5 Dicembre 2025

Acconto IVA 2025: modalità di calcolo e regole di versamento

di Viviana Grippo
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La scheda di FISCOPRATICO

Il prossimo 29 dicembre 2025scade il termine, salvo ravvedimento, per il versamento dell’acconto IVA sulla liquidazione IVA del mese di dicembre o del quarto trimestre (liquidazione annuale).

L’acconto versato originerà un credito verso l’Erario che verrà stornato in fase di liquidazione mensile del mese di dicembre (entro il 16 gennaio successivo) o in sede di liquidazione annuale (all’interno della dichiarazione IVA annuale, a seconda che l’azienda liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale).

Per la determinazione dell’acconto possono essere eseguite 3 metodologie alternative:

  • storico, l’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente;
  • analitico, l’acconto è determinato con una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre effettuata sulla base delle operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
  • previsionale, l’acconto è pari all’88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto:

  • i soggetti che hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività;
  • i soggetti che hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta;
  • i soggetti che, pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta;
  • i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro;
  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli “di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972”
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le Associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo,
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.

L’acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi neanche nel caso di liquidazione trimestrale, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA mensilmente;
  • 6035, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’IVA trimestralmente.

Avvenuto il pagamento la rilevazione contabile sarà la seguente:

Erario c/Iva (sp)            a                      Banca c/c (sp)

Anche l’acconto IVA può essere oggetto di compensazione.

Possono verificarsi anche dei casi particolari che possiamo dettagliare nella tabella che segue:

Trasformazione di S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.a.p.a. in società semplice L’acconto IVA 2025 non sarà dovuto qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa –  In caso di assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2025, l’acconto IVA per il 2025 non sarà dovuto qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2025;
–  nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata andrà versato l’acconto IVA.
estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale –  Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2025, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2025;
–  se a seguito dell’estromissione sia stata contestualmente cessata l’attività non sarà dovuto l’acconto se viene utilizzato il metodo storico.
 

Sulle somme non versate si rende applicabile la sanzione amministrativa che, per errori commessi dal 1° settembre 2025, ammonta al 25% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. È, altresì, possibile ridurre il carico sanzionatorio, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.