20 Giugno 2025

Rimborsi spese dei professionisti con nuovo obbligo di tracciabilità

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 138 del 17 giugno 2025) del D.L. 17.6.2025, n. 84 (D.L. “Fiscale”) conferma che gli obblighi di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, riguardano solamente le spese sostenute nel territorio dello Stato, e non anche quelle sostenute in altri Paesi. In questo modo, il Governo ha recepito le indicazioni provenienti dal mondo professionale e imprenditoriale che sin da subito avevano evidenziato le difficoltà di garantire la tracciabilità nell’ambito delle trasferte effettuate in altri Stati.

Tuttavia, il citato D.L. 84/2025 contiene anche un ampliamento degli obblighi di tracciabilità soprattutto per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, già oggetto di un’importante riforma ad opera del D.Lgs. 192/2024.

Preliminarmente, si ricorda che uno degli aspetti più rilevanti della riforma delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo ha riguardato proprio la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dal professionista nell’esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente al committente. In particolare, con decorrenza dal periodo d’imposta 2025:

  • l’articolo 54, comma 2, lettera b), Tuir, stabilisce che il riaddebito non concorre alla formazione del reddito del professionista (evitando in tal modo anche l’applicazione della ritenuta dal committente sostituto d’imposta);
  • l’articolo 54-ter, comma 1, prevede che il sostenimento delle predette spese non è deducibile dal reddito di lavoro autonomo, fatte salve specifiche ipotesi di mancato pagamento da parte del committente nelle quali è consentita la deduzione (elencate nei commi 2 e 5 dello stesso articolo 54-ter).

Nell’ambito di queste nuove regole di “neutralità” dei rimborsi spese dei professionisti, l’articolo 1, D.L. 84/2025 interviene inserendo alcune condizioni per garantire l’irrilevanza dei rimborsi stessi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In primo luogo, nell’articolo 54 viene inserito il nuovo comma 2-bis, secondo cui, in deroga all’irrilevanza reddituale dei rimborsi delle spese addebitate al committente in modo analitico, è richiesto che tali spese siano sostenute dal professionista con strumenti di pagamento tracciabili. Più in dettaglio, l’obbligo di tracciabilità è richiesto per le spese, sostenute nel territorio dello Stato, di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea. In buona sostanza, a seguito delle novità inserite dal D.L. 84/2025, le spese sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente devono essere suddivise in due gruppi:

  • quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC, etc.), per le quali il riaddebito analitico al committente è escluso dalla formazione del reddito solo a condizione che il professionista abbia sostenuto tali spese con strumenti tracciabili;
  • le altre spese, quali ad esempio quelle di trasporto mediante servizi pubblici di linea (treni, aerei, metropolitana, bus, etc.), per le quali il riaddebito analitico è in ogni caso escluso dalla formazione del reddito del professionista, anche se sono state sostenute dallo stesso con strumenti di pagamento non tracciabili.

Lo stesso schema, in maniera speculare, è stato introdotto per la deduzione delle spese in questione. Tuttavia, come già detto in precedenza, la deduzione è in generale esclusa dall’articolo 54-ter, comma 1, Tuir, fatte salve le specifiche situazioni nelle quali il committente non ha rimborsato le spese al professionista. Al verificarsi delle condizioni indicate nei commi 2 e 5 dell’articolo 54-ter, Tuir, il nuovo comma 5-bis stabilisce che la deduzione, sempre limitata alle spese di vitto, alloggio e viaggio con autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, è condizionata al sostenimento con mezzi di pagamento tracciabili.

È il caso di osservare, infine, che anche per le spese sostenute dal professionista e riaddebitate in modo forfettario al committente, mentre dal lato “provento” continua ad essere rilevante nella determinazione del reddito, sul fronte della deduzione il nuovo comma 6-bis dell’articolo 54-sexies sembrerebbe richiedere la tracciabilità del pagamento quale condizione per la deducibilità, se riguardanti vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.