Le cause di decadenza dall’IRES premiale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa disciplina dell’IRES premiale, introdotta in via transitoria per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (generalmente il 2025 per i soggetti “solari”), prevede una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES. Tale agevolazione, attuata dal D.M. 8 agosto 2025, è subordinata al rispetto di precise condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile, agli investimenti rilevanti e all’incremento occupazionale. Inoltre, il mantenimento del beneficio è vincolato al rispetto di alcune cause di decadenza (c.d. recapture rule), le quali, se verificate, comportano la perdita integrale dell’agevolazione. L’art. 7, D.M. 8 agosto 2025, stabilisce le regole di attuazione delle 2 principali ipotesi di decadenza e le modalità di recupero del beneficio fruito.
La prima causa di decadenza è legata alla gestione dell’utile vincolato. Infatti, i soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione qualora la quota di utile accantonata (pari almeno all’80% dell’utile del 2024), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (entro il 31 dicembre 2026 per i soggetti solari). Al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, tali importi e le loro variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto.
Un aspetto importante riguarda l’ordine di utilizzo delle riserve nel caso di copertura perdite o distribuzione di riserve in presenza del vincolo fiscale. L’art. 7, comma 2, lett. b), D.M. 8 agosto 2025, stabilisce che si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l’utile accantonato, ai sensi dell’art. 4, comma 2. Anche nel caso di distribuzione di riserve, l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in videoconferenza, ha ritenuto che operi una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva. Pertanto, l’importo distribuito è imputato preventivamente alla parte di riserva pregressa e non soggetta a vincolo fiscale. Ad esempio, se nel 2026 viene distribuita una riserva straordinaria formata in parte dall’utile 2024 accantonato (vincolato) e in parte da utili pregressi (non vincolati), l’importo distribuito viene imputato prima alla parte pregressa.
La seconda causa di decadenza riguarda la “dismissione” dei beni strumentali agevolati, che si verifica qualora i beni oggetto degli investimenti rilevanti (di cui all’art. 5 del Decreto) siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o siano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto. Queste fattispecie causano decadenza se si verificano entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. Questo periodo è definito come il “periodo di sorveglianza”. Ad esempio, per gli investimenti realizzati nel 2025, il periodo di sorveglianza termina entro il 2030; per quelli realizzati nel 2026, entro il 2031.
La decadenza è disattivata se, in caso di realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, l’impresa provvede alla sostituzione del bene originario nello stesso periodo d’imposta. Il bene sostitutivo deve avere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste, e l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione (e la riduzione dei consumi energetici, se applicabile) devono essere attestate.
Il verificarsi di una delle cause di decadenza (distribuzione di utile accantonato oltre soglia o estromissione/delocalizzazione dei beni) comporta la perdita integrale del beneficio. Il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con l’applicazione dell’aliquota ordinaria. Tale versamento deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.


