1 Ottobre 2025

Il nuovo Principio contabile sui bilanci intermedi: OIC 30

di Stefania Grazia
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Il 17 settembre 2024 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) aveva pubblicato in consultazione una nuova versione del Principio che disciplina la redazione dei bilanci intermedi, l’OIC 30. La nuova versione destinata a sostituire quella in vigore dal 2006 ha introdotto chiarimenti tecnici e importanti aggiornamenti in linea con l’evoluzione normativa e operativa delle imprese italiane. Dopo la fase di consultazione, terminata il 18 novembre 2024, il Principio è stato approvato in via definitiva e pubblicato l’11 giugno 2025, segnando l’adozione ufficiale del nuovo testo dell’OIC 30. Il Principio contabile disciplina i criteri di rilevazione, classificazione, valutazione e informativa del bilancio intermedio. I bilanci intermedi, o anche infrannuali, offrono una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita a una data che cade nel corso dell’esercizio e non al termine dello stesso. In alcune circostanze, i bilanci intermedi sono specificatamente prescritti da norme di legge o regolamenti e quindi obbligatori, in altre situazioni sono redatti volontariamente, semplicemente per finalità gestionali e quindi per utilità o convenienza dell’imprenditore stesso. L’aggiornamento del contenuto del Principio si è resa necessaria per tenere conto dell’evoluzione, che nel corso del tempo, ha interessato la disciplina del bilancio e dei principi contabili nazionali a esso correlati. L’obiettivo è stato quello di offrire uno strumento di riferimento chiaro, coerente e facilmente applicabile dalle imprese di tutte le dimensioni, favorendo la comparabilità delle informazioni e la trasparenza nei confronti del mercato. Il documento rappresenta un passo importante nella sistematizzazione delle regole nazionali in materia di bilanci intermedi, allineando prassi operative e richieste normative.

 

OIC 30: finalità del principio contabile e sua nuova struttura

I bilanci intermedi sono definiti come i bilanci relativi a periodi contabili di durata inferiore all’intero esercizio. In genere, si tratta di bilanci di durata pari a 3, 6 o 9 mesi che hanno l’obiettivo di informare il pubblico circa l’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio e rispondono all’esigenza degli utilizzatori del bilancio stesso di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale. Il Principio contabile OIC 30 si applica alle società che sono tenute per legge, o che scelgono volontariamente di pubblicare un bilancio intermedio. Il principio si riferisce anche ai bilanci consolidati intermedi. La funzione principale del bilancio intermedio è fornire un quadro aggiornato e attendibile della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società nel corso dell’anno, offrendo così agli stakeholder ulteriori strumenti di monitoraggio e valutazione della gestione aziendale.

La revisione del principio contabile ha comportato un adeguamento sia della struttura del principio che del suo contenuto e, come già riportato in premessa, si è reso necessario per adeguare lo stesso all’evoluzione che in generale hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli ultimi anni, nonché delle aspettative e delle prassi internazionali.

Il nuovo Principio disciplina la redazione di bilanci intermedi singoli o consolidati che vengono predisposti in situazioni fisiologiche della vita della società e non riguarda quindi le situazioni contabili che vengono redatte in situazioni particolari della vita delle società. L’attuale versione del Principio non contiene più, come la precedente, la disamina iniziale delle casistiche delle situazioni patrimoniali previste dal Codice civile in determinate situazioni particolari o comunque ritenute opportune nei casi in cui le società procedano a operazioni sul proprio capitale (aumenti e riduzioni, acquisto di azioni proprie ecc.). Tali bilanci, aventi scopi specifici, sono disciplinati da norme e criteri di valutazione peculiari, il nuovo principio si limita esclusivamente a sottolineare che rientra nella discrezionalità dell’amministratore l’eventuale applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’OIC 30 nella redazione di queste distinte e particolari situazioni patrimoniali redatte appunto in momenti peculiari della vita aziendale.

Il bilancio intermedio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. Nella precedente versione del principio non si faceva menzione al Rendiconto finanziario. Inoltre, coerentemente con la disciplina del D.Lgs. n. 139/2015, il Principio contabile precisa che i documenti che compongono il bilancio intermedio possono essere differenziati in base alla categoria dimensionale di appartenenza. Pertanto, il Rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, le società che rientrano nelle casistiche dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata o che rientrano nella definizione di micro-imprese possono tenere conto delle semplificazioni previste dagli artt. 2435-bis e 2435-ter, c.c., e nello specifico le micro-imprese possono non presentare la Nota integrativa se forniscono comunque determinate informazioni in calce allo Stato patrimoniale.

Gli schemi utilizzati replicano quindi quelli normalmente utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio, garantendo così la piena confrontabilità tra i dati intermedi e quelli annuali.

Inoltre, in una logica di chiarezza normativa, il nuovo Principio OIC 30 richiede l’esplicitazione in Nota integrativa della conformità del bilancio intermedio redatto in base Principi contabili nazionali e, quindi, l’esplicitazione di tale fatto nell’assunto che siano rispettate tutte le disposizioni del principio stesso.

 

OIC 30: Principi contabili per la redazione dei bilanci intermedi

Un elemento cardine del nuovo OIC 30 è la conferma che per la redazione dei bilanci intermedi si devono applicare le stesse regole di redazione del bilancio d’esercizio o del bilancio consolidato, considerando il periodo contabile intermedio (3, 6, o 9 mesi) come un autonomo “esercizio” e pertanto ogni elemento di costo e ricavo deve essere contabilizzato in coerenza con il postulato della competenza economica riferita al suddetto periodo intermedio e tenuto conto dell’effettivo sostenimento o realizzo degli stessi. Le valutazioni devono quindi riflettere la situazione esistente alla data di chiusura del periodo intermedio, senza possibilità di anticipare o differire ricavi e costi che non sarebbero trattati in tal modo nel bilancio annuale. Le stime e le valutazioni effettuate nei bilanci intermedi possono differire da quelle adottate nei periodi precedenti o nel bilancio annuale, in funzione dell’aggiornamento delle informazioni disponibili. Tuttavia, i criteri di rilevazione rimangono invariati rispetto a quelli ordinari. Per esempio, i ricavi percepiti stagionalmente o ciclicamente non devono essere anticipati o differiti se ciò non sarebbe ammesso nel bilancio annuale. Allo stesso modo, i costi sostenuti in modo non omogeneo devono essere trattati coerentemente con i criteri annuali. Un costo per il quale non sussistono al termine del periodo intermedio le condizioni per la sua capitalizzazione va rilevato a Conto economico e non può essere ripreso e capitalizzato nell’attivo dello Stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.

L’unica eccezione è rappresentata dagli eventuali cambiamenti di Principi contabili che, se intervenuti dopo la chiusura dell’ultimo esercizio, saranno recepiti solo nel bilancio d’esercizio successivo, secondo quanto previsto dall’OIC 29.

Come nella precedente versione, il nuovo principio contabile OIC 30 evidenzia alcune fattispecie specifiche. Tali fattispecie sono state inserite, contrariamente a quanto avveniva nella precedente versione, come “Appendice A – Casi applicativi”. Nella tabella che segue sono elencate e riassunte le situazioni analizzate dal principio:

Fattispecie Indicazioni OIC 30
Ammortamento immobilizzazioni L’ammortamento deve essere effettuato in relazione ai soli cespiti che sono disponibili e pronti all’uso nel periodo, applicando l’aliquota annua proporzionata alla durata del periodo infrannuale. È consentito applicare la mezza aliquota per le acquisizioni effettuate nel periodo. Non è consentito tenere in considerazione acquisizioni o cessazione pianificate per una data successiva al termine del periodo.
Costi di manutenzione ordinaria Ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in base al suo effettivo sostenimento.
Costi di sviluppo Se non sono soddisfatte tutte le condizioni per la capitalizzazione previste dall’OIC 24 alla data del bilancio intermedio, non si procede alla capitalizzazione.
Fondi rischi e oneri Sono rilevati nel bilancio intermedio se sono soddisfatti, alla chiusura del periodo, i requisiti previsti dall’OIC 31. Le analisi delle passività e delle eventuali stime di nuovi accantonamenti e/o gli aggiornamenti di quelli già esistenti vengono fatti sulla base delle informazioni esistenti a tale data.
Incentivi e premi di risultato Nei bilanci intermedi si potrà includere tali elementi se entro la chiusura del periodo sono ragionevolmente certi. Si dovrà fare riferimento a tutte le informazioni disponibili (esperienza storica, elementi contrattuali e dati previsionali) per stimare nel miglior modo possibile la percentuale di premio che si suppone maturerà a fine anno.
Rimanenze magazzino Le rimanenze devono essere valutate con gli stessi criteri utilizzati per il bilancio annuale. Si dovrà pertanto applicare la stessa configurazione di costo e stimare la eventuale necessità di svalutazioni per ricondurre le scorte al valore di realizzo, sulla base delle informazioni note alla data della valutazione, senza anticipare eventuali fenomeni di recupero dei periodi successivi.
Sconti quantità determinati a fine anno Nel bilancio intermedio la stima viene effettuata sulla base dell’esperienza storica e/o elaborazioni statistiche al fine di determinare se i volumi di vendita previsti a fine anno sono tali da far applicare lo sconto pattuito da contratto. Se non si prevede di raggiungere tali volumi i ricavi saranno rilevati senza tenere conto dello sconto, viceversa, se si prevede di realizzare le condizioni del contratto i ricavi saranno rilevati al netto dello sconto.
Svalutazioni immobilizzazioni Nel bilancio intermedio si procede dapprima con la verifica dell’esistenza di eventuali indicatori di potenziali perdite (trigger events) e solo in presenza di tali situazioni si procede con la verifica del valore recuperabile (maggiore tra valore d’uso e fair value) da confrontare con il valore netto contabile.

Un paragrafo specifico è dedicato al contenuto della Nota integrativa di un bilancio intermedio distinguendo tra società che redigono il bilancio intermedio in forma ordinaria, in forma abbreviata, micro-imprese e bilancio consolidato.

 

Principali novità

Le principali novità che il principio sui bilanci intermedi introduce nella sua nuova veste sono principalmente 3:

  1. calcolo delle imposte;
  2. svalutazione imposte anticipate;
  3. svalutazioni e ripristini di valore con particolare attenzione all’avviamento.

Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. Questo metodo assicura una maggiore coerenza tra il carico fiscale del bilancio intermedio e quello del bilancio annuale, evitando distorsioni dovute a eventi straordinari o a variazioni temporanee che potrebbero verificarsi durante l’anno. Le differenze permanenti e quelle temporanee vengono di fatto allocate a Conto economico pro quota in base al rapporto tra reddito ante imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio. Conseguentemente, l’applicazione dell’aliquota fiscale annua effettiva non richiede di suddividere in sotto-voci la linea 20 del Conto economico “Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”. Come contropartita le imposte verranno rilevate complessivamente nella voce B2 “Fondo imposte, anche differite”.

Per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato e integrato gli esempi riportati nell’“Appendice B – Esempi di contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi” in calce al principio e approfonditi nel successivo paragrafo.

L’unica eccezione al metodo sopra esposto riguarda l’eventuale svalutazione delle imposte anticipate rilevate nell’attivo dello Stato patrimoniale che, per motivi di prudenza, deve essere contabilizzata per intero nel periodo intermedio in cui venisse meno il requisito della ragionevole certezza.

Occorre inoltre precisare che, nei bilanci intermedi consolidati, il calcolo delle imposte è comunque effettuato separatamente per ogni singola società inclusa nell’area di consolidamento e non quindi in modo unitario e complessivo.

Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è quello relativo alle svalutazioni e ripristini di valore delle immobilizzazioni. Nel caso in cui i principi contabili non ammettono il ripristino di valore di un’attività precedentemente svalutata, caso classico appunto l’avviamento e gli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.

 

Esemplificazioni del calcolo imposte nei bilanci intermedi

L’appendice B del Principio OIC 30 riporta alcuni esempi di come devono essere stimate le imposte sulla base del criterio dell’onere effettivo stimato a fine esercizio. Come riportato in premessa di tutte le appendici dei principi contabili, questa non rappresenta una parte integrante dell’OIC, ma ha il solo scopo di illustrare il meccanismo di calcolo e fornire delle esemplificazioni contabili.

L’appendice riporta 5 esempi pratici per la contabilizzazione delle imposte, utili a chiarire le modalità di calcolo e di imputazione delle diverse componenti fiscali, sia in presenza di utili che di perdite, sia in caso di variazioni di aliquota fiscale nel corso dell’esercizio. Seguendo le tipologie di esempi riportati nel principio, si espongono qui di seguito delle esemplificazioni leggermente riviste e rielaborate per rendere le stesse più operative.

 

ESEMPIO 1 – Utile nel primo periodo intermedio compensato da perdite nei successivi

In primo luogo, occorre stimare l’aliquota fiscale media annuale quale incidenza del carico fiscale annuale sul risultato ante imposte.

Risultato ante imposte annuo previsto 4.000
Differenze permanenti 3.000
Differenze temporanee 1.000
Imponibile 8.000
Aliquota (IRES) 24%
Imposta corrente 1.920
Imposta anticipata (1.000* 24%) (240)
Totale imposte 1.680
Aliquota effettiva 42%

Questa aliquota viene semplicemente applicata sul risultato ante imposte dei periodi intermedi:

Primo semestre Secondo semestre Totale
Risultato ante imposte 8.000 (4.000) 4.000
Imposte correnti e differite (42%) 3.360 (1.680) 1.680

 

ESEMPIO 2 – Perdite di precedenti esercizi utilizzabili nell’esercizio

La società ha perdite riportate da precedenti esercizi sulle quali non sono state rilevate le imposte anticipate.

La stima delle imposte sull’esercizio complessivo risulta essere:

Risultato ante imposte annuo previsto 25.000
Differenze permanenti 3000
Differenze temporanee 1000
Totale 29.000
Perdite utilizzate (8.000)
Imponibile 21.000
Aliquota (IRES) 24%
Imposta corrente 5.040
Imposta anticipata (240)
Totale imposte 4.800
Aliquota effettiva 19%
Primo semestre Secondo semestre Totale
Risultato ante imposte 20.000 5.000 25.000
Imposte correnti e differite (19%) 3.840 960 4.800

In questo modo le perdite degli esercizi precedenti vengono allocate a Conto economico pro quota nei periodi intermedi.

 

ESEMPIO 3 – Perdite di esercizi utilizzabili solo parzialmente nell’esercizio

Come nel caso precedente sussistono perdite riportate sulle quali non sono state contabilizzate imposte anticipate. L’imponibile fiscale è inferiore all’ammontare complessivo delle perdite utilizzabili.

Risultato ante imposte annuo previsto  5.000
Differenze permanenti  1.000
Differenze temporanee
Totale  6.000
Perdite utilizzate  (6.000)
Imponibile
Aliquota (IRES) 24%
Imposta corrente
Imposta anticipata
Totale imposte
Aliquota effettiva 0%
Primo semestre Secondo semestre Totale
Risultato ante imposte 20.000 (15.000) 5.000
Imposte correnti e differite (0%) 0 0 0

L’applicazione di tale aliquota sul risultato ante imposte del primo semestre determina che le imposte siano pari a 0 nonostante il risultato positivo in ragione della presenza di perdite attese nel secondo semestre.

 

ESEMPIO 4 – Calcolo imposte in presenza di differenze permanenti

Risultato ante imposte annuo previsto  15.000
Differenze permanenti 4.000
Differenze temporanee  (1.000)
Totale  18.000
Aliquota (IRES) 24%
Imposta corrente 4.320
Imposte differite 240
Totale imposte 4.560
Aliquota effettiva 30%
Primo semestre Secondo semestre Totale
Risultato ante imposte  10.000  5.000  15.000
Imposte correnti e differite (30%) 3.040  1.520  4.560

Come si evinceva anche dagli esempi precedenti, l’applicazione di tale metodo determina in automatico che le differenze permanenti e temporanee vengono riflesse pro quota a Conto economico nel conteggio del carico fiscale.

 

ESEMPIO 5 – Cambio aliquota fiscale

Si ipotizza che tra il primo e il secondo periodo intermedio trimestrale si verifica un cambio di aliquota fiscale (dal 24% scende al 22%).

Prima del cambio aliquota Dopo il cambio aliquota
Risultato ante imposte annuo previsto  40.000  40.000
Differenze permanenti  5.000  5.000
Differenze temporanee  1.000  1.000
Totale  46.000  46.000
Aliquota (IRES) 24% 22%
Imposta corrente  11.040  10.120
Imposte differite – 240 – 240
Totale imposte  10.800  9.880
Aliquota effettiva 27% 25%
Primo trimestre Secondo trimestre Terzo trimestre Quarto trimestre Totale
Risultato ante imposte  10.000  10.000  10.000  10.000  40.000
Imposte correnti e differite (27%-25%)  2.700  2.470  2.470  2.470
Variazione aliquote

(27-25=2%) su primo trimestre

(230)
Imposte  2.700  2.240  2.470  2.470  9.880

L’effetto del cambio aliquota viene recepito nel primo bilancio intermedio successivo al cambio.

 

OIC 30: decorrenza nuova versione del Principio

La nuova versione del Principio contabile OIC 30 si applica ai bilanci intermedi relativi ai periodi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026, spostando in avanti di 1 anno l’entrata in vigore obbligatoria dello stesso rispetto a quanto previsto al momento della pubblicazione della bozza. L’applicazione del Principio in via anticipata è tuttavia possibile per i bilanci intermedi relativi ai periodi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

In sede di prima applicazione, poi, si devono applicare le previsioni dell’OIC 29 in relazione agli eventuali effetti derivanti dall’applicazione del nuovo Principio che devono essere rilevati retroattivamente. Tuttavia, al fine di agevolare la redazione del primo bilancio intermedio, è stato precisato che la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del Conto economico e del Rendiconto finanziario, mentre viene riportato, come unico dato comparativo, lo Stato patrimoniale del precedente bilancio d’esercizio.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Bilancio, vigilanza e controlli”.