Compensazione dei crediti emergenti dalla dichiarazione
di Alessandro BonuzziLa chiusura definitiva delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, finalizzata all’invio dei modelli all’Agenzia delle Entrate, può comportare la necessità di un’attenta valutazione sulla modalità di utilizzo dei crediti ivi emergenti, soprattutto se di importo rilevante.
L’opzione è tra il rimborso e l’utilizzo in compensazione per l’assolvimento tramite modello F24 anche di altre tipologie di imposte, di contributi oppure di premi INAIL.
L’utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti IRPEF, IRES, IRAP e per imposte sostitutive, è sempre “libero” per importi non superiori a 5.000 euro annui. Diversamente, la compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro annui richiede:
- l’apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’ 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997, nella dichiarazione dalla quale emerge il credito;
- la preventiva presentazione della dichiarazione stessa, dovendo tener conto che l’utilizzo del credito oltre soglia può avvenire solo una volta che siano decorsi 10 giorni.
Il limite di 5.000 euro, tuttavia, è innalzato, sulla base del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11.04.2025:
- a 20.000 euro, per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 8 per l’anno relativo alla dichiarazione ovvero 8,5 considerando la media dei punteggi per l’anno della dichiarazione e per quello precedente;
- a 50.000 euro, per i contribuenti con punteggio ISA almeno pari a 9 per l’anno relativo alla dichiarazione ovvero 9 considerando la media dei punteggi per l’anno della dichiarazione e per quello precedente.
Inoltre, i soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale beneficiano automaticamente del regime premiale ISA; pertanto, per essi trova applicazione l’esonero del visto di conformità fino a 50.000 euro.
Le soglie di 5.000/20.000/50.000 euro guardano all’ammontare utilizzato in compensazione orizzontale, a nulla rilevando l’ammontare del credito risultante dalla dichiarazione. Non assume, dunque, rilevanza, ai fini del computo del tetto, l’utilizzo del credito in F24 per il pagamento di debiti riferiti alla medesima tipologia di imposta (c.d. compensazione verticale).
Va altresì considerato che i limiti di utilizzo riguardano ciascuna singola imposta emergente dalla corrispondente dichiarazione.
Va da sé che l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione – che, come detto, deve avvenire almeno 10 giorni prima della presentazione del modello F24 – si verifica anche in caso di esonero dall’apposizione del visto di conformità per effetto di un punteggio ISA “affidabile” o dell’adesione al Concordato preventivo biennale.
Da tutto ciò ne consegue, ad esempio, che il credito IRPEF emergente dal modello Redditi 2025 relativo al periodo d’imposta 2024 presentato il 31.10.2025, può essere generalmente utilizzato in compensazione orizzontale per un importo superiore a 5.000 euro a partire dal 10.11.2025.
Da ultimo, è solo il caso di ricordare che la limitazione temporale al decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale il credito emerge, riguarderebbe anche l’utilizzo in compensazione dei crediti contributivi per qualsiasi importo, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 241/1997; tuttavia, il provvedimento che avrebbe dovuto dare attuazione a questa disciplina non è ancora stato emanato con la conseguenza che la stessa risulta di fatto sospesa.

