Composizione negoziata e misure cautelari: estensione delle misure ai soci illimitatamente responsabili e ai fideiussori
di Luca ScaccagliaLa composizione negoziata, oggi ormai lo strumento principale utilizzato per la ristrutturazione delle imprese in crisi, tra i vari attori trova spesso anche la presenza di soci illimitatamente responsabili in caso di società di persone o di fideiussori.
Ciò comporta, in determinate casistiche, l’esigenza di ottenere una particolare misura, a volte qualificata come protettiva altre come cautelare, volta ad inibire ai creditori di agire nei confronti dei soci con responsabilità patrimoniale illimitata nonché dei fideiussori (o di escutere la fideiussione) nelle more della composizione negoziata.
Una prima problematica che è stata affrontata è stata appunto la natura di questa misura, se protettiva o cautelare. La differenza non è di poco conto, in quanto la misura protettiva ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII è efficace dalla sua pubblicazione e deve solo essere confermata dal Tribunale, mentre la misura cautelare deve invece essere concessa (ed eventualmente i suoi effetti sono suscettibili di anticipazione qualora, al ricorrere dei relativi presupposti, venga concessa inaudita altera parte).
Sul punto pare convincete l’orientamento per cui una tale misura debba essere qualificata come cautelare. Ad esempio, di recente si è espresso in tal senso il Tribunale di Bologna affermando quanto segue: “Ha natura cautelare e non protettiva la misura avente ad oggetto l’estensione della protezione prevista dagli articoli 18 e 19 CCII al patrimonio del socio illimitatamente responsabile, concessa al fine di inibire l’estemporanea aggressione dello stesso da parte dei singoli creditori sociali e di garantire il buon esito delle trattative e il risanamento dell’impresa” (cfr. Trib. Bologna, 22 settembre 2025, Est. Mirabelli).
Ciò premesso sulla natura della misura, nel merito la stessa ha trovato accoglimento tutte le volte in cui, in sintesi, il risanamento dell’impresa in qualche modo dipendeva anche dal patrimonio dei soci o dei fideiussori, in quanto essi, con beni personali estranei alla società, si impegnavano a fornire un qualche tipo di supporto economicamente apprezzabile all’impresa e ai creditori di essa.
In particolare, meritano di essere evidenziate le seguenti pronunce:
- Tribunale di Torino, 22 dicembre 2023, Est. Pittaluga (in dirittodellacrisi.it): “la nozione di debitore può ricomprendere sia la società di persone ricorrente che il socio illimitatamente responsabile in ragione dell’imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci (illimitatamente responsabili), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicché i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi e, per la struttura delle società personali, il debito della società resta essenzialmente un debito che fa capo anche al singolo socio (illimitatamente responsabile). Ne consegue che può essere disposta la misura del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, oltre che sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa, ferma l’impossibilità di pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza”;
- Tribunale di Torino, 1 febbraio 2024, Pres. Rel. Nosengo, (in ristrutturazioniaziendali.it) “dato atto che i ricorrenti si sono impegnati ad apportare a favore dei creditori, subordinatamente all’omologazione del concordato che la s.a.s. intende presentare, risorse di pari importo al controvalore effettivo degli immobili di loro proprietà; preso atto, pertanto, del concreto e diretto coinvolgimento degli ex soci (illimitatamente responsabili ex art. 2267 c.c. a seguito della trasformazione della s.n.c. in s.a.s.; ritenuto che l’eventuale aggressione del patrimonio degli ex soci rischierebbe di pregiudicare la fattibilità del piano di concordato risultando tale patrimonio strumentale alla realizzazione della soluzione concordataria prospettata; dato atto che la finalità delle misure protettive è proprio quella di salvaguardare il buon esito delle trattative assunte e dell’attività svolta per la regolazione della crisi (…) confermando le misure protettive ex art. 54 secondo e quarto comma CCII anche sul patrimonio dei signori…”.
- Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, Est. Vettore, (in www.dirittodellacrisi.it): “nella composizione negoziata della crisi di impresa, è legittimo estendere le misure protettive e cautelari anche in favore di garanti e soci illimitatamente responsabili, disponendo il citato divieto, non già sul solo patrimonio dell’impresa bensì finanche sui beni, altrui, mediante o nei quali il debitore esercita l’attività di impresa”;
- Tribunale di Vicenza, 19 giugno 2025, G.D. Ciutto (in ristrutturazioniaziendali.it): in questa pronuncia il Tribunale di Vicenza ha ammesso la possibilità di estendere il divieto di azioni esecutive e cautelari anche al patrimonio del socio accomandatario, pur in presenza di debiti personali, qualora questi si sia impegnato a contribuire significativamente con finanza esterna al piano di risanamento della società. Secondo il Giudice, tale misura non va qualificata come “misura protettiva” in senso stretto, non avendo ad oggetto il patrimonio dell’impresa debitrice, bensì come misura cautelare atipica, riconducibile all’art. 2, lett. q), CCII.
Anche la estensione delle misure protettive ai garanti e fideiussori è stata generalmente ammessa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025, Est. Bruno, in www.ristrutturazioniaziendali.it; Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023 Est. Vettore, in www.dirittodellacrisi.it, Tribunale di Mantova, 28 giugno 2024, Est. Bernardi, in www.ristrutturazioniaziendali.it).
E infatti, nell’ipotesi in cui i garanti della società si siano resi parte attiva nella procedura di composizione della crisi ed abbiano messo i propri beni a disposizione del ceto creditorio, è ritenuto possibile chiedere al Tribunale che ai creditori venga fatto divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari o di acquisire diritti di prelazione se non concordati, oltre che nei confronti dell’imprenditore anche nei confronti dei garanti stessi.
Per quanto attiene poi i risvolti pratici di questa misura cautelare, è interessante quanto di recente affermato dal Tribunale Bologna (cfr. Trib. Bologna, 22 settembre 2025, Est. Mirabelli). sul ruolo dell’Esperto nel monitorare che la protezione del patrimonio di soci illimitatamente responsabili e fideiussori non si traduca in un abuso per i creditori. A tal proposito il Tribunale ha affermato che rientra tra i doveri dell’Esperto quello di monitorare il procedimento di vendita dei beni di proprietà del socio illimitatamente responsabile e coobbligato in solido con la società debitrice, nonché di verificare che i proventi derivanti da tali vendite siano effettivamente destinati al risanamento dell’impresa. A tal fine, secondo il Tribunale, l’Esperto può pretendere l’assunzione di impegni giuridici e l’attivazione di meccanismi idonei a garantire la corretta destinazione delle risorse (come, ad esempio, il deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni in un escrow vincolato).


