20 Ottobre 2025

Limiti applicativi dell’aliquota IVA ridotta per i servizi accessori all’alloggio

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Con le conclusioni presentate il 25 settembre 2025 nelle cause riunite da C-409/24 a C-411/24, l’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE ha esaminato i limiti applicativi dell’aliquota IVA ridotta prevista per le prestazioni di servizi accessorie all’alloggio.

La normativa al vaglio è quella tedesca, in base alla quale l’aliquota agevolata prevista per le prestazioni di servizi di alloggio temporaneo non si applica alle prestazioni che non sono direttamente funzionali alla locazione, anche se sono remunerate dal corrispettivo versato per la locazione.

La questione che il giudice tedesco intende chiarire è se le strutture ricettive sono tenute ad applicare l’aliquota ordinaria a prestazioni quali il servizio di prima colazione, il parcheggio, l’accesso al centro benessere e la messa a disposizione del WiFi, nonostante si tratti di prestazioni accessorie rispetto all’alloggio temporaneo, soggetto all’aliquota ridotta.

Il punto 12) dell’Allegato III alla Direttiva n. 2006/112/CE prevede la possibilità, per gli Stati membri, di applicare un’aliquota IVA ridotta per l’alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l’affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte.

Da un lato, si potrebbe ritenere che il corrispettivo dei servizi accessori all’alloggio temporaneo sia compreso in quello della prestazione di alloggio. Infatti, secondo la giurisprudenza comunitaria, il fatto che venga fatturato un prezzo unico o che siano stati contrattualmente previsti prezzi distinti non riveste un’importanza decisiva per stabilire se sussistono due o più operazioni distinte o un’operazione economica unica.

Dall’altro, il giudice tedesco ha osservato che, nel caso di specie, la messa a disposizione del parcheggio, l’accesso al centro benessere e la messa a disposizione del WiFi sono offerti gratuitamente e che tali prestazioni, siano esse accessorie o meno, non possono essere considerate prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 24 della Direttiva n. 2006/112/CE se non sono rese a titolo oneroso. In altri termini, se le prestazioni accessorie alla locazione dell’alloggio sono fornite a titolo gratuito, la questione dell’aliquota corretta non si pone, dato che tali operazioni non sono rilevanti ai fini dell’IVA.

L’Avvocato UE ha, quindi, preso in considerazione, nella propria analisi, soltanto il servizio di prima colazione, per il quale il corrispettivo è stato chiaramente identificato.

Tenuto conto che, nella fattispecie in esame, la struttura ricettiva opera sulla base di un prezzo forfettario onnicomprensivo (pernottamento e prima colazione), nel contesto del quale il corrispettivo per la prima colazione, sebbene specificato, non può non essere pagato dagli ospiti, la normativa tedesca implica che, anche se pernottamento e prima colazione possono essere concepiti dal consumatore come un’unica prestazione, l’aliquota ridotta si applica esclusivamente al pernottamento.

A favore della compatibilità, sul piano comunitario, della normativa tedesca, l’Avvocato UE ha richiamato, anzitutto, la sentenza di cui alla causa C-94/09, secondo cui la facoltà degli Stati membri di introdurre aliquote ridotte è sottoposta a una duplice condizione: da un lato, di isolare dalla categoria di prestazioni interessata soltanto elementi concreti e specifici e, dall’altro, di rispettare il principio di neutralità fiscale. Le pronunce successive, compresa la sentenza resa nella causa C-463/16, non incidono su tali condizioni, né sulla possibilità, per gli Stati membri, di introdurre un’aliquota ridotta soltanto per una parte della prestazione composta.

In merito alla prima condizione, il Legislatore tedesco ha optato per l’applicazione dell’aliquota ridotta soltanto limitatamente all’alloggio, pur avendo riconosciuto che, nel contesto di tale prestazione, possono essere fornite prestazioni accessorie e che, talora, è proposto ai clienti un prezzo unico per l’alloggio e la prestazione accessoria. Pertanto, il Legislatore tedesco ha esercitato la propria discrezionalità applicando l’aliquota IVA ridotta soltanto ad aspetti concreti e specifici della categoria della prestazione di alloggio temporaneo.

La citata sentenza di cui alla causa C-463/16 non inficia la conclusione secondo cui è possibile optare per qualificare la prima colazione come una prestazione distinta ai fini dell’IVA anche quando costituisce una prestazione accessoria all’alloggio.

Tale pronuncia riguardava il trattamento IVA di un pacchetto di visite che includeva una visita dello stadio e l’accesso gratuito al museo posto all’interno dell’impianto. La questione sollevata dal giudice nazionale era relativa alla possibilità di considerare le 2 prestazioni come un’unica operazione indissociabile ai fini IVA o come 2 prestazioni distinte con aliquote IVA diverse. Il gestore dello stadio aveva applicato l’aliquota ridotta all’intero pacchetto, ma le Autorità tributarie ritenevano che soltanto la parte museale potesse beneficiare dell’aliquota agevolata.

La Corte ha ritenuto che il consumatore medio avrebbe considerato la visita e l’accesso al museo come un pacchetto unico, in quanto l’accesso al museo era una parte naturale e integrante dell’esperienza complessiva. Di conseguenza, la Corte ha concluso che l’operazione costituiva una prestazione di servizi unica.

Invece, nel caso di specie, l’Avvocato UE ha escluso che l’alloggio e la prima colazione costituiscano una prestazione indissociabile. Del resto, numerosi alberghi propongono questi 2 servizi separatamente e, anche se, dal punto di vista del consumatore medio, un servizio di alloggio che non permette ai consumatori di escludere la prima colazione potrebbe essere concepito come una prestazione unica, ciò non è sufficiente per impedire al Legislatore nazionale di limitare l’aliquota ridotta a una prestazione identificabile e separabile.

La normativa tedesca specifica chiaramente per quale aspetto specifico della prestazione complessa si è optato per l’aliquota ridotta. L’alloggio può essere separato e identificato rispetto ad altre prestazioni accessorie, quali la prima colazione, la messa a disposizione del centro benessere, del WiFi o del parcheggio. Inoltre, tali prestazioni accessorie non sono indispensabili né indissociabili rispetto alla prestazione di alloggio. Pertanto, anche se è possibile che i consumatori concepiscano l’intero pacchetto come una prestazione unica, ciò non impedisce al Legislatore nazionale di applicare un trattamento impositivo differenziato di tali prestazioni.

Riguardo alla seconda condizione, relativa al rispetto del principio neutralità, l’Avvocato generale – dopo avere ricordato che gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere trattati diversamente dal punto di vista dell’IVA – ha affermato che la normativa tedesca favorisce la neutralità fiscale. Essa, infatti, impedisce che le strutture ricettive beneficino di un vantaggio indebito rispetto ad altri operatori che offrono servizi comparabili, come bar, birrerie, parcheggi, centri benessere, internet café, ecc.. Se la prima colazione fosse tassata con la stessa aliquota ridotta dell’alloggio in un albergo, gli altri esercizi che offrono lo stesso servizio sarebbero posti in una posizione di svantaggio, poiché il servizio di prima colazione da essi offerto sarebbe assoggettato all’aliquota ordinaria.

In definitiva, è legittimo che le strutture ricettive applichino a prestazioni come il servizio di prima colazione l’aliquota ordinaria, separatamente rispetto all’alloggio temporaneo, che beneficia dell’aliquota ridotta, anche se si tratta di prestazioni accessorie all’alloggio.