Rottamazione-quinquies: non gioca il c.d. ristretto o lieve inadempimento
di Gianfranco AnticoEssendo giunta alla quinta edizione, la c.d. Rottamazione – che consente di definire i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi all’omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza – può ormai essere annoverata fra gli istituti deflattivi ordinari.
La Legge di bilancio 2026 – art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 – ha, quindi, riaperto il cantiere della riscossione, pur escludendo espressamente, per la prima volta, i debiti derivanti da attività di accertamento (cfr. pure FAQ n. 5 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Tali debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni (sono esclusi pure gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).
Il piano di pagamento è rimesso al debitore, che può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:
- la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applica l’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
In ordine all’inefficacia della definizione, oggi la definizione non produce effetti, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
- dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Nell’ipotesi di inefficacia della Rottamazione-quinquies (cfr. pure FAQ n. 15 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione):
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
- i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973.
Rispetto al passato, pertanto, non gioca il “diverso” lieve inadempimento, che consentiva in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, non superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la possibilità di ritardare il pagamento.
Né a maggior ragione può essere invocato il c.d. lieve inadempimento di cui all’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, che prevede la possibilità di sanare nelle ipotesi di ritardi non superiore a 7 giorni (oltre al possibile insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro).


