Dichiarazione Imu entro il 30 giugno
di Laura MazzolaScade lunedì 30 giugno 2025 il termine di invio della dichiarazione Imu relativa all’anno 2024.
In particolare, entro il 30 giugno deve essere presentato il modello Imu/Impi, solo se nell’anno precedente sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo e se tali circostanze non sono conoscibili autonomamente dal Comune di competenza.
Ne deriva che i requisiti per cui sorge l’obbligo dichiarativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 769, L. 160/2019, riguardano variazioni, non conoscibili dall’Amministrazione locale, che comportano un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Esemplificando, le circostanze da dichiarare, riferite al 2024, sono le seguenti:
- immobile oggetto di locazione finanziaria;
- immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti giuridici interessati da operazioni straordinarie di fusione, incorporazione o scissione;
- riunione di usufrutto non dichiarata in Catasto;
- estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi e diritto di superficie non dichiarata in Catasto;
- acquisto di un diritto reale di godimento sull’immobile per effetto di Legge;
- cessazione di un diritto reale di godimento sull’immobile per effetto di Legge;
- immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale;
- terreno agricolo divenuto fabbricabile, se il Comune non ha predeterminato il valore venale dell’area o il contribuente non si è adeguato a tale valore;
- area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato o per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- variazione del valore venale dell’area edificabile posseduta, se il Comune non ha predeterminato il valore venale dell’area o il contribuente non si è adeguato a tale valore;
- fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto e interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
- immobile esente da Imu, quale fabbricato con destinazione ad usi culturali, terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (comprese le società agricole), fabbricato costruito e destinato dall’impresa costruttrice alla vendita (finché permane tale destinazione e non sia di fatto locato), immobile occupato abusivamente da terzi, immobile che ha perso o acquistato il diritto all’esenzione da Imu;
- immobile per il quale è prevista una riduzione dell’Imu dovuta, quale fabbricato di interesse storico o artistico, fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, unità immobiliare concessa in comodato a parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale (a determinate condizioni), unità immobiliare ad uso abitativo non locata o concessa in comodato e posseduta in Italia da titoli di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
- immobile assimilato all’abitazione principale, quale immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, immobile assegnato al genitore affidatario, fabbricato di civile abitazione destinato ad alloggio sociale e adibito ad abitazione principale, un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ovvero rimasto inutilizzato o non adibito ad abitazione principale.
Come indicato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 37385/2022, richiamata dalle istruzioni ministeriali, “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.
Infine, si evidenzia che, in presenza di determinati requisiti di cui all’articolo 11, D.L. 65/2025, per i contribuenti che al 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o operativa in immobili danneggiati dalla crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è prevista la sospensione dei termini di versamento e collegati agli adempimenti tributari in scadenza dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
Per tali soggetti la dichiarazione Imu/Impi, relativa all’anno 2024, deve essere presentata entro il 10 dicembre 2025.


