stata estesa anche alle aziende agricole ubicate in Comuni non montani. Resta, tuttavia, ancora esclusa, per espressa previsione di cui all’art. 4, comma 3, Legge n. 97/1994, la Provincia autonoma di Bolzano in cui si rendono applicabili le regole specifiche della Legge provinciale n. 17/2001, relative al c.d. maso chiuso.

Con l’intento di garantire una continuità nella conduzione delle aziende agricole, è previsto che gli eredi considerati affittuari, ai sensi dell’art. 49, Legge n. 203/1982, c.d. affitto coattivo, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all’acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

Il comma 2 individua alcuni requisiti che debbono essere rispettati a fini dell’attuazione di questa successione ex lege, infatti, è previsto che i predetti soggetti dimostrino:

  1. di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a 258,23 euro, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
  2. che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;
  3. di essersi obbligati, con la dichiarazione prevista dall’art. 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno 6 anni;
  4. di essere iscritti alla Gestione previdenziale INPS in qualità di coltivatore diretto o IAP.

Il successivo art. 5 individua la procedura che deve essere obbligatoriamente seguita da parte degli eredi acquirenti.

Viene individuato un termine, 6 mesi dalla scadenza dell’affitto coattivo istituito per effetto dell’applicazione dell’art. 49, Legge n. 203/1982, entro il quale deve essere inviata agli altri coeredi la dichiarazione di acquisto a cui deve fare seguito, nell’ulteriore termine di 3 mesi da tale notifica, il versamento del prezzo.

Tale prezzo, per espressa previsione del comma 2, è costituito, al momento dell’esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell’art. 4, Legge n. 590/1965, tuttavia, per quanto riguarda il valore da attribuire alle scorte, pertinenze e annessi rustici, si deve fare riferimento, a quello determinato, al momento dell’esercizio del diritto, dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o dall’organo regionale corrispondente.

All’acquisto, per quanto concerne l’imposizione indiretta, si rende applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, per la formazione e l’arrotondamento della proprietà coltivatrice.