4 Dicembre 2025

Legge di bilancio 2026: novità per i bonus edilizi

di Elisa de Pizzol
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio 2026, ormai definita nei suoi tratti essenziali, si limita a prolungare alcune agevolazioni in scadenza. Una continuità che però non elimina — anzi, in certi casi amplifica — una serie di nodi applicativi e rischi interpretativi.

Di seguito si espongono alcuni aspetti da monitorare entro fine anno, considerando che dicembre è proprio il mese in cui si controlla di aver rispettato tutti gli adempimenti e si cerca di approntare senza indugio gli eventuali rimedi ancora esperibili.

Come anticipato, la Manovra ha confermato anche per l’anno prossimo l’impianto degli sconti fiscali previsto per gli interventi edilizi nel 2025: il Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus e il Sismabonus avranno un’aliquota del 50% di detrazione per i lavori su abitazioni principali con spese sostenute dai titolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sull’immobile principale; la detrazione scenderà al 36% negli altri casi.

È prevista, poi, la fine della maxi-agevolazione di cui al Superbonus, con alcune eccezioni per le Regioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpite dal terremoto: permane per questi territori con aliquota al 110%, ma solo con domanda per il contributo alla ricostruzione presentata prima del 30 marzo 2024.

Prorogato pure il Bonus Mobili al 50%, l’agevolazione dedicata ad arredi ed elettrodomestici, con tetto di spesa a 5.000 euro, mentre incontra un fermo il Bonus Barriere architettoniche al 75%, anche se non è escluso un cambiamento in fase di definizione dei dettagli della Manovra.

Bisogna, poi, considerare le soglie previste per le spese sostenute a partire dal 2025 per i redditi superiori a 75.000 euro, con ulteriore riduzione di detraibilità sopra la soglia di 100.000 euro (art. 16-ter, TUIR).

Come visto, quelle adottate dalla Manovra 2026 sono in sostanza conferme di quanto già previsto per il 2025.

La proroga delle aliquote 50% e 36% per le ristrutturazioni elimina, così, la necessità di fare pagamentiforzatientro il 31 dicembre 2025 solo per salvare l’aliquota più alta. In altre parole, non è più necessario affrettarsi a pagare acconti entro fine anno per bloccare l’aliquota al 50% o al 36%, in quanto la stessa percentuale si applicherà anche alle spese sostenute nel 2026. Il criterio di cassa resta invariato, ma non c’è più il rischio di perdere l’aliquota per semplice slittamento dei pagamenti all’anno successivo.

Restano, comunque, altre cautele che i professionisti devono adottare per tutelare, oltre agli interessi dei clienti, anche i propri. Alla luce dei futuri controlli, infatti, è importante verificare il lavoro svolto e approntare tutti i meccanismi ancora possibili per sfruttare al meglio i benefici e rimediare a eventuali dimenticanze ed errori.

Ad esempio, è bene considerare con estrema attenzione il profilo delle responsabilità.

Al di là dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, si registra purtroppo una casistica numerosa di richieste di risarcimento a opera di contribuenti verso professionisti che hanno rilasciato asseverazioni o visti di conformità, ad esempio perché i primi si sono visti negare dagli istituti di credito l’acquisto dei crediti fiscali relativi ai diversi bonus edilizi utilizzati.

In tali situazioni, non è raro riscontrare che il professionista si sia assunto la responsabilità del caso senza aver adeguatamente appurato se l’errore sia davvero frutto di una propria mancanza o piuttosto di una ricostruzione errata operata dalle società di consulenza (le c.d. Big Four) di cui si è avvalso l’Istituto per valutare se acquistare o meno i crediti in questione e se il rifiuto è avvenuto per ragioni normative o per “paletti” autoimposti da tali società. Spesso, infatti, i dinieghi delle piattaforme non nascono da un vizio giuridico vero e proprio, ma da filtri burocratici estranei alla normativa, controlli, checklist interne, policy ultra-prudenziali di tali società. Tutti elementi che il contribuente interpreta subito come “errore del professionista”, e che quest’ultimo, se non è attento a ricostruire i fatti, rischia di assumersi senza fondato motivo. In questi casi è quindi opportuno valutare attentamente i presupposti delle richieste risarcitorie.

In quest’ambito, altra precisazione importante attiene alle polizze assicurative stipulate da parte dei professionisti, asseveratori o vistatori. In particolare, è necessario prestare attenzione alla copertura assicurativa conclusa: solo con la specifica clausoladeeming clause” la copertura scatta già al verificarsi dell’errore, garantendo così l’assicurato anche per sinistri che, pur non essendo ancora stati formalizzati, sono stati denunciati all’assicuratore dal professionista; diversamente, in presenza di copertura su sola baseclaims made” la copertura si attiva unicamente a seguito della denuncia formale del sinistro da parte di un terzo, che deve avvenire durante la validità della polizza. Questo comporta che se l’assicurato ricevesse una richiesta di risarcimento dopo la scadenza della polizza “claims made” non rinnovata, la compagnia assicurativa non sarebbe tenuta a coprire il sinistro, anche se l’evento dannoso si è verificato durante il periodo di validità della polizza. Per tutelarsi è quindi fondamentale che i professionisti che sottoscrivono polizze di tipo “claims made” siano consapevoli di questo rischio e valutino 2 opzioni: inserire nella polizza la clausola specifica “deeming clause” oppure stipulare una copertura postuma, che copra le denunce per eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, ma presentate dopo la sua scadenza.

Un altro ambito che merita attenzione è quello attinente ai controlli da effettuare in presenza di opere edilizie con importo superiore a 70.000 euro.

In proposito, si ricorda che da maggio 2022, sia i contribuenti che intendono usufruire dei benefici fiscali con riferimento agli interventi di ristrutturazione, di Ecobonus, di Sismabonus e di Superbonus, sia coloro che appongono il visto di conformità, devono continuare a verificare che nel contratto di affidamento dei lavori sia espressamente indicato il CCNL applicato referito al settore edile, pena il venir meno dei benefici fiscali (comma 43-bis dell’art. 1, Legge n. 234/2021, e precisazioni della circolare n. 19/E/2022, punto 8). Per ovviare all’eventuale lacuna presente nel contratto d’appalto stipulato tra impresa e contribuente ed evitare così la perdita del bonus, potrebbe essere fatto un addendum al contratto originario ed essere così inserita l’indicazione dello specifico CCNL del settore edile applicato. Contribuenti e professionisti verificheranno poi che la stessa indicazione dei contratti collettivi sia presente anche nelle fatture. In caso di mancata indicazione, comunque, la regolarizzazione è più semplice, bastando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

Tali incombenze sono senz’altro appannaggio del contribuente che richiede i benefici fiscali. Devono, tuttavia, essere appurate pure da chi rilascia il visto di conformità in quanto, in loro assenza, il visto non può essere rilasciato correttamente. Il professionista, quindi, in caso di mancata indicazione dei contratti collettivi nell’accordo e nelle fatture farà in modo che venga integrato se possibile l’originario contratto di appalto e che il cliente si faccia rilasciare dall’impresa la dichiarazione sostitutiva, evitando così di far perdere il beneficio fiscale al proprio cliente e di vedersi comminate direttamente delle sanzioni.

Alla luce dei connotati ormai stabili del capitolo dedicato ai bonus casa all’interno della Legge di bilancio 2026 è, quindi, importante effettuare una valutazione che consideri sia quanto fatto sia ciò che si intende fare, con l’obiettivo di pianificare al meglio il futuro su una materia che negli ultimi anni ha conosciuto fin troppi cambiamenti normativi.