Riaddebiti di spese per esecuzione di incarico: parte terza
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365Non vi è dubbio che la principale novità normativa in tema di rilevanza fiscale dei riaddebiti del professionista è quella prevista alla lettera b) dell’articolo 54, comma 1, Tuir, e cioè la non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi di spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente. Questa norma, peraltro, è stata oggetto dell’ulteriore intervento da parte del D.L. 84/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 17.6.2025. Il cambiamento rispetto alla versione normativa vigente fino al 2024 è significativo posto che:
- vi è una estensione della disciplina dei rimborsi analiticamente addebitati che precedentemente permetteva la deducibilità integrale delle spese di vitto e alloggio senza menzionare nessun altro costo, mentre ora la previsione è estesa a tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, semmai sarà necessario capire se l’oggetto della citata lettera b) sia comunque limitata alle spese sostenute in occasione di trasferta o meno, il che potrà essere chiarito solo con l’intervento di prassi ufficiale;
- si sostituisce la deducibilità integrale del costo (contro la deducibilità delle spese di vitto e alloggio bloccata al rispetto dei parametri del 75% dell’ammontare e del 2% dei compensi) con la più ampia “irrilevanza” delle somme riaddebitate, fermo restando la indeducibilità del costo in capo al professionista.
L’effetto più rilevante di tale cambiamento di prospettiva, come puntualmente rilevato nella Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, si ha sul sistema della ritenuta alla fonte; operazione che era dovuta nel passato nonostante fosse chiaro che il reddito imponibile prodotto dal riaddebito analitico fosse pari a zero, posto che, a fronte di una somma riaddebitata, vi era la stessa somma deducibile come costo sostenuto. Che la ritenuta d’acconto fosse applicabile anche a fronte di un reddito inesistente era emerso chiaramente con la risoluzione n. 49/2013, nella quale, per la prima volta, l’Agenzia ha ammesso la non obbligatorietà di operare la ritenuta laddove, nell’ambito del reddito da lavoro autonomo occasionale, fosse stabilito il mero rimborso dei costi sostenuto dal lavoratore autonomo occasionale. Ma la stessa Risoluzione aveva circoscritto questa possibilità al solo reddito da lavoro autonomo occasionale, dovendosi, per contro, eseguire la ritenuta d’acconto sui rimborsi erogati al lavoratore autonomo abituale, anche in assenza di reddito imponibile.
La novità di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b) è entrata in vigore dal 2025 ed è destinata a rivoluzionare il rapporto tra professionista e committente sul tema dei rimborsi di spesa sostenuti per l’esecuzione dell’incarico.
Può essere utile, al riguardo operare la seguente schematizzazione della casistica che può presentarsi:
- spesa sostenuta dal professionista e analiticamente riaddebitata al committente. È l’ipotesi nella quale il costo, ancorché intestato al professionista va reso indeducibile, mentre il rimborso è irrilevante. Una prima annotazione riguarda il mondo Iva, nel quale il riaddebito è operazione rilevante con aliquota ordinaria, e conseguentemente non vi sono motivi per negare la detraibilità dell’Iva in acquisto sul costo sostenuto. Un secondo elemento da sottolineare è la modalità di pagamento che, in base alla L. 207/2024, comma 81, deve essere eseguito in modo tracciabile a pena di indeducibilità del costo. Le lacune di coordinamento della L. 207/2024 con il D.Lgs. 192/2024 sono state oggetto dell’intervento del citato D.L. 84/2025, che cambia la prospettiva della rilevanza fiscale, affermando, con un nuovo comma 2-bis inserito nell’articolo 54, Tuir, che la assenza di tracciabilità nel pagamento delle spese riaddebitate analiticamente al committente comporta la loro imponibilità, con il ritorno, si presume, dell’obbligo di ritenuta d’acconto. A tutto ciò si aggiunge l’indeducibilità del costo disposta dall’articolo 54-ter, comma 1, che non è stato modificato dal D.L. 84/2025, a cui viene aggiunta una ulteriore indeducibilità “generale” per le spese di trasferta pagate in modo non tracciabile. Una sorta di doppia indeducibilità, il che, ancora una volta, attesta un coordinamento normativo non del tutto corretto. Detto ciò, il pagamento tracciabile diviene essenziale anche nel caso del mancato incasso del rimborso, posto che la sopravvenuta deducibilità del costo è condizionata, appunto, dalla modalità di pagamento;
- spesa sostenuta dal professionista e forfettariamente riaddebitata al committente. In questa ipotesi, il riaddebito torna ad assumere rilevanza ai fini della formazione dell’imponibile e della esecuzione della ritenuta di acconto, essendo questa fattispecie assimilata al compenso. In tale eventualità, non era richiesto il pagamento tracciabile, mentre per effetto del D.L. 84/2025, la disposizione del nuovo comma 6-bis dell’articolo 54-septies (obbligo di pagamento tracciabile) sembra applicabile anche al sostenimento di spese non analiticamente riaddebitate. La deducibilità avverrà in capo al professionista nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 54-septies, Tuir, cioè nel limite del tetto del 75% dell’ammontare sostenuto (per spese di vitto e alloggio) ed il 2% dei compensi incassati nel periodo d’imposta. Resta ferma la deducibilità integrale delle altre spese diverse da vitto e alloggio, ovviamente nel rispetto del principio di inerenza;
- spese per esecuzione dell’incarico direttamente sostenute dal committente. Verificandosi questa ipotesi, il professionista resta del tutto estraneo rispetto al sostenimento della spesa ed è statuito (già dal 2017) che nessun compenso in natura può essere rilevato su colui (professionista stesso) che ha beneficiato del costo. Questa ipotesi si manifesta anche qualora sia il professionista ad eseguire materialmente il pagamento, utilizzando, però, una carta di credito appoggiata su un conto corrente del committente. Infatti, il professionista, benché intestatario della carta di credito, non subisce l’addebito che invece viene accollato direttamente dal committente, il che, si ritiene, configuri una situazione del tutto simile a quella che si manifesterebbe con il pagamento diretto da parte del committente.


