Controlled Foreign Companies: analisi delle recenti novità
di Marco BargagliIl Legislatore, con il D.Lgs. n. 209/2023, ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, nuove disposizioni relative alla tassazione delle imprese estere controllate con nuovi criteri per il calcolo della tassazione effettiva prevedendo anche la possibilità, subordinata all’esercizio di una specifica opzione, di applicare un’imposta sostitutiva del 15%.
Il rinnovato assetto giuridico di riferimento, novellato dal citato D.Lgs. n. 209/2023, con regole operative dal 29 dicembre 2023, attualmente prevede che per applicare la CFC Rule è necessario verificare una duplice condizione pregiudiziale di accesso prevista dall’art. 167, comma 4, TUIR, avuto riguardo ai soggetti controllati esteri ove gli stessi:
a): sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%;
b): oltre 1/3 dei proventi realizzati all’estero deve rientrare nella categoria dei c.d. passive income, ovvero in una o più delle seguenti categorie:
- interessi attivi o altri proventi finanziari;
- canoni (royalties) o altri redditi derivanti dall’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (ad esempio, marchi, brevetti e altri diritti immateriali);
- dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (capital gain);
- proventi derivanti da leasing finanziario;
- redditi da attività assicurativa, bancaria e finanziaria;
- proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate tra imprese del gruppo;
- proventi derivanti da prestazioni di servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo.
Giova ricordare che la normativa in rassegna si applica, sotto il profilo soggettivo:
- alle persone fisiche, alle società semplici, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, alle associazioni, alle società di armamento e alle società di fatto residenti in Italia;
- ai soggetti residenti in Italia indicati nell’ 73, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, che controllano soggetti non residenti.
Inoltre, dopo avere valutato il profilo soggettivo quale condizione pregiudiziale di accesso al peculiare regime di tassazione per trasparenza, occorre anche verificare il requisito del controllo, nella declinazione fornita dall’art. 167, comma 2, TUIR, in base al quale si identificano come soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’ 2359, c.c., da parte di un soggetto residente in Italia;
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate, ai sensi dell’ 2359, c.c., o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente in Italia.
In materia di CFC legislation, illustriamo le ulteriori importanti modifiche di recente introdotte dal D.L. n. 84/2025, che, come noto, ha novellato l’art. 167, commi 4-bis e 4-ter, TUIR.
Le novità legislative rilevano, in particolare, in ordine alle modalità di calcolo semplificate dell’imposta minima nazionale e al versamento dell’imposta sostitutiva del 15%.
Novità introdotte all’art. 167, comma 4-bis, TUIR
Ai fini del calcolo di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), TUIR, rileva anche l’imposta minima nazionale equivalente, definita nell’Allegato A del decreto di recepimento della Direttiva 2022/2523/UE del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente.
La norma espressamente prevede che «ai fini del precedente periodo, l’imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell’ articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del Gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente».
Sotto tale profilo si evidenzia che, prima delle novità, l’imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato si considerava rilevante in misura corrispondente alla moltiplicazione tra la stessa e il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all’imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria.
In futuro, per effetto delle novità, il criterio primario da utilizzare è quello “semplificato” di allocazione adottato dalla legislazione del Paese in cui la controllata estera è localizzata.
Solo in via residuale, si dovrà verificare il rapporto tra il reddito rilevante relativo alla controllata estera e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle componenti del gruppo multinazionale soggette all’imposta minima nazionale equivalente unitariamente calcolata.
Novità introdotte all’art. 167, comma 4-ter, TUIR
Il Legislatore prevede che «la tassazione effettiva di cui all’articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio».
Per espressa disposizione normativa, l’importo corrisposto non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’utile contabile netto viene calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.
Permanendo il requisito del controllo, l’opzione per la modalità semplificata di calcolo, prevista dalla normativa sopra indicata, ha durata per 3 esercizi del soggetto controllante, è irrevocabile, e deve essere effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti.
Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Ciò posto, si evidenzia che, in precedenza, le vecchie disposizioni prevedevano la possibilità, per i soggetti controllanti di esercitare, con riferimento alle controllate estere e in luogo dell’ordinario regime CFC, l’opzione di operare un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15%, da parametrare all’utile contabile netto.
Di contro, dopo le modifiche, il versamento dell’imposta sostitutiva serve oggi a superare favorevolmente, in via presuntiva, il “tax rate test” previsto dall’art. 167, comma 4, lett. a), TUIR.
Ciò significa che il versamento dell’imposta sostitutiva “neutralizza l’effetto paradisiaco”, permettendo così di disapplicare direttamente la disciplina CFC.
Credito imposta
Con le recenti novità saranno ammesse in detrazione non solo le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto controllato estero, ma anche quanto versato a titolo di imposta minima nazionale equivalente, nella misura individuata, ai sensi del nuovo art. 167, comma 4-bis, TUIR.
Infatti, per espressa disposizione (cfr. art. 167, comma 9, TUIR), «dall’imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 165, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente e l’imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell’allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis».
Infine, ricordiamo che le modifiche apportate all’art. 167, TUIR, saranno operative a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023.
Quindi, la decorrenza giuridica delle nuove disposizioni sarà riferibile al periodo d’imposta 2024 con la presentazione del Modello Redditi 2025.


