22 Gennaio 2015

Check list per l’asseverazione dei crediti tributari diversi dall’Iva

di Leonardo Pietrobon
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Secondo quanto stabilito dal comma 574 dell’articolo 1, i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Sulla base della disposizione normativa sopra riportata, quindi, la situazione può essere rappresentata dalla seguente tabella riepilogativa:

Tipo di compensazioni

Adempimenti necessari

Compensazione di crediti di imposte dirette fino ad un massimo di € 15.000

Nessun adempimento, la compensazione è libera.

Compensazione di crediti di imposte dirette eccedenti l’importo di € 15.000

Necessità di apposizione del visto di conformità nel modello dichiarativo.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 28/E/2014, al fine del computo del limite di € 15.000, non vanno conteggiate le compensazioni operate nell’ambito della medesima imposta, ancorché effettuate utilizzando il mod. F24. Così, ad esempio, l’utilizzo in compensazione del credito Irpef (codice tributo “4001”) per versare l’acconto Irpef (codici tributo “4033” o “4034”) non concorre al superamento del limite.

Nel caso di crediti riferiti ad imposte diverse che scaturiscono dalla medesima dichiarazione, il limite di € 15.000 va verificato per ogni singola imposta.

Una prima differenza rispetto alla compensazione del credito iva è costituita dal fatto che la compensazione di crediti diversi dall’Iva non presuppone il preventivo invio del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Come si legge dal richiamato dettato normativo, i crediti oggetto di monitoraggio e di eventuale certificazione sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in particolare il credito:

  • Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
  • per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. Unico PF e maggiorazione Ires  derivante dal mod. Unico SC;
  • per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, Ivie e Ivafe);
  • Irap derivante dalla relativa dichiarazione;
  • per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770.

In merito ai controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità, la C.M. n. 28/E2014 precisa che gli stessi corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, ossia a quelli effettuati dall’Agenzia delle entrate in sede di controllo formale delle dichiarazioni.

Ai fini del rilascio del visto di conformità, è pertanto necessario:

  1. per la generalità dei contribuenti, il riscontro che i dati esposti nella dichiarazione corrispondano alla relativa documentazione e in particolare:
  • il riscontro dei versamenti effettuati, nonché dello scomputo delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta;
  • che siano rispettate le disposizioni in materia di oneri deducibili e detraibili;
  1. per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alla dichiarazione redditi, Irap e mod. 770, va altresì verificata:
  • la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • la “corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione”. In pratica deve essere verificato che il contenuto delle fatture corrisponda a quanto indicato nelle scritture contabili e che quanto indicato nelle scritture sia confluito nella dichiarazione redditi / IRAP.

Si ipotizzi che dalla dichiarazione dei redditi emergano due crediti d’imposta: uno a titolo di Irpef di ammontare pari a 20.000 euro, e uno a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 4.000 euro. Nel caso in cui il contribuente, ad esempio, utilizzi in compensazione il credito Irpef per un ammontare pari a 13.000 euro e il credito a titolo di cedolare secca per un ammontare pari a 3.000 euro, non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 15.000 euro anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a 16.000 euro.

Di seguito seguendo le indicazioni dell’Agenzia viene riportata la check list da utilizzare per l’attestazione del credito.

Mod. UNICO 2014 PF / SP

  • esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
  • corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento / diminuzione indicate nelle dichiarazioni fiscali

 

Mod. UNICO 2014 SC

  • esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili;
  • corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF ed alla relativa documentazione;
  • controllo documentale delle detrazioni;
  • controllo documentale dei crediti d’imposta;
  • riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. UNICO dell’anno precedente;
  • controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
  • controllo delle ritenute d’acconto;
  • controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti in acconto e a saldo;
  • controllo delle perdite pregresse.

 

Mod. IRAP 2014

  • esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione;
  • riscontro delle deduzioni IRAP con la relativa documentazione;
  • riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dal mod. IRAP dell’anno precedente;
  • controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
  • controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24 per i versamenti in acconto e a saldo.

  

Mod. 770 2014 Semplificato / Ordinario

  • esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori;
  • riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni;
  • controllo dei totali delle ritenute;
  • controllo delle compensazioni effettuate nell’anno;
  • controllo dei pagamenti effettuati con il mod. F24.