30 Settembre 2025

Il bilancio per le ASD e le SSD: quali regole applicare per la sua redazione?

di Patrizia Sideri
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La scheda di FISCOPRATICO

Gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti alla predisposizione e approvazione del rendiconto annuale o bilancio, sia in base alla normativa codicistica, che a quella sportiva: trattasi di un documento essenziale nella vita di un sodalizio sportivo, tanto ai fini civilistici che ai fini fiscali.

Dal bilancio, infatti, si evince quale sia l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’ente; elemento essenziale sia per i soci, che per i soggetti che si dovranno esprimere circa la sua solidità (pensiamo in caso di ricorso al credito bancario o di partecipazione a un bando per l’affidamento in concessione dell’impiantistica sportiva); il bilancio e le modalità della sua approvazione, rappresentano, altresì, un importante elemento di valutazione ai fini del giudizio sulla democraticità dell’ente e sul rispetto del divieto di distribuzione di utili, anche indiretta. Sono, pertanto, numerosi gli stakeholders (portatori di interesse) che possono essere interessati dall’andamento degli enti sportivi dilettantistici.

Relativamente alle modalità di redazione del bilancio, per le società di capitali sportive dilettantistiche, il perimetro di riferimento è chiaro, sulla base di quanto dispone il Codice civile, ai sensi degli artt. 2423 ss., c.c.. Occorre, infatti, ricordare che le Società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività di impresa e che, pertanto, tutte le operazioni attive sono fiscalmente di natura commerciale, salvo l’eventuale possibilità di applicare l’agevolazione della decommercializzazione dei corrispettivi specifici incassati da parte dei tesserati.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, al contrario, il quadro di riferimento non è altrettanto preciso: ovvero, se da un lato vi è certezza circa l’obbligo di redigere il rendiconto annuale, dall’altro non vi è una previsione normativa circa le modalità da seguire per la redazione dello stesso (come, ad esempio, negli enti appartenenti al mondo degli enti del Terzo settore).

Infatti, sia il Codice civile che il D.Lgs. n. 36/2021 impongono alle associazioni riconosciute e non riconosciute la redazione del bilancio, senza, però, specificare quali modalità debbano essere seguite per la sua redazione: il Codice civile, con l’art. 20, comma 1L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio») e il D.Lgs. n. 36/2021, con l’art. 7, comma 1, lett. f), che prevede tra le clausole obbligatorie dello statuto «l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari» (punto già presente nell’art. 90, comma 18, Legge n. 289/2002).

L’assenza di specifiche regole dettate dalla normativa per la redazione del bilancio delle ASD, anche se rappresenta una semplificazione lasciando libero l’organo preposto alla formazione del bilancio (solitamente il consiglio direttivo) nella scelta delle informazioni da esternare e nella struttura che lo stesso deve assumere, dall’altro lato genera difficoltà nel fornire una rappresentazione chiara e precisa dei dati annuali.

A tal fine, assume un’importanza significativa il Documento di ricerca “Schemi di bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche” della Fondazione nazionale commercialisti e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pubblicato il 13 dicembre 2023 (https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1744): il documento, partendo dalle indicazioni dettate per gli enti del Terzo settore dal decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce gli schemi di bilancio da utilizzare da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, al fine di accrescere la chiarezza espositiva in merito alla posizione patrimoniale e finanziaria e ai risultati realizzati dagli enti sportivi, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Infatti, sotto il profilo sostanziale, è necessario tenere presente la valenza che assume il bilancio dei sodalizi sportivi in ambito fiscale, ai fini della distinzione delle attività istituzionali e commerciali, queste ultime da suddividere tra operazioni connesse e non connesse agli scopi sportivi e da diversificare rispetto alle operazioni decommercializzate.

È, pertanto, da salutare con estremo favore il documento di ricerca citato, che offre agli operatori del settore sportivo un valido strumento per la redazione del rendiconto annuale.

Infine, segnaliamo che anche sotto il profilo della pubblicità del rendiconto annuale, vi è una profonda differenza tra le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche: mentre il bilancio delle SSD deve essere depositato al Registro Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione, non è prevista la pubblicazione del bilancio delle ASD nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il Regolamento del Registro, infatti, non prevede che il bilancio annuale debba essere pubblicato (ad oggi, l’unica fattispecie in cui il Regolamento indica la necessità di presentare il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale, è in fase di deposito dell’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica, secondo la procedura semplificata di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 39/2021, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento).