3 Febbraio 2026

Rimborsi chilometrici dei professionisti: la modalità di calcolo

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il trattamento fiscale ai fini delle imposte sul reddito applicabile agli automezzi e in particolare alle autovetture professionali, quindi acquistate spendendo la partita IVA del professionista o dello studio associato, è tutt’altro che favorevole, comportando una forte limitazione alla deducibilità di tutte le spese relative al mezzo.

Ciò, purtroppo, indipendentemente dall’uso effettivo dell’autovettura e dunque a nulla rilevando che il mezzo sia destinato per 5 giorni della settimana su 7 a spostamenti per scopi professionali.

Anche per questa ragione, la pratica professionale è da sempre alla ricerca di modalità di gestione alternative delle autovetture utilizzate per lo svolgimento dell’attività.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4226/2025 ha dato una svolta al riguardo, stabilendo l’integrale deducibilità dei rimborsi chilometrici corrisposti dallo studio associato agli associati, a ristoro degli spostamenti effettuati a fini professionali con utilizzo dell’autovettura personale.

La pronuncia ha affermato il principio di diritto secondo cui «Ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale».

Con ciò la soluzione dell’utilizzo per scopi professionali dell’autovettura privata del professionista potrebbe risultare fiscalmente più vantaggiosa rispetto all’utilizzo dell’autovettura aziendale, siccome il rimborso chilometrico:

  • da una parte, è deducibile per il rimborsante;
  • dall’altro, non è imponibile in capo al percettore.

Va da sé che la deducibilità piena del rimborso chilometrico deve essere supportata da idonea documentazione probante l’effettiva inerenza. Ad esempio, è opportuno che l’associato compili delle schede che colleghino il singolo rimborso con lo specifico incarico professionale o, comunque, con la singola trasferta.

Ciò peraltro è funzionale anche a consentire il monitoraggio della modalità di calcolo del singolo rimborso, l’entità del quale dipende dal “costo di esercizio del veicolo”, inteso come l’insieme delle spese che l’automobilista sostiene per l’uso del veicolo, più le quote di ammortamento (quota capitale e quota interessi) del capitale necessario all’acquisto del veicolo stesso, ammortizzato in un determinato periodo d’uso espresso in Km (vita tecnica).

Il complesso delle spese d’uso più le quote d’ammortamento, riferito ad alcuni valori convenzionali standard di percorrenza media annua, fornisce l’ammontare complessivo del costo di esercizio di un veicolo espresso in “euro per Km”.

In particolare, ai fini del calcolo del costo per km di esercizio, le spese di gestione sono suddivise in 2 gruppi fondamentali:

  1. costi annui non proporzionali alla percorrenza, rappresentati unitariamente da un valore di costo per km che si riduce con l’incremento dei Km percorsi nell’anno in quanto i costi fissi si ripartiscono in un arco più ampio di Km (costo per Km = somma costi non proporzionali/percorrenza media annua);
  2. costi annui proporzionali alla percorrenza, quindi basati sul grado di impiego del veicolo, rappresentati unitariamente da un valore di costo per Km costante.

Dalle linee guida rinvenibili dal sito Dell’ACI (https://costikm.aci.it/home), si apprende che i costi annui non proporzionali alla percorrenza sono composti da:

  • quota interessi sul capitale di acquisto;
  • tassa automobilistica;
  • assicurazione RCA;

Invece, i costi annui proporzionali alla percorrenza sono composti da:

  • quota “Ammortamento capitale” in euro per Km;
  • carburante;
  • pneumatici;
  • manutenzione e riparazioni.

Il costo per Km di esercizio è dato dalla somma tra il costo per Km riferito ai costi annui non proporzionali alla percorrenza e il costo per Km riferito ai costi annui proporzionali alla percorrenza.

Il rimborso chilometrico deriva dal prodotto tra il costo per Km di esercizio e i Km effettivamente percorsi per la trasferta.