Il valore del comodato
di Gianfranco AnticoL’art. 1803 del Codice civile individua il comodato con quel contratto con il quale una parte (comodante) consegna a un’altra (comodataria) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Nel secondo capoverso viene esplicitato che «il comodato è essenzialmente gratuito».
In linea generale, il comodato non è assimilabile ai contratti con prestazioni patrimoniali che comportino movimenti di ricchezza. Tale negozio, invero, rientra fra i c.d. rapporti di cortesia, basato sulla fiducia personale intuitus personae che non generano, cioè, alcun vincolo di carattere giuridico.
L’ordinamento giuridico prende in considerazione il comodato, in quanto con esso la detenzione della cosa, a differenza di quanto avviene negli altri rapporti di cortesia, passa alla persona che riceve il favore (comodatario), i cui obblighi, nei limiti e nei termini di godimento, vengono previsti e disciplinati a tutela dei diritti del comodante sulla cosa stessa.
Caratteristiche del contratto di comodato sono:
- la realità (in quanto il contratto si perfeziona con la consegna della cosa);
- l‘obbligatorietà (in quanto il comodatario acquista solo un diritto personale, e non vi è traslazione di proprietà della cosa data in uso);
- la unilateralità (in quanto implica prestazione da una sola parte, cioè la restituzione della cosa da parte del comodatario);
- la gratuità (se il contratto prevedesse un corrispettivo si configurerebbero altri contratti, come ad esempio la locazione).
Conformemente al principio di libertà della forma, il contratto di comodato può essere redatto verbalmente o per iscritto.
Il comodato si definisce precario quando non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata; in tal caso, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda (ad nutum – art. 1810, c.c.).
Gli obblighi del comodatario sono disciplinati dall’art. 1804 del Codice civile. Il comodatario, pertanto, «è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia», non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, e non può concedere a un terzo il godimento della cosa, senza aver ricevuto il consenso del comodante, il quale può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno, se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti. Fra le obbligazioni del comodatario spicca, pertanto, l’obbligo di custodia, che riguarda anche gli accessori, e tale obbligo non si estingue con la cessazione del contratto, ma persiste fino al momento dell’effettiva riconsegna.
Il comodatario, secondo l’art. 1808, c.c., non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ma ha il diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa se queste erano necessarie e urgenti. In base alla norma civilistica sopra indicata e in forza del generale obbligo di conservazione della cosa, di cui all’art. 1804, c.c., il comodatario dovrà sopportare non solo le spese necessarie all’uso ma anche quelle per l’ordinaria manutenzione.
Ai fini delle imposte dirette, i beni concessi in comodato devono sempre essere dichiarati dal comodante, dato che il comodatario non è titolare di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ma solo di un diritto personale di godimento.
Il comodato avente a oggetto beni immobili è soggetto a registrazione obbligatoria. In generale, se redatto in forma scritta, occorre registrarlo entro 30 giorni dalla data di stipula. Se invece il contratto è verbale, è obbligatorio registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
Una cosa, comunque, si ritiene necessaria, ancorché non obbligatoria in via di principio, affinché il comodato possa produrre “effetti fiscali”: il contratto, se non registrato, deve almeno avere “data certa” (ad esempio, attraverso lo scambio di corrispondenza del contratto a mezzo raccomandata R.R. ovvero PEC). La registrazione del contratto o la “data certa” permettono ai verificatori del Fisco di appurare in sede di controllo la deducibilità o meno dei costi sostenuti e garantiscono il contribuente da eventuali presunzioni fiscali.
In questo contesto normativo, appare particolarmente interessante l’ordinanza n. 19143/2025 della Corte di Cassazione del 12 luglio 2025, che è intervenuta a seguito di un contenzioso instaurato per la fruizione della detrazione di cui all’art. 1, comma 344 ss., Legge n. 296/2006, norma che ha previsto, per le spese documentate sostenute, entro un determinato periodo temporale, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente. Tale agevolazione è stata più volte prorogata, con l’introduzione di modifiche qui non rilevanti. In merito al profilo soggettivo, gli Ermellini richiamano la circolare n. 36/E/2007, che riconosce nella detenzione derivante dal comodato una delle fonti della legittimazione all’agevolazione, che permane anche dopo la cessazione dello stesso comodato, relativamente al comodatario che abbia sostenuto le spese: «La sussistenza del comodato integra, quale titolo idoneo alla detenzione, anche la prova della sussistenza di quest’ultima, per quanto attiene l’onere gravante sulla contribuente comodataria ai fini dell’agevolazione».
Pur se è stato affermato che, di regola, il comodatario, ai fini della prova del suo diritto all’agevolazione, non è tenuto a dimostrare un concreto potere di fatto sul bene e della sua concreta disponibilità, in quanto «la sussistenza del comodato … integra, quale titolo idoneo alla detenzione, anche la prova della sussistenza di quest’ultima» (Cass., n. 1975/2022), tuttavia, osservano i giudici di Piazza Cavour, richiamando sempre il precedente citato (Cass., n. 1975/2022), a fronte della prova dell’esistenza di un contratto di comodato rimane, comunque, «salva la possibilità della contestazione e della prova contraria da parte dell’Ufficio, ovvero dell’allegazione di una situazione oggettiva concreta difforme da quella riconducibile alla fonte negoziale accertata», in ipotesi configurabile nel caso in cui si accerti «la natura meramente fittizia» del comodato.


