16 Luglio 2025

L’estate 2025 fa il pieno di novità fiscali

di Andrea Bongi
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L’estate 2025 fa il pieno di novità fiscali. Si parte con le modifiche al concordato preventivo biennale per passare poi alla proroga delle scadenze dei versamenti e alle novità in termini di adempimenti tributari. Il tutto senza dimenticare l’atto di indirizzo del MEF in materia di crediti inesistenti e non spettanti.

Anche quest’anno, l’estate si è rivelata, dunque, particolarmente calda, anche sul fronte fiscale.

Molte le novità apportate al concordato preventivo biennale contenute nel D.Lgs. n. 81/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025.

In primo luogo, si è definitivamente chiusa la sperimentazione sui contribuenti forfetari. A partire dal 1° gennaio 2025, tali contribuenti non saranno più oggetto delle proposte di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Anche il termine per l’accettazione delle proposte di concordato per il biennio 2025/2026 è stato spostato dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025, concedendo così più tempo ai contribuenti e ai professionisti che li assistono.

Sono state poi apportate diverse altre modifiche al D.Lgs. n. 13/2024 con l’introduzione di nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato per le associazioni professionali e le società tra professionisti nelle quali alcuni soci o associazioni risultano titolari anche di una partita IVA individuale con la quale svolgono attività di lavoro autonomo. In questi casi o tutti, associazione e società compresa, aderiscono alla proposta di concordato, oppure si è in presenza di una nuova causa di esclusione. Qualora tale causa di esclusione venisse rimossa con l’adesione di tutti i componenti il verificarsi di una causa di cessazione del concordato durante il biennio anche per uno solo dei contribuenti – esempio il singolo socio dello studio associato – farà scattare la cessazione per tutti i partecipanti nonché per la società o l’associazione stessa.

Le modifiche al concordato, arrivate al traguardo solo a metà giugno, hanno poi imposto al Legislatore una proroga dei versamenti degli importi dovuti sulla base del modello Redditi 2025. Proroga disposta dal D.L. n. n. 84/2025, che, per i soggetti ISA e per i contribuenti in regime forfettario, ha differito il termine dei versamenti senza la maggiorazione dello 0,40 dal 30 giugno al 21 luglio e al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40.

Oltre alle modifiche al concordato preventivo biennale nel D.Lgs. n. 81/2025 sono contenute anche importanti novità in materia di adempimenti al sistema tessera sanitaria e di regime forfetario. Per quanto riguarda la comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria l’art. 5, D.Lgs. n. 81/2025, prevede che a partire dai dati relativi al 2025, la trasmissione avverrà con cadenza annuale, e non più semestrale, da effettuarsi entro il termine che verrà stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda, invece, il regime forfetario, l’articolo 1 del decreto in commento, ha previsto che, fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i contribuenti appartenenti al suddetto regime, continueranno a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’Allegato 4, Legge n. 190/2014, individuato sulla base del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007.

Tra le novità estive degne di rilievo vi è anche l’atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025 in materia di crediti inesistenti e non spettanti. In tale atto vi sono 2 precisazioni di assoluto rilievo. La prima di esse è relativa al fatto che l’inesistenza di un credito non può che essere fatta derivare dalla norma istitutiva del credito d’imposta o dalle fonti normative secondarie espressamente richiamate dalla norma primaria stessa. In tal senso il richiamo ai manuali tecnici, spesso utilizzato dagli uffici, non può fornire la base per la declaratoria di inesistenza di un credito.

La seconda precisazione è, invece, relativa alla certificazione da parte di soggetti qualificati che attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini del loro inquadramento nell’ambito delle attività per le quali il Legislatore ha previsto gli specifici crediti d’imposta stessi.

In presenza di tale certificazione, eventuali censure degli uffici sotto il profilo della qualificazione dell’investimento, dovranno essere, infatti, censurati sotto il profilo della nullità.