19 Novembre 2018

Diritti e obblighi nel Gruppo Iva dopo la circolare 19/E/2018

di EVOLUTION
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L’articolo 1, comma 24, L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l’articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa dei diritti e degli obblighi nell’ambito del Gruppo Iva alla luce del recente Principio di diritto n. 7 ma soprattutto della circolare 19/E/2018.

L’articolo 70-quinquies, D.P.R. 633/1972 prevede che:

  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo Iva:
  • nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo Iva, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell’Iva;
  • nei confronti di un soggetto che non ne fa parte, si considerano effettuate dal Gruppo Iva;
  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte, si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva.

Secondo la circolare 19/E/2018, tali principi valgono anche per le importazioni/esportazioni e gli acquisti/cessioni intracomunitarie posti in essere da membri del Gruppo verso l’”esterno”, che si reputano effettuate da e verso il Gruppo stesso.

Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia Iva sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo Iva. In particolare, il Gruppo Iva assume gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo.

Invece, i singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di Iva con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo Iva ovvero successivamente alla sua cessazione.

Per quanto, nello specifico, concerne la detrazione dell’imposta, con riguardo alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che sono effettuate nel periodo che intercorre tra l’esercizio dell’opzione e l’effettiva costituzione del Gruppo, è necessario – al fine del corretto esercizio del diritto alla detrazione – verificare quale sia il soggetto (Gruppo Iva o partecipanti al Gruppo) in capo a cui si sia verificata la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura.

Il diritto all’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva, ai sensi dall’articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972, è esercitato:

  • dal Gruppo Iva, anche ove maturato dai singoli partecipanti nell’anno antecedente l’ingresso;
  • dai singoli partecipanti a seguito della cessazione del Gruppo Iva, in proporzione alle operazioni, a ciascuno di essi riferibili, che ne hanno costituito il presupposto.

Pertanto, il Gruppo Iva, già dal primo anno di efficacia dell’opzione per la sua costituzione, può beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante al Gruppo medesimo e, dunque, nei limiti dell’ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo Iva. In considerazione della peculiarità del meccanismo degli acquisti senza applicazione dell’imposta, la circolare AdE 19/E/2018 ha chiarito che è ammessa la presentazione delle dichiarazioni d’intento anche da parte dei singoli partecipanti al Gruppo, che dovranno indicare nella citata dichiarazione di intento, unitamente al proprio codice fiscale, il numero di partita Iva del Gruppo.

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 7 del 19 ottobre 2019, ha affermato che il Gruppo Iva, soggetto passivo d’imposta unico che ingloba la soggettività dei membri, deve calcolare il pro-rata di detrazione come ogni altro soggetto passivo d’imposta e dunque, secondo le previsioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. 633/1972.

Nel primo anno di operatività la detrazione del Gruppo Iva è determinata in base ad un pro-rata determinato presuntivamente. È salvo il conguaglio alla fine dell’anno.

Il calcolo del pro-rata provvisorio del Gruppo Iva va effettuato impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere dallo stesso per il tramite dei suoi membri.

Ancora, qualora il Gruppo Iva comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.

Infine, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell’articolo 70-quinquies (introdotti dall’articolo 1, comma 984, L. 205/2017) contengono le regole dedicate alla stabile organizzazione all’interno del Gruppo Iva.

È previsto che:

  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (4-bis);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte (4-ter);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del Gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte (4-quater);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo Iva, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal Gruppo Iva costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (4-quinquies);
  • la base imponibile delle operazioni di tutte queste operazioni è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972 (4-sexies).

Da quanto detto deriva che in seguito all’adesione al Gruppo Iva, assumono rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese o ricevute tra una casa madre e una stabile organizzazione. Pertanto, in caso di adesione ad un Gruppo Iva, non trova applicazione il principio secondo cui la stabile organizzazione e casa madre estera costituiscono un solo ed unico soggetto passivo (circolare AdE 19/E/2018).

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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