Scaduto il termine per il versamento delle cooperative al fondo mutualistico?
di Viviana GrippoTutte le cooperative, aderenti o non aderenti a un’associazione nazionale riconosciuta, hanno l’obbligo di versare una parte dei loro utili di bilancio, nella misura del 3%, ai fondi mutualistici.
La previsione è dettata, dapprima, dal Codice civile. L’art. 2545-quater recita, difatti: «Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge».La previsione del Codice civile è stata ivi introdotta solo con la Riforma del diritto societario del 2004; il medesimo obbligo era precedentemente previsto dal comma 4 dell’art. 11, Legge n. 59/1992: «Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all’incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento …», che ne definiva quindi la misura.
Attraverso il Fondo si realizza così uno dei valori fondamentali della cooperazione: la mutualità.
Se una cooperativa aderisce contemporaneamente a 2 o più associazioni di rappresentanza deve versare il 3% in parti uguali ai Fondi mutualistici di riferimento. Le cooperative non aderenti a nessuna associazione devono versare invece al Ministero dello Sviluppo Economico.
Occorre, tuttavia, ricordare che il Legislatore ha introdotto anche un ulteriore obbligo a carico dei soggetti di cui trattasi, ovvero la destinazione di almeno il 30% degli utili alla riserva legale (comma 1 dell’art. 2545-quater, c.c.).
Ne deriva che, in sede di destinazione del risultato di esercizio delle cooperative, occorrerà tener conto di entrambe le previsioni.
Si faccia un esempio.
Una cooperativa produce un risultato al netto delle imposte di importo pari a euro 10.000, la destinazione di tale utile dovrà avvenire come segue:
- 30% alla riserva legale pari a euro 3.000,
- 3% al fondo mutualistico pari a euro 300.
Tuttavia, mentre la destinazione a riserva legale del 30% comporterà il solo accantonamento delle poste, la determinazione del dovuto al fondo, ovvero il 3%, non esaurisce l’obbligo della cooperativa che dovrà anche provvedere al versamento delle somme.
L’adesione o meno a un’associazione nazionale riconosciuta modifica il termine di versamento di dette somme come segue:
- cooperativa aderente a un’associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
- cooperativa non aderente a un’associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
Per il 2024 la scadenza è il 26/10/2025.
Inoltre, l’adesione o meno a un’associazione comporta anche una diversa destinazione della somma:
- le cooperative aderenti alle associazioni assolvono all’obbligo mediante versamento allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione utilizzando il c/c da queste messo a disposizione;
- le cooperative non aderenti o che aderiscano a un’associazione che non abbia istituito alcun fondo, esegue il versamento allo Stato mediante modello F24 (c trib. 3012).
Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a euro 10,33.
Si ricorda, inoltre, che con parere n. 34462 del 27.02.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l’omesso versamento al fondo mutualistico comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni, la decadenza dalle agevolazioni godute.
Dal punto di vista contabile, occorrerà dapprima che la cooperativa accantoni l’importo dovuto al fondo mutualistico con la seguente scrittura contabile:
Utile d’esercizio a Diversi 10.000
a Riserva legale 3.000
a Fondo mutualistico 300
a Riserva straordinaria 6.700
La voce accesa al fondo mutualistico ha natura di debito e come tale non va iscritta tra le voci di patrimonio al pari delle riserve ma tra i debiti, all’atto del pagamento si rileverà la seguente scrittura contabile:
Fondo mutualistico a Banca c/c 300


