17 Luglio 2025

Ampliamento della scissione scorporo senza “copertura” fiscale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il D.Lgs. n. 88/2025 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina civilistica e fiscale della scissione mediante scorporo, ridefinendo l’art. 2506.1, c.c.. L’intervento normativo ha ampliato l’ambito soggettivo dell’operazione, consentendo il trasferimento di patrimonio non solo a società di nuova costituzione, ma anche a società preesistenti.

Tale innovazione, tuttavia, non è stata accompagnata anche da una correlata disciplina fiscale, con importanti riflessi in tale ultimo ambito, in particolare in relazione al regime di neutralità e alle implicazioni sulla stratificazione del patrimonio netto e sul riporto delle perdite fiscali. Infatti, mentre nelle bozze del D.Lgs. n. 192/2024 era stata contemplata la fattispecie di scissione scorporo a favore di società beneficiarie già esistenti, nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale è stato eliminato qualsiasi riferimento a tale ipotesi. Tuttavia, il Legislatore fiscale introduce una disciplina fiscale “generale” per la scissione scorporo, non specificando che la stessa sia applicabile solo all’ipotesi di società beneficiaria di nuova costituzione, anche se, come accennato, gli aspetti critici non mancano.

Come anticipato, sul versante civilistico la nuova formulazione dell’art. 2506.1, c.c., consente alla società scindenda di trasferire l’intero patrimonio, o una sua parte, a favore di una o più società già esistenti, ricevendo in cambio azioni o quote delle stesse. Questo supera il precedente limite che circoscriveva l’operazione alle sole beneficiarie neocostituite, ampliando le possibilità operative per le imprese e introducendo nuove dinamiche di pianificazione societaria.

L’art. 173, comma 15-ter, TUIR, estende il regime di neutralità fiscale previsto per le scissioni tradizionali anche alle operazioni di scissione mediante scorporo, senza distinguere tra beneficiarie di nuova costituzione e preesistenti. Tale rinvio alla disciplina civilistica consente di affermare che anche le scissioni mediante scorporo verso società preesistenti possono beneficiare della neutralità fiscale.

Un aspetto critico riguarda l’esclusione, prevista dal comma 15-ter dell’art. 173, TUIR, dell’applicazione del comma 10 (limitazioni al riporto di perdite e altri benefici fiscali) alle scissioni mediante scorporo. Mentre tale esclusione appare giustificata per le beneficiarie neocostituite, la sua estensione alle società preesistenti solleva dubbi, in quanto potrebbe favorire indebite compensazioni intersoggettive di attributi fiscali. Si rende, pertanto, auspicabile un intervento chiarificatore, o meglio ancora una modifica normativa, che disciplini in modo differenziato le due fattispecie, al fine di presidiare il rischio di indebiti vantaggi fiscali.

Nelle scissioni tradizionali, la composizione del patrimonio netto destinato alla società beneficiaria deve rispecchiare, in proporzione, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella società scissa prima dell’operazione. La normativa sulle scissioni mediante scorporo, invece, si concentra sulle beneficiarie neocostituite e, mutuando la disciplina dai conferimenti di azienda, prevede che al patrimonio netto delle beneficiarie neocostituite si applichi il regime fiscale del capitale e delle riserve previsto dall’art. 47, comma 5, TUIR. Per la società scissa, le riserve iscritte in bilancio mantengono il proprio regime fiscale.

Tuttavia, non è chiaro come tali disposizioni debbano essere applicate nel caso di beneficiarie preesistenti, ragione per cui si rende necessario anche per questo aspetto un immediato intervento chiarificatore.

Alle operazioni di scorporo effettuate a favore di società già esistenti dovrebbe applicarsi il comma 15-quater dell’art. 173, TUIR, che esclude la configurabilità dell’abuso del diritto nelle operazioni che prevedono la cessione della partecipazione ricevuta a seguito di scissioni aventi a oggetto aziende. Tale previsione mira a garantire certezza operativa e a prevenire contestazioni in sede di controllo fiscale, ma necessita di un coordinamento sistematico con le altre disposizioni in materia di abuso del diritto e di elusione fiscale. Tuttavia, stante l’assimilazione della scissione scorporo all’operazione di conferimento d’azienda, anche laddove la beneficiaria sia già esistente non pare possano esservi particolari ostacoli per escludere l’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto in relazione alla successiva cessione della partecipazione ricevuta dalla scissa.