Il trust diventa un soggetto come una persona fisica o una società!
di Ennio VialLa recente risposta ad interpello n. 170/E/2025 del 24 giugno 2025, ha avuto modo di chiarire che il trasferimento di beni da un trust Alfa ad un trust Beta, dove i beneficiari del trust Beta sono i medesimi del trust Alfa, sconta l’imposta di donazione nella misura proporzionale del 8%, oltre alle imposte ipocatastali proporzionali in relazione ai beni immobili, qualificandosi il nuovo trust che riceve i beni come beneficiario del precedente trust.
Invero, il contribuente che ha proposto l’istanza aveva prospettato, quale soluzione, la non applicazione dell’imposta di donazione e la debenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, atteso che i beneficiari rimanevano i medesimi e che i nuovi trust (nel caso di specie erano tre) rappresentavano una gemmazione del trust precedente, senza variazione dei beneficiari.
La risposta dell’Agenzia delle entrate risulta assolutamente non condivisibile per varie ragioni. La stessa risulta asistematica e le motivazioni addotte risultano inconsistenti. L’ufficio, infatti, evidenzia come anche il trust possa essere qualificato beneficiario di un altro trust e afferma che la tassazione proporzionale discenderebbe anche dal fatto che il primo trust perseguiva uno scopo (la gestione unitaria del patrimonio), mentre il secondo trust persegue uno scopo diverso, ossia il mantenimento dei beneficiari.
Innanzitutto, non è corretto ritenere che il trust possa essere considerato beneficiario, in quanto i soggetti coinvolti, ossia il trustee e il guardiano sono dei gestori, ma non godono dei beni in trust. I soggetti che godranno sono i beneficiari, ma in realtà questi sono titolari di una mera aspettativa. Non si può prescindere, nella riforma operata dal D.Lgs. 139/2024 e dal principio di capacità contributiva, che la capacità contributiva in questione discende da un effettivo arricchimento dei beneficiari.
L’arricchimento dei beneficiari è il principio ispiratore del Legislatore anche in tema di trust testamentario. In questo caso, l’imposta proporzionale è dovuta non al momento dell’istituzione del trust, ossia al momento del decesso del disponente, ma nella fase finale in cui i beni passano ai beneficiari.
Questa impostazione si desume chiaramente dal nuovo assetto normativo il quale, ammettendo che il trustee possa optare per la tassazione anticipata nella fase inziale del trust conferma implicitamente che l’imposizione avvenga nella fase finale. Ma vi è di più. Il principio aveva trovato conferma anche nell’ipotesi del trust “erede”, di cui alla risposta a interpello n. 90/E/2024. Nel caso di specie, una signora aveva nominato quale erede un trust da lei istituito in vita. Ebbene, anche in quel caso, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che l’imposta di donazione proporzionale avrebbe trovato applicazione nel momento del passaggio dei beni dal trustee ai beneficiari.
Ritenere che la dotazione del trust Beta possa scontare l’imposta di donazione proporzionale e considerare, quindi, il trust come un beneficiario significa conferirgli il ruolo di ente o soggetto giuridico alla stregua di una persona fisica o di una società.
Che la tesi dell’Agenzia sia asistematica, lo si desume da diversi aspetti che avremo modo di approfondire in futuri interventi.
In questa sede, ipotizzando di aderire alle tesi dell’Ufficio ci dobbiamo chiedere se il successivo trasferimento dei beni dal trust Beta ai beneficiari sconti o meno imposta di donazione. La risposta negativa sembrerebbe la più ragionevole, ma è contraria all’impianto normativo. Dobbiamo, quindi, concludere che la tassazione dovrà intervenire. A questo punto, limitandoci ad esaminare l’imposta di donazione, ci dobbiamo chiedere se la stessa sia dovuta nella misura dell’8%, tenendo conto del rapporto tra il donante che è il nuovo trust e i beneficiari che non possono essere parenti di un trust, o del 4% con le franchigie previste per i discendenti tenendo, quindi, conto del rapporto di parentela tra il disponente del trust originario Alfa e i beneficiari del trust Beta.
La seconda risposta pare essere la più ragionevole. Tuttavia, la stessa stride con la precedente tassazione dell’8% intervenuta nel passaggio da un trust all’altro.
Le argomentazioni dell’Ufficio, relative alla possibilità di fare emergere un profilo impositivo a seguito del mutamento di scopo del trust Beta rispetto al trust Alfa, non possono essere accettate: non si può pensare ad un rapporto biunivoco tra il conseguimento dello scopo del trust e la tassazione. Ben potrebbe accadere, infatti, che un trust realizzi il suo scopo riattribuendo i beni al disponente, fattispecie che non risulta assoggettabile a tassazione.
Peraltro, una domanda sorge spontanea: cos’è lo scopo del trust? In linea generale, il macro scopo del trust è quello di passare, con modalità particolari, i beni dal disponente ai beneficiari. Sotto altri angoli visuali, più circoscritti oggi giorno, il trust persegue uno scopo che è quello di detenere e far gestire il patrimonio ad un soggetto diverso (il trustee).
Questi temi verranno approfonditi nel master di specializzazione dedicato al trust organizzato da Euroconference che partirà il prossimo 10 novembre e i cui dettagli sono consultabili al seguente link.


